Art. 3.
  Ai  fini  dei  versamenti  di cui all'art. 1, i contribuenti devono
delegare irrevocabilmente  una  delle  aziende  di  credito  indicate
nell'art.  3-  bis  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  I versamenti vanno effettuati secondo le modalita'  e  nei  termini
previsti  per  il  pagamento  dell'imposta  sui redditi delle persone
fisiche.
  La delega di pagamento deve essere conferita negli  stessi  termini
in  cui  deve  essere  conferita  quella  relativa al pagamento delle
imposte  risultanti  dalla  presentazione  delle  dichiarazioni   dei
redditi sia a titolo di saldo, sia a titolo di acconto.
  Le  aziende  di  credito devono accettare deleghe, per il pagamento
delle somme di cui all'art. 1, ancorche' conferite  tardivamente,  ma
non  oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione
a carico del contribuente della sopratassa e dei  relativi  interessi
per il tardivo versamento.
  Per  il  pagamento  del  contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale e della relativa sopratassa dovuti in  base  alla
presentazione  delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14,
comma 1, lettere a ) e b) della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  di
cui  al  codice 36, la delega deve essere conferita dal 1› gennaio al
31 dicembre di ciascun anno.
  Le aziende di credito non devono accettare deleghe il  cui  importo
sia inferiore a L. 4.000.