Art. 2.
  1. I soggetti beneficiari di  cui  al  precedente  articolo  devono
conservare,  ai  fini della successiva presentazione con le modalita'
stabilite con il  decreto  previsto  al  comma  3  dell'art.  13  del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  per  ogni  veicolo  autorizzato,
fotocopia  autenticata  della  carta  di circolazione, dalla quale si
desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per  conto
di  terzi  e  l'avvenuta  revisione  del  veicolo  oggetto del titolo
autorizzato  medesimo,  nonche'  fotocopia  autenticata  documentante
l'avvenuto  versamento  della  tassa  di  possesso  per  il  medesimo
veicolo.
 
          Nota all'art. 2:
             - L'art. 13, comma 3, del D.-L. n.  90/1990,  pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30  aprile  1990,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  165/1990
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 149 del 28 giugno
          1990, prevede:
             Le disposizioni del presente articolo si  applicano  dai
          versamenti  delle  imposte  sui  redditi dovuti a titolo di
          acconto per il periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto. L'eccedenza del
          credito di imposta determinata ai sensi del comma 2  e  non
          assorbita  in  sede  di versamento della prima rata di tali
          acconti puo'  essere  scomputata,  oltre  che  in  sede  di
          versamento  della  seconda  rata degli acconti e del saldo,
          anche in occasione dei versamenti dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  da  effettuare successivamente al 1› giugno 1990.
          Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
          esposizione  nella dichiarazione dei redditi del credito di
          imposta utilizzando, nonche' per i relativi controlli e per
          le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti
          contabilizzazioni.