Art. 4. Regime autorizzativo generale 1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, cosi' come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve: le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonche' le norme di, salvaguardia del territorio gia' previste dalle regioni Abruzzo, Lazio e Marche; le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate. 2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente: gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, "C", "D" e "F", di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. 3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga vengono autorizzate dalle autorita' competenti territorialmente secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e), e dell'art. 6, comma 1, lettera e).