Art. 5.
  1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore  dello
scatto  e'  fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli
utenti della categoria B per il servizio telefonico  nazionale.  Tale
valore, attualmente fissato in L. 127 nella tabella C del decreto del
Presidente   della  Repubblica  11  luglio  1992,  e'  soggetto  agli
adeguamenti apportati nei successivi decreti  relativi  alla  tariffa
del servizio telefonico nazionale.
  2.   Per   la   documentazione   delle  comunicazioni  a  richiesta
dell'utente, e' dovuto l'importo di  L.  35  per  ogni  comunicazione
documentata.