Art. 4.
                    Regime autorizzativo generale
 
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale  della  Maiella,  cosi'
come  perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui
in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e  3,  e
dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve:
le  norme  che  regolano  i  procedimenti  autorizzativi  in  materia
naturalistico-ambientale,  nonche'  le  norme  di  salvaguardia   del
territorio gia' previste dalla regione Abruzzo;
le  previsioni  contenute  negli  strumenti urbanistici vigenti e ove
esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:
gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza;
le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti  urbanistici
generali  vigenti  non definitivamente approvate alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza;
i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, "C",  "D"
e "F", di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non
definitivamente  approvati  e  quelli  per  i  quali, pur in presenza
dell'approvazione definitiva alla data di emanazione  della  presente
ordinanza,  non  si  sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la
realizzazione di  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  di  singoli
insediamenti.
3.  Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del
Parco nazionale della Maiella  vengono  autorizzate  dalle  autorita'
competenti territorialmente secondo le normative regionali vigenti in
materia,  salvo  quanto  previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e), e
dell'art. 6, comma 1, lettera e).