Art. 5. 1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello scatto e' fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli utenti della categoria B per il servizio telefonico nazionale. Tale valore, attualmente fissato in L. 127 nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992, e' soggetto agli adeguamenti apportati nei successivi decreti relativi alla tariffa del servizio telefonico nazionale. 2. Per la documentazione delle comunicazioni a richiesta dell'utente, e' dovuto l'importo di L. 35 per ogni comunicazione documentata.