Art. 2.
  Lo  schema  di  attestazione  da rilasciare a cura delle aziende di
credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 e'
uguale a  quello  approvato  con  l'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la
compilazione della delega, da fornire unitamente  alla  stessa,  deve
essere   conforme  all'allegato  1  al  presente  decreto,  ferma  la
possibilita'  di   utilizzare   i   modelli   attualmente   in   uso,
opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.
  Per  quanto  riguarda  il  comune  di  residenza,  il versante deve
indicare quello del domicilio  fiscale  posseduto  al  primo  gennaio
dell'anno in cui si effettua il pagamento.
  Per  il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti i
seguenti codici:
   codice 34 - contributo per le prestazioni del  Servizio  sanitario
nazionale - acconto;
   codice  35  - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale - saldo;
   codice 36 - contributo per le prestazioni del  Servizio  sanitario
nazionale e relativa sopratassa in base a dichiarazione integrativa.
  A  fronte  di  una  dichiarazione  dei  redditi presentata in forma
congiunta, ove entrambi i  coniugi  siano  tenuti  al  pagamento  del
contributo,  gli  stessi  devono  effettuare  separati  pagamenti del
contributo, compilando ciascuno separata delega di pagamento.
  Alla dichiarazione dei redditi vanno allegate le attestazioni degli
eseguiti versamenti rilasciati dall'istituto di credito.