Art. 5.
  L'azienda  di  credito  delegata e' tenuta a registrare su supporto
magnetico  i  dati  relativi  alle  attestazioni  rilasciate   e   ai
versamenti effettuati.
  I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute
entro  il  30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da
quelli relativi a deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il  31
dicembre  di  ciascun  anno.  I  supporti  devono pervenire al centro
informativo del Servizio centrale della riscossione entro la fine del
terzo mese successivo alla scadenza del 30 giugno ed  entro  la  fine
del secondo mese successivo alla scadenza del 31 dicembre.
  I  dati  di cui al comma precedente, devono essere registrati sugli
stessi  supporti  magnetici  previsti   dall'art.   6   del   decreto
ministeriale  26  aprile  1990,  secondo  le  prescrizioni  contenute
nell'allegato 2. Con successive istruzioni  da  emanare  a  cura  del
Ministero  delle finanze saranno stabilite le specifiche tecniche per
la registrazione dei dati.
  Un duplicato di ogni supporto deve  essere  tenuto  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  per  un  periodo di sei mesi dalla
data di consegna dell'originale.
  Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni
relative all'esecuzione dei controlli.