IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n.  197,
come  modificato  dall'art.  25  del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la
dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della
Cassa depositi e prestiti, la loro  equipollenza  con  le  qualifiche
funzionali  di  cui  all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le
declaratorie nonche' le modalita' di  accesso  sono  determinate  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del
tesoro,   previa  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione,
sentita la commissione parlamentare di vigilanza;
  Visti i decreti presidenziali 4 agosto  1984,  4  agosto  1986,  23
ottobre 1987 e 5 dicembre 1988 concernenti le sopraindicate materie;
  Visto  l'art.  8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n.
197, che dispone che  sulla  determinazione  degli  organici  nonche'
sull'ordinamento   e   l'organizzazione  del  personale  della  Cassa
depositi e prestiti delibera il consiglio  di  amministrazione  sulla
base  delle  disposizioni,  delle  norme  e degli accordi di comparto
vigenti;
  Visto l'art. 105, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano tra le
materie  oggetto  di  contrattazione  nazionale  aziendale   per   il
personale  della  Cassa  depositi  e prestiti le proposte di modifica
dell'ordinamento del personale  da  sottoporre  all'approvazione  del
consiglio  di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera g),
della legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,  n.
335;
  Vista  la  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  che  all'art.  1  ha
determinato gli atti amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del
decreto del Presidente della Repubblica e all'art. 2 ha stabilito che
gli  atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i
quali era adottata alla data di entrata  in  vigore  della  legge  in
questione  la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  con
decreto  ministeriale,  a  seconda  della  competenza  a formulare la
proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;
  Visto il punto 9.0 dell'accordo aziendale per  il  personale  della
Cassa  depositi  e prestiti relativo al triennio 1988/90, concernente
le proposte di modifica dell'ordinamento del personale;
  Vista   la   deliberazione   del   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto in data 23 gennaio 1992;
  Sentito  il  parere  della  commissione  parlamentare  di vigilanza
espresso in data 5 febbraio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986,
e' sostituito dal seguente:
  "Il ruolo dei funzionari e degli impiegati della Cassa  depositi  e
prestiti  e' composto da settecentocinquanta unita'. Esso si articola
in sei livelli con le seguenti rispettive dotazioni:
Livello                    Qualifica                        Dotazione
   -                           -                                -
                     |  Impiegato di III             |
   1›                |                               |         75
                     |  Impiegato di III Senior      |
                     |  Impiegato di II              |
   2›                |                               |        220
                     |  Impiegato di II Senior       |
   3›                |  Impiegato di I B             |
                     |                               |        359
   4›                |  Impiegato di I A             |
   5›                   Funzionario di II                      64
   6›                   Funzionario di I                       32
                                                              ___
                                                  Totale. . . 750
  Fino  al  completo riassorbimento dei posti ricoperti dal personale
delle qualifiche ad esaurimento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, dall'organico complessivo
vengono accantonati altrettanti posti".