(all. 1 - art. 1)
                    ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
                     E ASSISTENZA DEI VETERINARI
                   REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO
                DELLA INABILITA' E DELLA INVALIDITA'
      (Art. 6, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136)
                              Titolo I
                         FORMA DELLA DOMANDA
                               Art. 1.
                       Pensione di inabilita'
  1. La domanda di pensione di  inabilita'  deve  documentare,  nelle
forme  dell'autodichiarazione,  oltre  all'esistenza delle condizioni
previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:
    a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini  dell'IRPEF,
o   esenti   da   imposta,   con   esclusione   di  quelli  derivanti
dall'esercizio della libera professione per  il  triennio  precedente
all'anno di presentazione della domanda;
    b)  in  caso  di  infortunio  tutti gli elementi necessari per il
diritto di surroga  dell'Ente  nei  confronti  del  responsabile  del
danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.
  2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
   1)  certificato  medico motivato accertante l'incapacita' totale e
permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa  e
l'epoca del suo insorgere;
   2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato
dell'eventuale  azione  giudiziaria  contro  il responsabile o i suoi
aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto
dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno,  escluso  in
ogni  caso  il  risarcimento  derivante  da assicurazione privata per
infortuni, stipulata a favore dell'interessato.
                               Art. 2.
                       Pensione di invalidita'
  1. La domanda di pensione di invalidita'  deve  documentare,  nella
forma  dell'autodichiarazione,  oltre alla esistenza delle condizioni
previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:
    a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini  dell'IRPEF,
o   esenti   da   imposta,   con   esclusione   di  quelli  derivanti
dall'esercizio della libera professione, per il  triennio  precedente
all'anno di presentazione della domanda;
    b)  in  caso di infortunio gli elementi necessari per l'esercizio
del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del  responsabile  del
danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.
  2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
   1)  certificato  medico  motivato,  accertante  la riduzione della
capacita' lavorativa a meno di un terzo, la indicazione della  causa,
l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;
   2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato
dell'eventuale  azione  giudiziaria  contro  il responsabile o i suoi
aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennita' ricevuta
dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno,  escluso  in
ogni  caso  il  risarcimento  derivante  da assicurazione privata per
infortuni, stipulata a favore dell'interessato.
                              Titolo II
                         DISPOSIZIONI COMUNI
                               Art. 3.
                      Modalita' di accertamento
  1.  Per  l'accertamento  dello stato di inabilita' o invalidita' il
richiedente viene sottoposto a visita da  parte  di  una  commissione
medica  provinciale  presieduta  da un medico specialista in medicina
legale o medicina del lavoro o da un docente universitario ed inoltre
composta  da  altri  due  sanitari,  particolarmente  qualificati   o
specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.
  2.  Il  presidente della commissione medica provinciale e' nominato
dal consiglio di amministrazione dell'Ente di concerto  con  l'ordine
professionale  nel  cui  ambito  l'iscritto  risiede,  gli  altri due
componenti sono nominati dal consiglio direttivo dell'ordine che deve
darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.
  3.  Nel  caso  che  l'ordine  non  provveda  alla  nomina  dei  due
componenti   la  commissione  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dall'incarico   vi   provvedera'   direttamente   il   consiglio   di
amministrazione.
                               Art. 4.
             Malattia palese o documentazione inequivoca
  1.  In  caso  di  malattia  palese ed irreversibile, che risulti in
maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e  come
tale  riconosciuta  dal  medico  fiduciario  dell'Ente,  il  comitato
esecutivo,  informato  l'ordine  provinciale  preventivamente,   puo'
provvedere senza ulteriore istruzione.
                               Art. 5.
                    Nomina di consulente di parte
  1.  Il  richiedente  ha  facolta'  di  farsi assistere a sue spese,
davanti  alla  commissione,  previa  comunicazione  alla  commissione
stessa  ed all'ordine provinciale, da un proprio consulente di parte,
che potra' presentare  osservazioni  scritte  nel  termine  assegnato
dalla commissione.
                               Art. 6.
            Compiti della commissione medica provinciale
  1.  La  commissione  medica provinciale deve inviare alla direzione
generale dell'Ente, entro il termine di mesi quattro dalla nomina, il
formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermita'
riscontrata, la valutazione motivata:
    a) per la pensione di inabilita': della esclusione  permanente  e
totale della capacita' dell'iscritto all'esercizio professionale;
    b) per la pensione di invalidita': della sussistenza o meno della
riduzione  permanente  a  meno di un terzo della capacita' lavorativa
specifica del richiedente;
    c) in ogni caso il parere sulla revisionabilita' delle condizioni
di inabilita' o di invalidita'.
