Art. 7. Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico puo' essere immesso al consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino Sant'Agata de' Goti Aglianico, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve ed un ulteriore anno di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva". Il vino Sant'Agata de' Goti Piedirosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la menzione riserva. La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto con uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli. La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti Falanghina puo' essere utilizzata per designare il tipo passito ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la racolta al tradizionale appassimento naturale. La resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%. E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva del passito mediante concentrazione di mosto o vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione. Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i tipi Aglianico riserva e Piedirosso riserva sono ammessi per l'immissione al consumo solo contenitori di vetro di capacita' di 0,75 litri.