Art. 9. Enti ed istituzioni di diritto pubblico 1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e' assegnata e liquidata una sovvenzione annua, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari. 2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, possono essere concesse, ad integrazione della sovvenzione annua - su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero - sovvenzioni anche finalizzate a particolari progetti di attivita', sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventu', alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano. 3. In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" potra' essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.