  2. La commissione medica provinciale deve altresi' corredare la sua
relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie,
elettrocardiogrammi,  analisi  di  laboratorio,  ecc.)  con  tutti  i
documenti  prodotti  dal  richiedente  con  gli eventuali rilievi del
consulente di parte.
  3. La commissione decade automaticamente  ove  non  provveda  senza
giustificato  motivo  agli  adempimenti  di  cui  sopra  nel  termine
indicato.
  4.  In  tal  caso,  il  consiglio di amministrazione dell'Ente e il
consiglio direttivo dell'ordine provinciale  interessato,  provvedono
alla nomina di altra commissione.
                               Art. 7.
                     Concessione della pensione
  1.  Il  comitato  esecutivo,  esaminata  la domanda corredata dalla
relazione  della  commissione  medica  provinciale  e  sentito,   ove
occorra,  uno  o  piu'  medici  fiduciari  scelti  dal  consiglio  di
amministrazione, delibera sulla concessione.
  2. Il consiglio di amministrazione sceglie il  medico  o  i  medici
fiduciari  tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o
tra docenti universitari.
  3. Il provvedimento di concessione della pensione viene  comunicato
all'interessato.  Per il caso di domanda di inabilita', il pensionato
entro il termine di tre mesi  dal  ricevimento  della  comunicazione,
deve  cancellarsi  dall'albo,  se  non  l'ha  gia'  fatto. Qualora la
cancellazione non abbia luogo nel termine sopraindicato  il  comitato
esecutivo provvede a revocare la concessione.
                               Art. 8.
                         Revisione e revoca
  1.  La revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge
n. 136/1991 per le pensioni  di  inabilita'  e  l'accertamento  della
persistenza  della  invalidita'  prevista  dall'art.  5, quarto comma
della legge n. 136/1991, per le pensioni di invalidita' che  all'atto
della  concessione  non  siano  state  dichiarate  non revisionabili,
avvengono con le stesse modalita' di cui agli articoli precedenti.
                               Art. 9.
          Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio
         di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 136/1991
  1. La dimostrazione dell'entita' dei propri redditi ogni tre  anni,
prevista   dall'art.  4,  comma  3  della  legge  n.  136/1991,  deve
comprendere per il primo triennio il  reddito  relativo  all'anno  di
decorrenza della pensione ed ai due successivi.
                              Art. 10.
                          Rigetto e ricorso
  1.  Il  provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte
del comitato esecutivo deve  essere  motivato  ed  e'  comunicato  al
richiedente  con  raccomandata  a.r.  con  esplicita  menzione  della
facolta' di proporre ricorso.
  2. Il ricorso e' diretto al consiglio di amministrazione  dell'Ente
e  deve  essere presentato all'Ente nei trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al precedente comma.
  3. E' ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata  a.r.,
purche'  consegnata  alla  posta  entro  lo  stesso termine di trenta
giorni dal ricevimento.
  4. Col ricorso, l'interessato puo' richiedere di essere  sottoposto
a visita da parte della commissione medica centrale d'appello.
  5.  La  visita da parte della commissione medica centrale d'appello
e' disposta  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  dopo  la
proposizione del ricorso in sede di esame di questo.
  6.  Anche  avverso  i  provvedimenti  di  revoca,  di modifica e di
sospensione della pensione emanati dal comitato esecutivo,  in  forma
motivata,  e'  ammesso ricorso, con le modalita' e nei termini di cui
al secondo e terzo comma, al consiglio di amministrazione dell'Ente.
                              Art. 11.
                Commissione medica centrale d'appello
  1.  La  commissione  medica  centrale  d'appello, con sede in Roma,
viene  nominata  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente,  che
scegliera'  i  tre  membri  componenti  fra  i  medici specialisti in
medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.
  2. Il richiedente ha facolta' di farsi assistere  anche  in  questa
sede, a sue spese, dal consulente di parte.
                              Art. 12.
                            Spese mediche
  1.  Le  spese  mediche  della  commissione  provinciale, dei medici
fiduciari dell'Ente, della  commissione  medica  centrale  d'appello,
oltre  a  quelle  relative  agli  accertamenti  medici sono e restano
comunque a carico dell'Ente.
                              Art. 13.
                       Decesso del richiedente
  1. Qualora si  verifichi  il  decesso  del  richiedente  prima  che
abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di
inabilita' o di invalidita' possa essere accertato inequivocabilmente
attraverso   adeguata  documentazione  medica,  il  provvedimento  di
ammissione alla pensione potra' essere adottato "a posteriori"  anche
ai  fini  della  reversibilita'  della  pensione  stessa a favore del
coniuge superstite e dei figli minori.
  2. Il comitato esecutivo vi provvede sentito il medico fiduciario.
  3. I superstiti aventi diritto alla reversibilita'  della  pensione
possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 10 di questo regolamento.