Art. 6. Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori: a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti; b) opere fluviali; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani forestali e apertura di nuove piste forestali; f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti; g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilita' delle opere con le finalita' della citata legge n. 394/91. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.