Art. 6.
                             Sovvenzione
  1. La sovvenzione e' riferita  al  valore  artistico,  culturale  e
sociale delle iniziative per le quali essa e' concessa, tenuto conto:
   della validita' culturale del progetto artistico;
   della direzione artistica;
   della  capacita'  organizzativa  degli  organismi,  nonche'  della
continuita' del nucleo artistico e dell'impresa;
   dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare
riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;
   del numero delle recite e delle piazze;
   dei costi connessi allo svolgimento delle attivita' di  produzione
e ospitalita' secondo i sottonotati criteri:
    per  la produzione tali costi riguardano in particolare gli oneri
assicurativi a carico  dell'organismo  teatrale,  maggiorati  di  una
quota   forfettaria   degli  stessi  a  remunerazione  dei  costi  di
allestimento, salvo che  per  gli  enti  o  associazioni  stabili  ad
iniziativa  pubblica,  per  i  quali  i costi di allestimento saranno
oggetto di separata valutazione, nonche' per gli  enti  di  cui  agli
articoli 12 e 13 per i quali e' singolarmente concessa la facolta' di
optare, in alternativa anche per il regime forfettario;
    per  la  ospitalita'  riguardano  di  regola  quelli  riferiti  a
organismi beneficiari di intervento finanziario  dello  Stato,  salvo
diverse specifiche previsioni contenute nella presente circolare.
  2.  La  sovvenzione  non  puo'  eccedere  il  pareggio del bilancio
complessivo dell'iniziativa medesima e comunque  non  puo'  superare,
salvo che trattasi di enti o iniziative di cui ai successivi articoli
9,  10  e 23, il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso nel
quale puo' essere inserita la quota di ripiano di  eventuali  deficit
consolidati   relativi   a  stagioni  teatrali  precedenti  a  quella
considerata.
  3. Per l'ammissione alla sovvenzione si terra' conto della politica
dei prezzi praticati per agevolare la piu' ampia  partecipazione  del
pubblico agli spettacoli.
  4.  La forfettizzazione dei costi di allestimento e' prevista anche
al fine di favorire  un  piano  di  contenimento  dei  costi  stessi,
nonche' un risanamento dei bilanci.