Art. 2.
   I  vini a denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti
devono essere ottenuti esclusivamente  mediante  vinificazione  delle
uve  prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art.
3 e provenienti da vigneti che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  la
seguente composizione ampelografica:
  Sant'Agata de' Goti Falanghina:
    Falanghina: minimo 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino  ad  un  massimo  del
10%.
  Sant'Agata de' Goti Greco:
    Greco bianco: minimo 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino  ad  un  massimo  del
10%.
  Sant'Agata de' Goti Aglianico:
    Aglianico: minimo 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino  ad  un  massimo  del
10%.
  Sant'Agata de' Goti Piedirosso:
    Piedirosso: minimo 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Benevento: fino  ad  un  massimo  del
10%.
  Sant'Agata de' Goti bianco:
    Aglianico: dal 40 al 60%;
    Piedirosso: dal 40 al 60%;
    altri  vitigni  non  aromatici, raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento: fino ad un massimo del 20%.
  Sant'Agata de' Goti rosso e rosato:
    Aglianico: dal 40 al 60%;
    Piedirosso: dal 40 al 60%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati  per  la  provincia  di Benevento: fino ad un massimo del
20%.