IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi  programmati  in  agricoltura,  che  si propone il fine di
assicurare continuita'  pluriennale  e  coerenza  programmatica  alla
spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;
  Vista  la  legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1
che differisce le disposizioni di cui alla  legge  n.  752/1986  sino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge sul nuovo programma
pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e  comunque
non oltre il 1992;
  Visto  l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il
comma  1  che  attribuisce  al  CIPE  le   funzioni   precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  in  materia  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visti in particolare, della stessa legge  n.  752/1986:  l'art.  3,
relativo  all'attribuzione  dei  fondi  alle regioni ed alle province
autonome; l'art. 4,  concernente  il  finanziamento  delle  azioni  a
carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;   l'art.   5,  relativo  al  finanziamento  dei  regolamenti
comunitari in materia di azioni strutturali; l'art.  6,  relativo  al
finanziamento  delle  azioni nel campo della forestazione produttiva,
protettiva e conservativa;
  Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la
revisione  del  programma  quadro  del   Piano   agricolo   nazionale
1986-1990,   predisposto   dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 28 novembre 1989;
  Vista la delibera CIPE in data 2  dicembre  1987  che  approva  tra
l'altro  il  Piano  forestale  nazionale  predisposto  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988;
  Vista  la  legge  16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento
delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari;
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183, relativa al riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Vista la  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  relativa  alle  aree
protette;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12,
che  istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
  Visto il decreto legislativo n. 418 del 16  dicembre  1989,  ed  in
particolare  l'art.  3,  il quale conferisce alla suddetta Conferenza
Stato-regioni   le   attribuzioni   della    soppressa    commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
  Vista  la  legge  n.  140  del  7  febbraio 1992 "Interventi per la
realizzazione di opere  di  rilevanza  nazionale  nel  settore  della
irrigazione,  nonche' per la concessione di mutui integrativi a tasso
agevolato  per  operazioni   di   investimenti   a   sostegno   della
cooperazione agricola di rilevanza nazionale";
  Vista  la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) e
la legge 31 dicembre  1992,  n.  416,  che  approva  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario 1992 e il bilancio
pluriennale per il triennio 1992-94;
  Considerato che nella tabella F)  della  citata  legge  finanziaria
1992  per  la  legge  n.  201/1991  e'  previsto  che  la  originaria
autorizzazione  di  spesa  di  lire   3.085   miliardi,   interamente
impegnabile,  e' assegnata per lire 1.000 miliardi all'esercizio 1992
e per lire 2.085 miliardi all'esercizio 1993;
  Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992 con la quale e' stato
approvato il piano  di  riparto  dei  fondi  recati  dalla  legge  n.
291/1991  per il 1992 ed in particolare il punto 1 del deliberato che
riduce a 3.082 miliardi lo stanziamento accantonando  3  miliardi  di
lire  per  il  finanziamento  della gia' citata legge n. 140/1992; il
punto 2 che eroga per l'esercizio 1992 l'importo di lire 997 miliardi
rinviando la restante quota  di  lire  2.085  miliardi  all'esercizio
finanziario  1993;  il  punto  3  che  ripartisce in termini di massa
impegnabile l'intero stanziamento di 3.082 miliardi di lire;
  Vista la legge n. 500 del 23 dicembre 1992 (finanziaria 1993) ed in
particolare la  tabella  F)  punto  21  la  quale  prevede,  per  gli
interventi  programmati  in agricoltura, uno stanziamento per il 1993
di  lire  2.500  miliardi  derivanti  per  lire  1.500  miliardi  dal
rifinanziamento  della  legge  n.  752/1986 e per lire 1.000 miliardi
dalla legge n. 201/1991 rinviando al 1994 la residua  somma  di  lire
1.085 miliardi di lire;
  Visto il decreto-legge n. 78 del 25 marzo 1993, "misure urgenti per
lo sviluppo delle esportazioni";
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera b), del
predetto decreto-legge n. 78/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla
legge n. 752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 20 miliardi;
  Visto il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 "Interventi urgenti  in
favore dell'economia";
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del predetto
decreto-legge n. 58/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.
752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 47 miliardi;
  Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano
anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione  di
cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge
28  febbraio  1990, n. 38 (norme urgenti in materia di finanza locale
..) che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
escluse dal riparto dei fondi dell'art.  3  ad  eccezione  di  quanto
previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n.
