Art. 9.
               Enti ed istituzioni di diritto pubblico
  1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto  nazionale  del  dramma
antico  e  all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico"
e'  assegnata  e  liquidata   una   sovvenzione   annua,   all'inizio
dell'esercizio  finanziario,  su  presentazione  del  programma e del
bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.
  2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalita'  istituzionali,
possono essere concesse, ad integrazione della sovvenzione annua - su
istanza   dell'ente   medesimo   o  su  iniziativa  del  Ministero  -
sovvenzioni anche finalizzate a particolari  progetti  di  attivita',
sia  in  Italia  che  all'estero,  con  particolare  riferimento, per
l'E.T.I., al teatro danza,  al  teatro  di  ricerca,  al  teatro  per
l'infanzia  e  la  gioventu',  alla  drammaturgia  contemporanea,  ai
programmi  audiovisivi,  alla  promozione   all'estero   del   teatro
italiano.
  3.   In  particolare  una  quota  della  sovvenzione  all'Accademia
nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" potra' essere  destinata
al  sostegno  di  iniziative anche produttive realizzate direttamente
con la prevalente utilizzazione  dei  propri  allievi  o  assunte  in
collaborazione con altri enti o organismi teatrali.