Art. 5. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e d'imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, ad istanza degli interessati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale vini d'origine e su conforme parere della regione Campania, per il cui tramite le istanze vanno presentate, puo' autorizzare l'effettuazione di tali operazioni nell'intero territorio della provincia di Benevento, purche' i richiedenti dimostrino con adeguata documentazione di avere effettuato tradizionalmente le operazioni medesime per la produzione di vini provenienti da uve prodotte nel territorio di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche previste al successivo art. 6. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso e bianco ed al 65% per il tipo rosato. L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.