Art. 5. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) opere di mobilita' che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g) dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonche' quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori; b) opere fluviali; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie dell'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia; f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi; h) impianti di acquacoltura. 2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambie entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilita' delle opere con le finalita' della citata legge n. 394/91. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.