Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio   e   d'imbottigliamento,   devono   essere   effettuate
all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Tuttavia,    ad    istanza   degli   interessati,   il   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale  vini
d'origine  e  su  conforme  parere della regione Campania, per il cui
tramite le istanze vanno presentate, puo' autorizzare l'effettuazione
di  tali  operazioni  nell'intero  territorio  della   provincia   di
Benevento,    purche'   i   richiedenti   dimostrino   con   adeguata
documentazione di avere  effettuato  tradizionalmente  le  operazioni
medesime  per  la  produzione di vini provenienti da uve prodotte nel
territorio di cui al precedente art. 3.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche previste al successivo art.
6.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso  e  bianco
ed al 65% per il tipo rosato.
   L'eventuale  eccedenza  non  avra'  diritto  alla denominazione di
origine controllata.