Art. 6.
                   Regime autorizzativo in zona 2
 
1.  Salvo  quanto  disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad
autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,   i   seguenti   nuovi
interventi  di  rilevante trasformazione del territorio, per i quali,
alla data di emanazione  della  presente  ordinanza,  non  sia  stato
effettuato l'inizio dei lavori:
a)   opere  di  mobilita',  e  in  particolare:  tracciati  stradali,
ferrovie, filovie, impianti a  fune,  aviosuperfici  e  modifiche  di
tracciati esistenti;
b) opere fluviali;
c)  opere  tecnologiche:  elettrodotti  con  esclusione  delle  opere
necessarie  dell'elettrificazione  rurale,  gasdotti  con  esclusione
delle   reti   di   distribuzione,   captazioni,  adduzioni  idriche,
derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti  di  distribuzione,
depuratori, ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani forestali e apertura di nuove piste forestali;
f)  apertura  di  discariche,  per rifiuti solidi urbani nel rispetto
delle normative vigenti;
g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;
h) impianti per  allevamenti  intensivi  ed  impianti  di  stoccaggio
agricolo,  cosi'  come  definiti  dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio  che
siano  in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art.
7,  l'elenco  delle  opere  accompagnato da una relazione dettagliata
sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove  sono
depositati i relativi progetti esecutivi.
Il  Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della
predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza,
eventuali   prescrizioni   tecniche   necessarie   a   garantire   la
compatibilita'  delle  opere  con  le finalita' della citata legge n.
394/91.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra,  il
Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa la
sospensione dei lavori.