Art. 5.
                   Regime autorizzativo in zona 1
 
1.  Salvo  quanto  disposto  dai  precedenti  articoli  2  e  3, sono
sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i  seguenti
interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a)  opere  di  mobilita'  che  non rientrino tra quelle indicate alla
lettera g) dell'art.  3,  in  particolare  i  tracciati  stradali  di
carattere  interpoderale; nonche' quelle che, alla data di entrata in
vigore della presente ordinanza, siano
state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le  quali
non sia stato dato inizio ai lavori;
b) opere fluviali;
c)  opere  tecnologiche:  elettrodotti  con  esclusione  delle  opere
necessarie  dell'elettrificazione  rurale,  gasdotti  con  esclusione
delle  reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di
distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani forestali, apertura di nuove  piste  forestali  e  tagli  di
utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;
f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;
g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;
h) impianti di acquacoltura.
2.  Per  gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di
cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  ordinanza,  i  soggetti titolari delle opere
trasmettono al Ministero dell'ambie
entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo  art.  7,  l'elenco
delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei
lavori  e  contenente  l'indicazione  del luogo ove sono depositati i
relativi progetti esecutivi.
Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento  della
predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza,
eventuali   prescrizioni   tecniche   necessarie   a   garantire   la
compatibilita' delle opere con le finalita'  della  citata  legge  n.
394/91.
In  caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il
Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la
sospensione dei lavori.