IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visti in particolare, della stessa legge n. 752/1986: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa; Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1989; Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alle aree protette; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Vista la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 "Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonche' per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) e la legge 31 dicembre 1992, n. 416, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94; Considerato che nella tabella F) della citata legge finanziaria 1992 per la legge n. 201/1991 e' previsto che la originaria autorizzazione di spesa di lire 3.085 miliardi, interamente impegnabile, e' assegnata per lire 1.000 miliardi all'esercizio 1992 e per lire 2.085 miliardi all'esercizio 1993; Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992 con la quale e' stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge n. 291/1991 per il 1992 ed in particolare il punto 1 del deliberato che riduce a 3.082 miliardi lo stanziamento accantonando 3 miliardi di lire per il finanziamento della gia' citata legge n. 140/1992; il punto 2 che eroga per l'esercizio 1992 l'importo di lire 997 miliardi rinviando la restante quota di lire 2.085 miliardi all'esercizio finanziario 1993; il punto 3 che ripartisce in termini di massa impegnabile l'intero stanziamento di 3.082 miliardi di lire; Vista la legge n. 500 del 23 dicembre 1992 (finanziaria 1993) ed in particolare la tabella F) punto 21 la quale prevede, per gli interventi programmati in agricoltura, uno stanziamento per il 1993 di lire 2.500 miliardi derivanti per lire 1.500 miliardi dal rifinanziamento della legge n. 752/1986 e per lire 1.000 miliardi dalla legge n. 201/1991 rinviando al 1994 la residua somma di lire 1.085 miliardi di lire; Visto il decreto-legge n. 78 del 25 marzo 1993, "misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni"; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del predetto decreto-legge n. 78/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 20 miliardi; Visto il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 "Interventi urgenti in favore dell'economia"; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 58/93 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993 viene ridotta di lire 47 miliardi; Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (norme urgenti in materia di finanza locale ..) che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 16750/12821 del 2 dicembre 1992, n. 358/10036 del 14 gennaio 1993, n. 10095 del 27 gennaio 1993, n. 10191 del 26 febbraio 1993, n. 51102 del 25 marzo 1993 e n. 51142 del 26 marzo 1993 concernenti la ripartizione della somma di lire 1.000 miliardi recata dalla legge n. 201/1991 per l'esercizio 1992 e rinviata al 1993, e la ripartizione della somma di lire 1.433 miliardi di lire recata dalla legge n. 753/1986 per il 1993; Considerato che con la suddetta nota n. 10191 del 26 febbraio 1993 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica l'esistenza della proposta di disegno di legge "disposizioni in materia di controlli sugli aiuti comunitari e nazionali in agricoltura" e che a finanziamento di detto provvedimento vengono accantonati 2 miliardi di lire sui fondi recati dalla legge n. 752/1986 per il 1993, conseguentemente ridotti a lire 1431 miliardi; Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970, e' costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore; Considerato che non si e' ancora proceduto per l'esercizio 1993, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 158/1990, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1; Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione, di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 201/1991 e n. 752/1986 per l'esercizio 1993 secondo le procedure della legge n. 752/1986; Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato altresi' che su detto piano di riparto ha espresso il proprio parere in data 25 marzo 1993 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: 1. Sono approvate le proposte di riparto tra le regioni, le prov- ince autonome ed il Ministero dell'agricoltura e foreste di cui alle premesse per un importo complessivo di lire 2.431 miliardi di cui 1.000 miliardi recati dalla legge n. 201/1991 e 1.431 miliardi recati dalla legge n. 752/1986 cosi' come riportati negli allegati A e B. 2. L'importo recato dalla legge n. 201/1991 di lire 1.000 miliardi e' cosi' ripartito in termini di quota di fabbisogno finanziario per l'anno 1993: la somma di lire 487 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato A; le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 389 miliardi sono attribuite cosi' come indicato negli allegati B/ 1 e B/2; la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 e' determinata in lire 92 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato C; la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui alle premesse (art. 6 legge n. 752/1986), e' determinata in 32 miliardi di lire ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato D. 3. L'importo recato dalla legge n. 752/1986 di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, ridotto di lire 20 miliardi dal decreto-legge n. 78/1993 ulteriormente ridotto di lire 47 miliardi dal decreto-legge n. 58/1993 e tenuto conto dell'accantonamento di lire 2 miliardi di lire previsto dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la proposta di d.d.l. citato nelle premesse e' cosi' ripartito: la somma di lire 675,2 miliardi circa e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato E; la somma destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 18 della legge n. 984/1977 di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 752/1986, e' determinata in lire 67,7 miliardi circa ed e' ripartita secondo quanto riportato nell'allegato F; le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 455 miliardi circa sono attribuite cosi' come indicato negli allegati G /1 e G/2; la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 e' determinata in lire 185 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato H; la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui alle premesse (art. 6 legge n. 752/1986), e' determinata in lire 48 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato I. 4. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilita' delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo. 5. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalita' della legge n. 183/1989, difesa del suolo, e della legge n. 394/1991, aree protette, citate in premessa. 6. Il complesso degli stanziamenti previsti dalle leggi n. 201/1991 e n. 752/1986 destinati all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4 (azioni orizzontali di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), nonche' delle azioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 (attivita' regionali e cofinanziamento dei regolamenti comunitari) della succitata legge n. 752/1986 e' riportato rispettivamente negli allegati L e M. 7. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera. Roma, 26 marzo 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA