Art. 3. Norme transitorie. In attesa che venga definita la retribuzione spettante alle qualifiche senior secondo le procedure indicate nell'art. 11, primo comma della legge 13 maggio 1983, n. 197, in acconto e salvo conguaglio, lo stipendio base delle qualifiche di "impiegato di II Senior" e di "impiegato di III Senior" viene provvisoriamente costruito maggiorando, rispettivamente, del 7,3 e del 5,6% il piede retributivo dei livelli. Le anzianita' gia' conseguite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, in eccedenza a quelle previste dal presente decreto, sono convenzionalmente valutate ai fini della promozione al 5 livello. Sono, altresi' convenzionalmente conservate, nell'inquadramento al 4 livello, le anzianita' maturate nel 3 livello, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica citati, dagli impiegati gia' assunti in base a concorsi riservati ai laureati con inquadramento al 3 livello. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e' sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993 Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 12