Art. 3. Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I versamenti vanno effettuati secondo le modalita' e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. La delega di pagamento deve essere conferita negli stessi termini in cui deve essere conferita quella relativa al pagamento delle imposte risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi sia a titolo di saldo, sia a titolo di acconto. Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle somme di cui all'art. 1, ancorche' conferite tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento. Per il pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e della relativa sopratassa dovuti in base alla presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a ) e b) della legge 29 dicembre 1990, n. 408, di cui al codice 36, la delega deve essere conferita dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo sia inferiore a L. 4.000.