Art. 7. Modalita' di richiesta delle autorizzazioni 1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; la documentazione dovra' essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione competente per territorio; il parere in merito alle richieste di autorizzazione e' formulato entro sessanta giorni dalia ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.