ALLEGATO Titolo V DIPLOMI UNIVERSITARI Art. 34. Diplomi universitari, durata degli studi, iscrizioni La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari: nel settore civile: diploma di ingegneria delle infrastrutture (sede di Taranto); nel settore dell'informazione: diploma di ingegneria elettronica; nel settore industriale: diploma di ingegneria meccanica (sede di Foggia). La durata degli studi e' di tre anni. L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. I corsi di di- ploma di cui al presente articolo possono essere articolati in orientamenti fissati dal consiglio della facolta' di ingegneria all'atto dell'emanazione del regolamento didattico. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 35. Articolazione del corso degli studi Il consiglio di facolta' puo' decidere di articolare ciascuno dei tre anni di corso in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico. L'ordinamento didattico e' organizzato sulla base di moduli didattici che comprendono ciascuno un'attivita' complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario lo studente deve avere superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi e scelti, nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 38, 39, 40, fino ad un numero di trenta moduli didattici. L'attivita' didattica complessiva comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio puo' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di tirocinio puo' essere ritenuta equivalente, dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio puo' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. Le modalita' di esame per la valutazione della preparazione degli studenti sono stabilite dal consiglio di facolta' in sede di regolamento didattico, sulla base di criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'esame di diploma consiste in una discussione, che puo' anche vertere su un elaborato scritto, tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Art. 36. Regolamento dei corsi di diploma universitario I consigli di facolta' su proposta dei competenti consigli di di- ploma determinano con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 34, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento saranno indicati i piani degli studi dei corsi di diploma, nel rispetto dei vincoli di numero di ore complessivo di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo. Art. 37. Corsi di laurea e di diploma universitario affini Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 34 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. Il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture e' considerato affine al corso di laurea in ingegneria civile. Per il proseguimento del corso di laurea strettamente affine, gli studi del corso di diploma completati, sono riconosciuti in base a quanto indicato nel precedente art. 36. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del di- ploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. La facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Art. 38. Per il conseguimento del diploma in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A: n. 1 nel raggr. A012 Geometria n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica n. 1 nel raggr. A030 Fisica matematica n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale n. 1 nel raggr. C060 Chimica n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni n. 1 nel raggr. H150 Estimo b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.1: n. 1 nel raggr. H110 Disegno n. 1 nel raggr. H011 Idraulica n. 1 nel raggr. H060 Geotecnica n. 1 nel raggr. H071 Scienze delle costruzioni n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienze e tecnologie dei materiali c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.1.1.: n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime n. 1 nel raggr. H020 Ingegneria sanitaria-ambientale n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti n. 1 nel raggr. H040 Trasporti n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche Art. 39. Per il conseguimento del diploma di ingegneria elettronica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A: n. 1 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria n. 1 nel raggr. A021 Analisi matematica n. 2 nei raggr. A021 Analisi matematica A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata n. 1 nei raggr. H150 Estimo I270 Ingegneria economico-gestionale n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia n. 1 nel raggr. C060 Chimica n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni b) I seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.2: n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche n. 1 nel raggr. I210 Elettronica n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni n. 1 nel raggr. I240 Automatica n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.2.2: n. 1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche n. 4 nel raggr. I210 Elettronica n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni n. 1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni Art. 40. Per il conseguimento del diploma in ingegneria meccanica sono obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del precedente art. 35, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A: n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia n. 1 nel raggr. C060 Chimica n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni n. 1 nei raggr. H150 Estimo I270 Ingegneria economico-gestionale b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.3: n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine n. 1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale n. 1 nei raggr. I050 Fisica tecnica I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 Metallurgia I140 Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.3.4.: n. 1 nei raggr. H011 Idraulica I030 Fluidodinamica n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine n. 1 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici n. 1 nei raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine ed azionamenti elettrici