Art. 3. 1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo e' quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli come individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato: autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi L. 410.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi " 865.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi " 2.460.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi " 4.200.000 2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso. 3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1, viene ridotto alla misura del quindici e trenta per cento (15,30%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1 nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1992. 4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del quindici e trenta per cento (15,30%) e' presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e L. 27.360.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio. 5. I soggetti beneficiari che hanno piu' veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati. 6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilita' anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.
Nota all'art. 3: - Il D.Lgs. n. 285/1992 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.