Art. 3.
                          Divieti in zona 1
 
1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della  presente  ordinanza
vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta
eccezione per le attivita' di sorveglianza e di soccorso;
c) la pesca sportiva;
d)  la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente
del regime delle acque;
e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
f) l'apposizione di cartelli e manufatti  pubblicitari  di  qualunque
natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla
normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;
g)  la  realizzazione  di  opere  di  mobilita':  ferrovie,  filovie,
impianti  a  fune,  aviosuperfici,  nuovi  tracciati   stradali,   ad
eccezione  di  quanto  previsto  all'art.  5,  comma 1, lettera a), e
modifiche di tracciati stradali esistenti;
h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il  cambio  di  destinazione
d'uso  per  quelli  esistenti  all'interno  delle  zone  territoriali
omogenee "E" di cui al decreto ministeriale  del  2  aprile  1968  n.
1444,  ad  esclusione di:  interventi gia' autorizzati e regolarmente
iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza; interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e
di risanamento igienico- edilizio, cosi' come definiti  alle  lettere
a),  b),  c),  dell'art.  31 della legge n. 457 del 1978; ampliamenti
edilizi. nel rispetto e nei limiti delle previsioni  degli  strumenti
urbanistici   vigenti;   interventi   di  adeguamento  tecnologico  e
funzionale.