IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Vista la nota della Commissione delle Comunita' europee SG(91)D/15293 in data 2 agosto 1991 con la quale la medesima ha concesso un primo contributo comunitario per la realizzazione di progetti concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla linea di bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunita' europee 1991 e ammontante a 4,974 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA I); Vista la nota della Commissione delle Comunita' europee SG(92)D/11026 in data 7 agosto 1992 con la quale la medesima ha concesso un ulteriore contributo comunitario per la realizzazione di progetti concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla linea di bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunita' europee 1992 e ammontante a 6,977 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA II); Considerato che, la Commissione delle Comunita' europee ha individuato quali beneficiari dell'azione PERIFRA I le regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia e Sicilia, e dell'azione PERIFRA II alcuni soggetti pubblici e privati, tra cui la regione Friuli-Venezia Giulia; Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera, i soggetti sopraindicati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i progetti di propria competenza, ad eccezione della regione Puglia; Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume il coordinamento delle azioni speciali PERIFRA; Considerato che, a fronte delle predette risorse complessivamente rese disponibili dalla Comunita' europea per le azioni speciali PERIFRA, ammontati a 11,951 milioni di ECU, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti; Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica; Decreta: 1. Le linee di intervento dell'azione speciale PERIFRA, richiamate in premessa, sono finalizzate al superamento delle ripercussioni neg- ative gravanti sulle regioni periferiche e sui settori di attivita' in condizioni precarie, segnatamente nel settore tessile, in connessione con l'ingresso nella comunita' dei Lander dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, con le nuove concessioni commerciali accordate dalla CEE agli ex Paesi ad economia di Stato dell'Europa Orientale e con problemi strutturali suscitati sia dalla riconversione dell'industria bellica a produzioni civili, sia dalla riduzione delle installazioni militari. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 3. Il complesso finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 24,652 miliardi di lire per il 1993, e' assicurato per lire 10,775 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 13,877 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 4. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni contestualmente al fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le azioni di competenza regionale e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le altre azioni. 5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verra' valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 6. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla presente delibera. 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettueranno i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. Roma, 26 marzo 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA