Art. 6.
                   Regime autorizzativo in zona 2
 
1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2,  sono  sottoposti  ad
autorizzazione   del   Ministero   dell'ambiente,  i  seguenti  nuovi
interventi di rilevante trasformazione del territorio, per  i  quali,
alla  data  di  emanazione  della  presente  ordinanza, non sia stato
effettuato l'inizio dei lavori:
a)  opere  di  mobilita',  e  in  particolare:  tracciati   stradali,
ferrovie,  filovie,  impianti  a  fune,  aviosuperfici e modifiche di
tracciati esistenti;
b) opere fluviali;
c)  opere  tecnologiche:  elettrodotti  con  esclusione  delle  opere
necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle
reti  di  distribuzione,  captazioni,  adduzioni idriche derivazioni,
acquedotti con esclusione delle reti  di  distribuzione,  depuratori,
ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani forestali e apertura di nuove piste forestali;
f)  apertura  di  discariche,  per rifiuti solidi urbani nel rispetto
delle normative vigenti;
g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;
h) impianti per  allevamenti  intensivi  ed  impianti  di  stoccaggio
agricolo,  cosi'  come  definiti  dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio,  di
cui  al  comma  1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in
vigore della presente ordinanza,  i  soggetti  titolari  delle  opere
trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente,  entro  e non oltre trenta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  secondo
quanto   disposto   dal  successivo  art.  7,  l'elenco  delle  opere
accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato  dei  lavori  e
contenente  l'indicazione  del  luogo  ove sono depositati i relativi
progetti esecutivi.
Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento  della
predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza,
eventuali   prescrizioni   tecniche   necessarie   a   garantire   la
compatibilita' delle opere con le finalita'  della  citata  legge  n.
394/91.
In  caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il
Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la
sospensione dei lavori.