Art. 8.
                     Norme transitorie e finali

1.  E  abrogata  l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale
del  Gran  Sasso  -  Monti della Laga del 4 dicembre 1992, pubblicata
nella Gazzetta Uffciale n. 300 del 22 dicembre 1992.
2.   La   presente  ordinanza  ha  efficacia  fino  all'adozione  del
provvedimento   con  cui,  sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
interessati,  verranno  definite  le  misure di salvaguardia efficaci
sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli
11  e  12  della  legge  6  dicembre 1991, n. 394, e comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.
3. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma. 22 aprile 1993
                                                   Il Ministro. SPINI