Art. 5. Disposizioni comuni 1. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato e' disposta, di massima, in un'unica soluzione. 2. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta, salvo che per gli enti di cui all'art. 9, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari. 3. L'amministrazione - sentite le commissioni consultive per la prosa - si riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga piu' rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante, o alla normativa vigente. 4. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attivita' e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilita' anche in relazione ai dati desunti dall'attivita' svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo dell'intervento finanziario potra' essere accantonato in tutto o in parte per essere assegnato dopo le necessarie verifiche dell'attivita' svolta e dei risultati artistici conseguiti. 5. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale, gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento delle attivita', saranno considerati con riferimento a quelli sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attivita' svolta, dovra' essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attivita'. I costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attivita' di prosa, comunque in misura non superiore a quelli del consuntivo piu' favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, salvo quanto previsto al settimo comma del presente articolo. 6. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate ai fini degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare e comunque nei limiti del 50% dell'intera attivita' solo se realizzate da organismi teatrali sovvenzionati ai sensi del medesimo articolo salvo che per gli articoli 11 e 12, nonche' per gli articoli 14, 15 e 16 che sono considerati omologhi a tal fine e ad eccezione delle coproduzioni gia' realizzate nella stagione teatrale 1992-93. Detta limitazione non si applica per le iniziative teatrali di cui agli articoli 13, 20, 21 e 27. Tali recite verranno valutate in proporzione ai rispettivi apporti finanziari con una maggiorazione del 25% per quanto concerne il loro numero e quello delle giornate recitative. 7. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'amministrazione si riserva la facolta' di commisurarne l'entita' ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attivita'). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attivita' svolta. 8. La definitiva assegnazione dell'intervento finanziario e' disposta previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attivita' svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico, che dovra' essere presentato nei termini previsti al quinto comma del presente articolo, fermo restando l'obbligo di presentare anche il bilancio relativo a tutta l'attivita' teatrale effettuata. Qualora l'importo della sovvenzione o contributo definitivamente assegnato non sia inferiore a 500 milioni, gli organismi interessati, ai fini della liquidazione del saldo di detto intervento finanziario, sono tenuti a presentare una relazione al bilancio del collegio dei revisori dei conti od, in mancanza di tale organo, una certificazione di bilancio rilasciata da una societa' di revisione autorizzata ai sensi della legislazione vigente. In difetto l'amministrazione procedera' direttamente ad una verifica amministrativo-contabile, anche tramite la Ragioneria generale dello Stato. 9. In presenza di una difformita' tra attivita' svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione dell'intervento finanziario, lo stesso puo' essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, operera' d'ufficio riduzioni di interventi finanziari in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato e verificato. 10. Almeno la meta' dei lavori teatrali da realizzare nella stagione dovranno essere programmati per almeno trenta giornate recitative per le attivita' a carattere continuativo, ridotte ad almeno venti per le attivita' stagionali o assimilate, salvo oggettivi impedimenti, debitamente documentati, al proseguimento dell'attivita'. Quanto sopra non si applica per le attivita' di cui agli articoli 13, 20 e 21, nonche' per le attivita' produttive programmate dalle associazioni di cui al successivo art. 19. 11. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso diverso da quello a percentuale sugli incassi sono computate solo ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi e non verranno considerate per la quantificazione degli interventi finanziari previsti dalla presente circolare. 12. Al fine di attuare, con la necessaria gradualita', il pieno adempimento di quanto previsto dal comma precedente, limitatamente alla stagione teatrale 1993-94, e' assimilata al compenso percentuale sull'incasso anche la corresponsione, contrattualmente pattuita, di un compenso fisso fino ai due terzi del foglio paga relativo esclusivamente agli artisti e ai tecnici impiegati, con il limite individuale di una retribuzione giornaliera lorda di L. 1.000.000, che potra' essere integrato con una ripartizione in percentuale dell'intero incasso fino alla concorrenza del foglio paga cosi' come sopra definito. Nella quantificazione della sovvenzione sara' tenuto favorevolmente conto dell'adozione dei contratti a percentuale ed ipotesi assimilata. 13. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna ed in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attivita' nelle predette isole. Non si applicano, altresi', per le recite realizzate dalle compagnie di ricerca, per l'infanzia e la gioventu' di cui agli articoli 20 e 21 della presente circolare, nonche' dagli enti di cui all'art. 13. 14. Lo Stato interviene a favore delle attivita' teatrali di cui all'art. 1 tramite l'assegnazione e la liquidazione di sovvenzioni o, a specifica richiesta degli interessati e nei limiti di quanto previsto al titolo 6 per il teatro d'impresa, con contributi secondo i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli.