Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.