Art. 5. L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati. I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute entro il 30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da quelli relativi a deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo del Servizio centrale della riscossione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del 30 giugno ed entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del 31 dicembre. I dati di cui al comma precedente, devono essere registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 aprile 1990, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato 2. Con successive istruzioni da emanare a cura del Ministero delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per la registrazione dei dati. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.