IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in particolare, agli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti  del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n.  142,  ed  in  particolare  gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista  la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
deliquenza  di  tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista la  propria  delibera  in  data  30  dicembre  1992,  recante
direttive  per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e
comunitari;
  Vista  la  nota   della   Commissione   delle   Comunita'   europee
SG(91)D/15293  in  data  2  agosto  1991  con la quale la medesima ha
concesso un primo contributo  comunitario  per  la  realizzazione  di
progetti  concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla linea
di bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunita' europee  1991
e ammontante a 4,974 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA
I);
  Vista   la   nota   della   Commissione   delle  Comunita'  europee
SG(92)D/11026 in data 7 agosto 1992  con  la  quale  la  medesima  ha
concesso  un ulteriore contributo comunitario per la realizzazione di
progetti concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla  linea
di  bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunita' europee 1992
e ammontante a 6,977 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA
II);
  Considerato  che,  la  Commissione  delle  Comunita'   europee   ha
individuato  quali  beneficiari  dell'azione  PERIFRA  I  le  regioni
Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia e Sicilia, e dell'azione PERIFRA II
alcuni soggetti pubblici e privati, tra cui la regione Friuli-Venezia
Giulia;
  Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera,
i soggetti sopraindicati hanno trasmesso al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i progetti di propria competenza, ad
eccezione della regione Puglia;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   assume  il  coordinamento  delle  azioni  speciali
PERIFRA;
  Considerato che, a fronte delle predette  risorse  complessivamente
rese  disponibili  dalla  Comunita'  europea  per  le azioni speciali
PERIFRA, ammontati a 11,951 milioni di  ECU,  occorre  provvedere  ad
assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;
  Considerato  che  il  CIPE  definisce il programma degli interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
  Vista la proposta del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  al  bilancio   e   alla
programmazione economica;
                              Decreta:
  1.  Le linee di intervento dell'azione speciale PERIFRA, richiamate
in premessa, sono finalizzate al superamento delle ripercussioni neg-
ative gravanti sulle regioni periferiche e sui settori  di  attivita'
in   condizioni   precarie,  segnatamente  nel  settore  tessile,  in
connessione  con  l'ingresso  nella  comunita'  dei  Lander   dell'ex
Repubblica  Democratica Tedesca, con le nuove concessioni commerciali
accordate dalla CEE agli ex Paesi ad economia  di  Stato  dell'Europa
Orientale   e   con   problemi   strutturali   suscitati   sia  dalla
riconversione dell'industria bellica a produzioni civili,  sia  dalla
riduzione delle installazioni militari.
  2.   Le   risorse   finanziarie   nazionali  pubbliche,  necessarie
all'attuazione delle predette linee di  intervento,  sono  riportate,
per  ciascuna  regione interessata e per il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nella tabella  allegata  che  forma
parte integrante della presente delibera.
  3.  Il complesso finanziamento della quota nazionale pubblica, pari
a 24,652 miliardi di lire per il 1993, e' assicurato per lire  10,775
miliardi   con  disponibilita'  delle  regioni  e  degli  altri  enti
territoriali interessati e per lire 13,877 miliardi  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
  4. La quota nazionale  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  verra'
erogata  secondo  le  modalita'  indicate  all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla  base  di
motivate  richieste  inoltrate dalle regioni contestualmente al fondo
stesso   ed   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,  per  le  azioni  di  competenza  regionale  e  dal
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  le
altre azioni.
  5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verra' valutato
sulla  base  delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione,  anche
su   supporto  informatico,  tramite  il  sistema  informativo  della
Ragioneria generale dello Stato.
  6. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a  proseguire,  negli  anni
successivi  al  1993  e  comunque  fino a quando perdura l'intervento
comunitario, le erogazioni non  effettuate  nel  corso  del  predetto
esercizio  a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla
presente delibera.
  7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
le   regioni  interessate  effettueranno  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo  di  rotazione   puo'   effettuare   ulteriori
controlli,  in  relazione  alle  risorse trasferite avvalendosi delle
strutture   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,  anche  in
collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA