Art. 5.
                         Disposizioni comuni
  1.  L'assegnazione  dell'intervento  finanziario  dello  Stato   e'
disposta, di massima, in un'unica soluzione.
  2.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la  possibilita'  di  riesami o di
assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori
costi per l'attivita' svolta, salvo che per gli enti di cui  all'art.
9,  o  nei  casi  in  cui,  in  sede di prima assegnazione, sia fatta
esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.
  3. L'amministrazione - sentite le  commissioni  consultive  per  la
prosa  - si riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari
previsti  dalla  presente  circolare  a  titolo  diverso  da   quello
richiesto,  qualora  lo ritenga piu' rispondente alle caratteristiche
progettuali e  operative  del  soggetto  istante,  o  alla  normativa
vigente.
  4.  L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attivita' e
del bilancio preventivo, si  riserva  di  valutarne  l'attendibilita'
anche  in  relazione ai dati desunti dall'attivita' svolta negli anni
precedenti ed, a tal fine, sentite le  commissioni  consultive  della
prosa,    l'importo   dell'intervento   finanziario   potra'   essere
accantonato in  tutto  o  in  parte  per  essere  assegnato  dopo  le
necessarie  verifiche dell'attivita' svolta e dei risultati artistici
conseguiti.
  5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello  Stato,  in
via  generale, gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli
altri  costi  connessi  allo  svolgimento  delle  attivita',  saranno
considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti.
A  tale  fine  il  consuntivo  dell'attivita'  svolta,  dovra' essere
trasmesso,   di   massima,   entro   trenta   giorni   dal    termine
dell'attivita'.  I  costi in sede di preventivo potranno essere presi
in esame, compatibilmente con  le  disponibilita'  finanziarie  dello
stanziamento  annuale  destinato alle attivita' di prosa, comunque in
misura non superiore a quelli del consuntivo  piu'  favorevole  negli
ultimi  tre  anni,  con  il limite del preventivo considerato ai fini
dell'intervento finanziario, salvo quanto previsto al  settimo  comma
del presente articolo.
  6.  Le  recite  realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini
degli interventi  finanziari  previsti  dalla  presente  circolare  e
comunque  nei limiti del 50% dell'intera attivita' solo se realizzate
da organismi teatrali sovvenzionati ai sensi  del  medesimo  articolo
salvo che per gli articoli 11 e 12, nonche' per gli articoli 14, 15 e
16  che  sono  considerati  omologhi  a tal fine e ad eccezione delle
coproduzioni gia' realizzate nella stagione teatrale 1992-93.
  Detta limitazione non si applica per le iniziative teatrali di  cui
agli articoli 13, 20, 21 e 27.
  Tali  recite verranno valutate in proporzione ai rispettivi apporti
finanziari con una maggiorazione del 25% per quanto concerne il  loro
numero e quello delle giornate recitative.
  7.  Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario
dello Stato, l'amministrazione si riserva la facolta' di commisurarne
l'entita' ad una parte degli investimenti previsti (oneri  sociali  e
costi   connessi   allo   svolgimento  dell'attivita').  Resta  fermo
l'obbligo  di  presentare  il  bilancio  consuntivo  relativo a tutta
l'attivita' svolta.
  8.  La  definitiva  assegnazione  dell'intervento  finanziario   e'
disposta  previa  verifica,  sentite le commissioni consultive per la
prosa, dei risultati dell'attivita' svolta dalle  singole  iniziative
in   rapporto   al  programma  considerato  ai  fini  dell'intervento
finanziario,  sulla  base  del  bilancio  consuntivo  finanziario  ed
artistico,  che  dovra'  essere  presentato  nei  termini previsti al
quinto comma del  presente  articolo,  fermo  restando  l'obbligo  di
presentare  anche  il  bilancio relativo a tutta l'attivita' teatrale
effettuata.  Qualora  l'importo  della   sovvenzione   o   contributo
definitivamente  assegnato  non  sia  inferiore  a  500  milioni, gli
organismi interessati, ai fini della liquidazione del saldo di  detto
intervento  finanziario,  sono  tenuti  a presentare una relazione al
bilancio del collegio dei revisori dei conti od, in mancanza di  tale
organo,  una certificazione di bilancio rilasciata da una societa' di
revisione autorizzata ai sensi della legislazione vigente. In difetto
l'amministrazione   procedera'   direttamente   ad    una    verifica
amministrativo-contabile,  anche tramite la Ragioneria generale dello
Stato.
  9. In presenza di una difformita' tra attivita' svolta e  programma
considerato  che  abbia comportato una modifica dei dati finanziari o
artistici presi  a  riferimento  per  l'assegnazione  dell'intervento
finanziario,  lo  stesso  puo'  essere ridotto o revocato, sentite le
competenti commissioni.  L'amministrazione in sede  di  liquidazione,
operera'  d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di
documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo
presentato e verificato.
  10. Almeno  la  meta'  dei  lavori  teatrali  da  realizzare  nella
stagione  dovranno  essere  programmati  per  almeno  trenta giornate
recitative per le attivita'  a  carattere  continuativo,  ridotte  ad
almeno   venti  per  le  attivita'  stagionali  o  assimilate,  salvo
oggettivi  impedimenti,  debitamente  documentati,  al  proseguimento
dell'attivita'.
  Quanto  sopra  non si applica per le attivita' di cui agli articoli
13, 20 e 21, nonche' per le attivita'  produttive  programmate  dalle
associazioni di cui al successivo art. 19.
  11. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso diverso da
quello  a  percentuale  sugli incassi sono computate solo ai fini del
raggiungimento dei minimi recitativi e non verranno  considerate  per
la   quantificazione   degli  interventi  finanziari  previsti  dalla
presente circolare.
  12. Al fine di attuare, con la  necessaria  gradualita',  il  pieno
adempimento  di  quanto  previsto dal comma precedente, limitatamente
alla stagione teatrale 1993-94, e' assimilata al compenso percentuale
sull'incasso anche la corresponsione, contrattualmente  pattuita,  di
un  compenso  fisso  fino  ai  due  terzi  del  foglio  paga relativo
esclusivamente agli artisti e ai tecnici  impiegati,  con  il  limite
individuale  di  una  retribuzione giornaliera lorda di L. 1.000.000,
che potra' essere  integrato  con  una  ripartizione  in  percentuale
dell'intero  incasso fino alla concorrenza del foglio paga cosi' come
sopra definito.
  Nella quantificazione della sovvenzione sara' tenuto favorevolmente
conto   dell'adozione   dei   contratti   a  percentuale  ed  ipotesi
assimilata.
  13. Le disposizioni di cui al precedente comma,  non  si  applicano
per  le  recite  effettuate  in  Sardegna  ed in Sicilia da organismi
teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente  la
loro attivita' nelle predette isole.
  Non   si  applicano,  altresi',  per  le  recite  realizzate  dalle
compagnie di ricerca, per l'infanzia  e  la  gioventu'  di  cui  agli
articoli  20 e 21 della presente circolare, nonche' dagli enti di cui
all'art. 13.
  14. Lo Stato interviene a favore delle attivita'  teatrali  di  cui
all'art. 1 tramite l'assegnazione e la liquidazione di sovvenzioni o,
a  specifica  richiesta  degli  interessati  e  nei  limiti di quanto
previsto al titolo 6 per il teatro d'impresa, con contributi  secondo
i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli.