Art. 3.
  1. Il credito massimo di imposta attribuibile per  ciascun  veicolo
e'  quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di
veicoli come individuati dall'art.  54  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato:
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 6.000 chilogrammi                       L.   410.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
superiore a 6.000 chilogrammi ma non
superiore a 11.500 chilogrammi                          "    865.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa complessiva a pieno carico
superiore a 11.500 chilogrammi ma non
superiore a 24.000 chilogrammi                          "  2.460.000
   autoveicoli per trasporto di cose
di massa superiore a 24.000 chilogrammi                 "  4.200.000
  2.  Per  i  trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa
non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire  autotreno
o   autoarticolato,  deve  essere  computato  il  peso  rimorchiabile
indicato per il trattore stesso.
  3. Il credito di imposta  di  cui  al  precedente  comma  1,  viene
ridotto  alla  misura  del quindici e trenta per cento (15,30%) della
spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al  netto
dell'imposta  sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari,
di cui al precedente art. 1 nelle  dichiarazioni  dei  redditi  delle
persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1992.
  4.  Ai  fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito
di imposta deve essere ridotto alla misura del quindici e trenta  per
cento  (15,30%) e' presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e
lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo  di  ciascuna  categoria,
rispettivamente  la  somma  minima  di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L.
16.100.000  e   L.   27.360.000   ottenibile   sulla   base   di   un
chilometraggio,  sempre  riferito  alle quattro distinte categorie di
veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per  litro  di
gasolio.
  5. I soggetti beneficiari che hanno piu' veicoli, anche se di massa
diversa,  ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la
spesa di gasolio e lubrificanti  imputabile  a  ciascun  veicolo,  si
potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti
previsti  dal  presente  decreto,  se  la spesa globalmente da questi
sostenuta   per   l'acquisto   di   gasolio   e   lubrificanti    sia
rispettivamente  pari  o  superiore ovvero inferiore alla somma delle
spese teoriche di cui al precedente comma, in  relazione  ai  diversi
veicoli utilizzati.
  6.  I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in
disponibilita' anche veicoli di peso complessivo a pieno  carico  non
superiore  a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale
sostenuta  per  l'acquisto  di  gasolio  e  lubrificanti,  la   cifra
forfettaria  di  L.  2.670.000  per  ciascun  veicolo  non ammesso al
beneficio fiscale.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il D.Lgs. n. 285/1992 e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 18 maggio
          1992.