IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988 concernenti le sopraindicate materie; Visto l'art. 8, lettera g), della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone che sulla determinazione degli organici nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi di comparto vigenti; Visto l'art. 105, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che dispone che rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi del citato art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra; Visto il punto 9.0 dell'accordo aziendale per il personale della Cassa depositi e prestiti relativo al triennio 1988/90, concernente le proposte di modifica dell'ordinamento del personale; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 23 gennaio 1992; Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 5 febbraio 1992; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, e' sostituito dal seguente: "Il ruolo dei funzionari e degli impiegati della Cassa depositi e prestiti e' composto da settecentocinquanta unita'. Esso si articola in sei livelli con le seguenti rispettive dotazioni: Livello Qualifica Dotazione - - - | Impiegato di III | 1 | | 75 | Impiegato di III Senior | | Impiegato di II | 2 | | 220 | Impiegato di II Senior | 3 | Impiegato di I B | | | 359 4 | Impiegato di I A | 5 Funzionario di II 64 6 Funzionario di I 32 ___ Totale. . . 750 Fino al completo riassorbimento dei posti ricoperti dal personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dall'organico complessivo vengono accantonati altrettanti posti".