Art. 3. Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti: a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza e di soccorso; c) la pesca sportiva; d) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco; g) la realizzazione di opere di mobilita': ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera a), e modifiche di tracciati stradali esistenti; h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di: interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico- edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978; ampliamenti edilizi. nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.