Art. 5. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) opere di mobilita' che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g) dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonche' quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori; b) opere fluviali; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi; h) impianti di acquacoltura 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilita' delle opere con le finalita' della citata legge n. 394/91. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.