Art. 6.
  Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene
a disposizione delle aziende di credito i supporti gia' elaborati per
un periodo non superiore a sei mesi.
  Qualora  i  supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui
al precedente comma, il  centro  procedera'  alla  distruzione  degli
stessi.