Art. 4.
     Modalita' per la presentazione delle istanze di ammissione
        agli interventi finanziari e relativa documentazione
  1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per
la stagione teatrale 1993-94, redatte in tre esemplari, di cui uno in
carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco  dei
soci  aggiornati all'atto della presentazione della domanda medesima,
debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e  dello
spettacolo  -  Direzione  generale  dello  spettacolo  -  Divisione V
Attivita' di prosa e rivista in Italia  -  Via  della  Ferratella  in
Laterano n. 51 - 00184 Roma.
  2.  I  termini  per  la  trasmissione  delle domande, corredate dal
programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate  o
presentate prima dell'inizio dell'attivita', sono cosi' determinati:
   iniziative la cui attivita' e' considerata ad anno solare:
     a) 31 ottobre 1993 per gli enti di cui agli articoli 9 e 10;
     b)  31  dicembre  1993  per  gli  organismi teatrali di cui agli
articoli 19 e 27;
   iniziative stabili:
     a) 30 giugno 1993  per  gli  enti  ed  associazioni  stabili  di
produzione di cui agli articoli 11 e 12;
     b)  31  maggio  1993  per  gli  organismi  stabili o a carattere
continuativo di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
25 e 26;
   iniziative a carattere stagionale:
    30 giugno 1993 per gli organismi teatrali di  cui  agli  articoli
16, 26 e 28.
  3. Le commissioni consultive per la prosa si riuniscono, di regola,
per  esprimere  il loro parere almeno quattro volte l'anno in modo da
assicurare la tempestivita' dell'intervento finanziario, in relazione
all'inizio delle attivita' dei vari settori del teatro di  prosa.  La
verifica   da  parte  dell'amministrazione,  sentite  le  commissioni
consultive,  dei   consuntivi   dell'attivita'   svolta   costituisce
presupposto per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione
teatrale successiva.