Art. 6. Sovvenzione 1. La sovvenzione e' riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa e' concessa, tenuto conto: della validita' culturale del progetto artistico; della direzione artistica; della capacita' organizzativa degli organismi, nonche' della continuita' del nucleo artistico e dell'impresa; dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario; del numero delle recite e delle piazze; dei costi connessi allo svolgimento delle attivita' di produzione e ospitalita' secondo i sottonotati criteri: per la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri assicurativi a carico dell'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria degli stessi a remunerazione dei costi di allestimento, salvo che per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica, per i quali i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione, nonche' per gli enti di cui agli articoli 12 e 13 per i quali e' singolarmente concessa la facolta' di optare, in alternativa anche per il regime forfettario; per la ospitalita' riguardano di regola quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, salvo diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare. 2. La sovvenzione non puo' eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non puo' superare, salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli 9, 10 e 23, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel quale puo' essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi a stagioni teatrali precedenti a quella considerata. 3. Per l'ammissione alla sovvenzione si terra' conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la piu' ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. 4. La forfettizzazione dei costi di allestimento e' prevista anche al fine di favorire un piano di contenimento dei costi stessi, nonche' un risanamento dei bilanci.