Art. 7.
             Modalita' di richiesta delle autorizzazioni
 
1.   Il   rilascio   delle  autorizzazioni  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4,  5,  6,
e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
gli  elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere
corredati da  tutte  le  autorizzazioni,  i  nulla  osta,  i  pareri,
comprese   le   eventuali   prescrizioni,   da   parte   degli   enti
istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa
vigente;
la documentazione dovra' essere trasmessa al  Servizio  conservazione
della  natura  del  Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185
Roma e, in copia, alla regione competente per territorio;
il parere in merito alle richieste  di  autorizzazione  e'  formulato
entro sessanta giorni dalia ricezione della documentazione richiesta,
completa  in ogni sua parte; tale termine potra' essere rinviato, per
una  sola  volta,  di  ulteriori  trenta  giorni  per  necessita'  di
istruttoria;  decorsi  i predetti termini, in assenza di formulazione
del parere, l'autorizzazione si intende concessa.