752/1986;
  Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con note n. 16750/12821 del 2 dicembre 1992, n. 358/10036 del
14  gennaio  1993,  n.  10095  del  27  gennaio 1993, n. 10191 del 26
febbraio 1993, n. 51102 del 25 marzo 1993 e n.  51142  del  26  marzo
1993  concernenti  la ripartizione della somma di lire 1.000 miliardi
recata  dalla  legge  n.  201/1991 per l'esercizio 1992 e rinviata al
1993, e la ripartizione della somma di lire 1.433  miliardi  di  lire
recata dalla legge n. 753/1986 per il 1993;
  Considerato  che con la suddetta nota n. 10191 del 26 febbraio 1993
il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  comunica  l'esistenza
della  proposta  di  disegno  di  legge  "disposizioni  in materia di
controlli sugli aiuti comunitari e nazionali in agricoltura" e che  a
finanziamento  di  detto provvedimento vengono accantonati 2 miliardi
di lire sui fondi  recati  dalla  legge  n.  752/1986  per  il  1993,
conseguentemente ridotti a lire 1431 miliardi;
  Vista  la  legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in
materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre  disposizioni,
ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), il quale prevede che
il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970, e'
costituito,  fra  l'altro,  da  una  quota variabile, determinata con
legge finanziaria su base triennale, comprensiva  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;
  Considerato che non si e' ancora proceduto per l'esercizio 1993, ai
sensi   dell'art.  3,  comma  2,  della  citata  legge  n.  158/1990,
all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti  debbono
costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1;
  Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione, di procedere
al  riparto  dei  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 201/1991 e n.
752/1986 per l'esercizio 1993 secondo le  procedure  della  legge  n.
752/1986;
  Considerato   che   sulle   dette   proposte  il  comitato  tecnico
interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge n.
752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;
  Considerato altresi' che su detto piano di riparto ha  espresso  il
proprio  parere  in data 25 marzo 1993 la Conferenza Stato-regioni di
cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1. Sono approvate le proposte di riparto tra le regioni,  le  prov-
ince  autonome ed il Ministero dell'agricoltura e foreste di cui alle
premesse per un importo complessivo di lire  2.431  miliardi  di  cui
1.000 miliardi recati dalla legge n. 201/1991 e 1.431 miliardi recati
dalla legge n. 752/1986 cosi' come riportati negli allegati A e B.
  2.  L'importo recato dalla legge n. 201/1991 di lire 1.000 miliardi
e' cosi' ripartito in termini di quota di fabbisogno finanziario  per
l'anno 1993:
   la  somma  di  lire 487 miliardi e' destinata al finanziamento dei
programmi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle
regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato A;
   le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai  commi
2  e  3  dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 389
miliardi sono attribuite cosi' come indicato negli allegati  B/  1  e
B/2;
   la  somma  destinata  all'attuazione delle azioni da realizzare in
regime  di  cofinanziamento,   per   l'attuazione   dei   regolamenti
comunitari  strutturali  di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 e'
determinata in lire 92 miliardi ed e' attribuita cosi' come  indicato
nell'allegato C;
   la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di
cui  alle  premesse  (art. 6 legge n. 752/1986), e' determinata in 32
miliardi di lire ed e' attribuita cosi' come  indicato  nell'allegato
D.
  3.  L'importo recato dalla legge n. 752/1986 di lire 1.500 miliardi
per l'anno 1993, ridotto di lire 20  miliardi  dal  decreto-legge  n.
78/1993  ulteriormente  ridotto di lire 47 miliardi dal decreto-legge
n. 58/1993 e tenuto conto dell'accantonamento di lire 2  miliardi  di
lire  previsto  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  per  la
proposta di d.d.l. citato nelle premesse e' cosi' ripartito:
   la  somma  di  lire  675,2  miliardi   circa   e'   destinata   al
finanziamento  dei  programmi di cui all'art. 3, comma 1, della legge
n.  752/1986,  delle  regioni  a  statuto  ordinario  secondo  quanto
riportato nell'allegato E;
   la  somma destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art.
18 della legge n. 984/1977 di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.
752/1986, e' determinata in lire 67,7 miliardi circa ed e'  ripartita
secondo quanto riportato nell'allegato F;
   le  somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi
2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate  in  lire  455
miliardi  circa  sono attribuite cosi' come indicato negli allegati G
/1 e G/2;
   la somma destinata all'attuazione delle azioni  da  realizzare  in
regime   di   cofinanziamento,   per  l'attuazione  delle  azioni  da
realizzare  in  regime  di  cofinanziamento,  per  l'attuazione   dei
regolamenti  comunitari  strutturali di cui all'art. 5 della legge n.
752/1986 e' determinata in lire 185 miliardi ed e'  attribuita  cosi'
come indicato nell'allegato H;
   la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di
cui  alle premesse (art. 6 legge n. 752/1986), e' determinata in lire
48 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato I.
 4. Ai fini dell'approvazione dei progetti di  competenza  nazionale,
di  cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su
richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le  regioni
esprimono il proprio parere sulla compatibilita' delle iniziative con
i progetti regionali di sviluppo.
  5.  Nell'attuazione  della  presente  delibera  le  amministrazioni
interessate avranno cura di ricercare le  opportune  sinergie  con  i
Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica per quanto concerne le finalita' della legge n. 183/1989,
difesa del suolo, e della legge n. 394/1991, aree protette, citate in
premessa.
  6. Il complesso degli stanziamenti previsti dalle leggi n. 201/1991
e n. 752/1986 destinati all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4
(azioni orizzontali di competenza del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste),  nonche'  delle azioni di cui agli articoli 3, 5 e 6
(attivita' regionali e cofinanziamento  dei  regolamenti  comunitari)
della  succitata legge n. 752/1986 e' riportato rispettivamente negli
allegati L e M.
  7.  Gli  allegati  sopra  indicati  fanno  parte  integrante  della
presente delibera.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA