Art. 2.
                          Divieti generali
 
1.  Sono  vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran
Sasso - Monti della Laga, come delimitato  dal  decreto  ministeriale
del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attivita':
a)  la  cattura,  l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle
specie della fauna autoctona, escluse  quelle  rinselvatichite,  allo
stato  domestico  o  a  questo  assimilabile,  ad eccezione di quanto
eseguito per fini di ricerca e di stu
da parte di istituti pubblici; alle  specie  ittiche  si  applica  la
normativa  vigente, salvo quanto disposto alle lettere b) e dell'art.
3;
b) la  raccolta  ed  il  danneggiamento  della  flora  spontanea,  ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte
di  istituti  pubblici;  sono  peraltro  consentiti  il  pascolo e la
raccolta di funghi, tartufi ed altri prodott
bosco, nel rispetto delle vigenti  normative  e  degli  usi  e  delle
consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni
estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
d)  il  prelievo  di  materiali  di  rilevante  interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di  ricerca
e di studio, da istituti pubblici;
e)  l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle
per i rifiuti solidi urbani;
f) l'introduzione da parte  di  privati,  di  armi,  esplosivi  e  di
qualsiasi  mezzo  di  distruzione  e  cattura  della  fauna,  se  non
autorizzata in base alla normativa vigente;
g) il campeggio al di fuori delle aree  destinate  a  tale  scopo  ed
appositamente attrezzate;
h)  il  sorvolo  non  autorizzato  dalle competenti autorita' secondo
quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla  disciplina  del
volo;
i)  il  transito  di  mezzi  motorizzati  fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali,  vicinali  gravate  dai  servizi  di  pubblico
passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le
attivita' agro-silvo-pastorali;
l)   la   costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  degli
impianti  tecnologici  e  di  quelle  accessorie alle attivita' agro-
silvo-pastorali purche'  realizzate  secondo  tipologie  e  materiali
tradizionali.