IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che per la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, delle legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuto da talune categorie di soggetti, diversi dai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso del solo reddito di lavoro o di pensione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione delle imposte sui redditi; Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che determina la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha stabilito nuove modalita' di versamento dei contributi assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e in particolare, al comma 5, che detti contributi dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente siano versati con le modalita' previste dal decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gia' citato nonche', al comma 9, l'attribuzione alle regioni e province autonome in relazione al domicilio fiscale posseduto al primo gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario medesimo; Visto il decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che i contributi di cui al comma 5 del ripetuto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, riscossi direttamente dalle aziende di credito, devono affluire alle contabilita' speciali di giro fondi aperte nelle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, operanti presso i capoluoghi di regioni e province autonome; Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative dei redditi; Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta; Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalita' di versamento tramite delega alle aziende di credito di alcune imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16 marzo 1992, del 6 agosto 1992 e del 17 dicembre 1992; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente; Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Considerato che per il versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto da talune categorie di soggetti diversi da lavoratori dipendenti e pensionati in possesso del solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991; Ritenuta la necessita' di integrare il decreto ministeriale 9 maggio 1991; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990 con cui sono state stabilite le modalita' di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, gia' integrato dall'art. 1 dei decreti 16 marzo 1992, 6 agosto 1992 e 17 dicembre 1992, sono aggiunte le seguenti lettere: o) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione, di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; p) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relative sopratasse in base alle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a ) e b) della legge 29 dicembre 1990, n. 408.