Art. 5.
                   Regime autorizzativo in zona 1
 
1. Salvo  quanto  disposto  dai  precedenti  articoli  2  e  3,  sono
sottoposti  ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti
interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) opere di mobilita' che non  rientrino  tra  quelle  indicate  alla
lettera  g)  dell'art.  3,  in  particolare  i  tracciati stradali di
carattere interpoderale; nonche' quelle che, alla data di entrata  in
vigore  della  presente  ordinanza,  siano  gia' state autorizzate da
parte delle competenti autorita' e per le quali non  sia  stato  dato
inizio ai lavori;
b) opere fluviali;
c)  opere  tecnologiche:  elettrodotti  con  esclusione  delle  opere
necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle
reti di  distribuzione,  acquedotti  con  esclusione  delle  reti  di
distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e)  piani  forestali,  apertura  di  nuove piste forestali e tagli di
utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;
f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;
g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;
h) impianti di acquacoltura
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che
siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della  presente
ordinanza,  i  soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero
dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art.
7, l'elenco delle opere accompagnato  da  una  relazione  dettagliata
sullo  stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono
depositati i relativi progetti esecutivi.
Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento  della
predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza,
eventuali   prescrizioni   tecniche   necessarie   a   garantire   la
compatibilita' delle opere con le finalita'  della  citata  legge  n.
394/91.    In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui
sopra, il Ministero dell'ambiente  provvedera'  a  ordinare,  in  via
cautelativa la sospensione dei lavori.