Art. 8. Norme transitorie e finali 1. E abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga del 4 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992. 2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore. 3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma. 22 aprile 1993 Il Ministro. SPINI