Art. 2. Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite, allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di stu da parte di istituti pubblici; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alle lettere b) e dell'art. 3; b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodott bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali; c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici; e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro- silvo-pastorali purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.