ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA' (Art. 6, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136) Titolo I FORMA DELLA DOMANDA Art. 1. Pensione di inabilita' 1. La domanda di pensione di inabilita' deve documentare, nelle forme dell'autodichiarazione, oltre all'esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico: a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda; b) in caso di infortunio tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato medico motivato accertante l'incapacita' totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere; 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato. Art. 2. Pensione di invalidita' 1. La domanda di pensione di invalidita' deve documentare, nella forma dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico: a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda; b) in caso di infortunio gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato medico motivato, accertante la riduzione della capacita' lavorativa a meno di un terzo, la indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi; 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennita' ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato. Titolo II DISPOSIZIONI COMUNI Art. 3. Modalita' di accertamento 1. Per l'accertamento dello stato di inabilita' o invalidita' il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica provinciale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario ed inoltre composta da altri due sanitari, particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate. 2. Il presidente della commissione medica provinciale e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ente di concerto con l'ordine professionale nel cui ambito l'iscritto risiede, gli altri due componenti sono nominati dal consiglio direttivo dell'ordine che deve darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione. 3. Nel caso che l'ordine non provveda alla nomina dei due componenti la commissione entro trenta giorni dal ricevimento dall'incarico vi provvedera' direttamente il consiglio di amministrazione. Art. 4. Malattia palese o documentazione inequivoca 1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal medico fiduciario dell'Ente, il comitato esecutivo, informato l'ordine provinciale preventivamente, puo' provvedere senza ulteriore istruzione. Art. 5. Nomina di consulente di parte 1. Il richiedente ha facolta' di farsi assistere a sue spese, davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed all'ordine provinciale, da un proprio consulente di parte, che potra' presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione. Art. 6. Compiti della commissione medica provinciale 1. La commissione medica provinciale deve inviare alla direzione generale dell'Ente, entro il termine di mesi quattro dalla nomina, il formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermita' riscontrata, la valutazione motivata: a) per la pensione di inabilita': della esclusione permanente e totale della capacita' dell'iscritto all'esercizio professionale; b) per la pensione di invalidita': della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacita' lavorativa specifica del richiedente; c) in ogni caso il parere sulla revisionabilita' delle condizioni di inabilita' o di invalidita'. 2. La commissione medica provinciale deve altresi' corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente di parte. 3. La commissione decade automaticamente ove non provveda senza giustificato motivo agli adempimenti di cui sopra nel termine indicato. 4. In tal caso, il consiglio di amministrazione dell'Ente e il consiglio direttivo dell'ordine provinciale interessato, provvedono alla nomina di altra commissione. Art. 7. Concessione della pensione 1. Il comitato esecutivo, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica provinciale e sentito, ove occorra, uno o piu' medici fiduciari scelti dal consiglio di amministrazione, delibera sulla concessione. 2. Il consiglio di amministrazione sceglie il medico o i medici fiduciari tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari. 3. Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilita', il pensionato entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dall'albo, se non l'ha gia' fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopraindicato il comitato esecutivo provvede a revocare la concessione. Art. 8. Revisione e revoca 1. La revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 136/1991 per le pensioni di inabilita' e l'accertamento della persistenza della invalidita' prevista dall'art. 5, quarto comma della legge n. 136/1991, per le pensioni di invalidita' che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalita' di cui agli articoli precedenti. Art. 9. Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 136/1991 1. La dimostrazione dell'entita' dei propri redditi ogni tre anni, prevista dall'art. 4, comma 3 della legge n. 136/1991, deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi. Art. 10. Rigetto e ricorso 1. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte del comitato esecutivo deve essere motivato ed e' comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facolta' di proporre ricorso. 2. Il ricorso e' diretto al consiglio di amministrazione dell'Ente e deve essere presentato all'Ente nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. 3. E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata a.r., purche' consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento. 4. Col ricorso, l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica centrale d'appello. 5. La visita da parte della commissione medica centrale d'appello e' disposta dal consiglio di amministrazione dell'Ente dopo la proposizione del ricorso in sede di esame di questo. 6. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dal comitato esecutivo, in forma motivata, e' ammesso ricorso, con le modalita' e nei termini di cui al secondo e terzo comma, al consiglio di amministrazione dell'Ente. Art. 11. Commissione medica centrale d'appello 1. La commissione medica centrale d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che scegliera' i tre membri componenti fra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari. 2. Il richiedente ha facolta' di farsi assistere anche in questa sede, a sue spese, dal consulente di parte. Art. 12. Spese mediche 1. Le spese mediche della commissione provinciale, dei medici fiduciari dell'Ente, della commissione medica centrale d'appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici sono e restano comunque a carico dell'Ente. Art. 13. Decesso del richiedente 1. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilita' o di invalidita' possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potra' essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilita' della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori. 2. Il comitato esecutivo vi provvede sentito il medico fiduciario. 3. I superstiti aventi diritto alla reversibilita' della pensione possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 10 di questo regolamento.