Art. 4.
                    Regime autorizzativo generale
 
1.  Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti
della Laga, cosi' come perimetrato dal  decreto  ministeriale  del  4
dicembre   1992  di  cui  in  premessa,  salvo  quanto  disposto  dai
precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi  articoli  5  e  6,  sono
fatte salve:
le  norme  che  regolano  i  procedimenti  autorizzativi  in  materia
naturalistico-ambientale,  nonche'  le  norme  di,  salvaguardia  del
territorio gia' previste dalle regioni Abruzzo, Lazio e Marche;
le  previsioni  contenute  negli strumenti urbanistici vigenti e, ove
esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.
2. Sono sottoposti ad  autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente:
gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza;
le  eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici
generali vigenti non definitivamente approvate alla data  di  entrata
in vigore della presente ordinanza;
i  piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, "C", "D"
e "F", di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non
definitivamente approvati e quelli  per  i  quali,  pur  in  presenza
dell'approvazione  definitiva  alla data di emanazione della presente
ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei  lavori  per  la
realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  di singoli
insediamenti.
3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro  del
Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga vengono autorizzate
dalle  autorita'  competenti  territorialmente  secondo  le normative
regionali vigenti in materia,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  5,
comma 1, lettera e), e dell'art. 6, comma 1, lettera e).