Art. 7.
   Il  vino  Sant'Agata  de'  Goti  Aglianico  puo' essere immesso al
consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal  1›
novembre dell'annata di produzione delle uve.
   Il  vino  Sant'Agata  de'  Goti  Aglianico,  ottenuto  da  uve che
assicurino  un  titolo   alcolometrico   volumico   minimo   naturale
dell'11,5%  e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale  minimo  non  inferiore  al  12,5%,   dopo   un   periodo   di
invecchiamento di due anni a decorrere dal 1› novembre dell'annata di
produzione   delle  uve  ed  un  ulteriore  anno  di  affinamento  in
bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva".
   Il vino Sant'Agata  de'  Goti  Piedirosso,  ottenuto  da  uve  che
assicurino   un   titolo   alcolometrico   volumico  minimo  naturale
dell'11,5% ed immesso al consumo con un titolo  alcolometrico  totale
minimo  non  inferiore  al  12%  dopo un periodo di invecchiamento di
almeno due anni a decorrere dal 1› novembre dell'annata di produzione
delle uve, puo' portare in etichetta la menzione riserva.
   La denominazione di origine controllata Sant'Agata de' Goti  rosso
puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto con uve
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare   di   produzione  seguendo  le  vigenti  norme  per  la
preparazione dei vini novelli.
   La  denominazione  di  origine  controllata  Sant'Agata  de'  Goti
Falanghina  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il tipo passito
ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 sottoposte, in tutto o in parte,
sulle piante o dopo la racolta al tradizionale appassimento naturale.
La resa massima dell'uva in  vino,  in  tal  caso,  non  deve  essere
superiore  al  40%.  E'  escluso  qualsiasi  aumento della gradazione
alcolica complessiva del passito mediante concentrazione di  mosto  o
vino  o  l'impiego  di  mosti  o  vini  che  siano  stati  oggetto di
concentrazione.
   Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di
origine controllata Sant'Agata de' Goti e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
   Per i tipi Aglianico riserva e Piedirosso riserva sono ammessi per
l'immissione al consumo solo contenitori di  vetro  di  capacita'  di
0,75 litri.