Art. 3.
Norme transitorie.
  In  attesa  che  venga  definita  la  retribuzione  spettante  alle
qualifiche  senior  secondo le procedure indicate nell'art. 11, primo
comma della legge  13  maggio  1983,  n.  197,  in  acconto  e  salvo
conguaglio,  lo  stipendio  base delle qualifiche di "impiegato di II
Senior"  e  di  "impiegato  di  III  Senior"  viene  provvisoriamente
costruito  maggiorando,  rispettivamente, del 7,3 e del 5,6% il piede
retributivo dei livelli.
  Le anzianita' gia' conseguite ai sensi del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  ottobre 1987 cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica  5  dicembre  1988,  in  eccedenza  a
quelle previste dal presente decreto, sono convenzionalmente valutate
ai   fini   della   promozione   al   5›   livello.   Sono,  altresi'
convenzionalmente conservate, nell'inquadramento al  4›  livello,  le
anzianita'  maturate  nel  3›  livello,  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica citati, dagli impiegati gia'  assunti  in
base  a  concorsi  riservati  ai  laureati  con  inquadramento  al 3›
livello.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e'  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 12