Art. 4. Modalita' per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione 1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1993-94, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione V Attivita' di prosa e rivista in Italia - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. 2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attivita', sono cosi' determinati: iniziative la cui attivita' e' considerata ad anno solare: a) 31 ottobre 1993 per gli enti di cui agli articoli 9 e 10; b) 31 dicembre 1993 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 19 e 27; iniziative stabili: a) 30 giugno 1993 per gli enti ed associazioni stabili di produzione di cui agli articoli 11 e 12; b) 31 maggio 1993 per gli organismi stabili o a carattere continuativo di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26; iniziative a carattere stagionale: 30 giugno 1993 per gli organismi teatrali di cui agli articoli 16, 26 e 28. 3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola, per esprimere il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da assicurare la tempestivita' dell'intervento finanziario, in relazione all'inizio delle attivita' dei vari settori del teatro di prosa. La verifica da parte dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive, dei consuntivi dell'attivita' svolta costituisce presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.