Art. 2. Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 e' uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, da fornire unitamente alla stessa, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto, ferma la possibilita' di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. Per quanto riguarda il comune di residenza, il versante deve indicare quello del domicilio fiscale posseduto al primo gennaio dell'anno in cui si effettua il pagamento. Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 sono istituiti i seguenti codici: codice 34 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - acconto; codice 35 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - saldo; codice 36 - contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e relativa sopratassa in base a dichiarazione integrativa. A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano tenuti al pagamento del contributo, gli stessi devono effettuare separati pagamenti del contributo, compilando ciascuno separata delega di pagamento. Alla dichiarazione dei redditi vanno allegate le attestazioni degli eseguiti versamenti rilasciati dall'istituto di credito.