Art. 4. Regime autorizzativo generale 1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, cosi' come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve: le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonche' le norme di salvaguardia del territorio gia' previste dalla regione Abruzzo; le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate. 2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente: gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, "C", "D" e "F", di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. 3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dalle autorita' competenti territorialmente secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e), e dell'art. 6, comma 1, lettera e).