Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: Sant'Agata de' Goti Falanghina: Falanghina: minimo 90%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%. Sant'Agata de' Goti Greco: Greco bianco: minimo 90%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%. Sant'Agata de' Goti Aglianico: Aglianico: minimo 90%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%. Sant'Agata de' Goti Piedirosso: Piedirosso: minimo 90%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 10%. Sant'Agata de' Goti bianco: Aglianico: dal 40 al 60%; Piedirosso: dal 40 al 60%; altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%. Sant'Agata de' Goti rosso e rosato: Aglianico: dal 40 al 60%; Piedirosso: dal 40 al 60%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%.