Art. 2. Le societa' cooperative e loro consorzi sono tenuti a chiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative dei seguenti atti: a) atto costitutivo, statuto e loro modificazioni; b) deliberazione e atto di fusione; c) deliberazione e atto di scissione; d) scioglimento con o senza nomina dei liquidatori ai sensi del n. 5 dell'art. 2448 del codice civile nonche' la nomina dei liquidatori negli altri casi previsti dal primo comma del medesimo articolo ed ogni successivo atto che comporti cambiamento nelle persone dei liquidatori; e) sentenza dichiarativa di fallimento; f) bilancio di esercizio; g) bilancio consolidato; h) bilancio finale di liquidazione. In detto bollettino vanno inoltre pubblicati, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le avvenute cancellazioni dal registro delle societa'. Sono esclusi da tale pubblicazione gli atti relativi ai consorzi contemplati dagli articoli 27- bis e 27- ter del decreto-legge n. 1577/1947, contenuti nell'art. 5 della legge n. 127 del 1971. Ogni fascicolo del bollettino reca un indice contenente gli atti in esso pubblicati e raggruppati in conformita' all'elenco sopra riportato. Gli indici devono contenere le seguenti indicazioni: 1) denominazione sociale per esteso e l'eventuale sigla; 2) oggetto dell'atto. Gli atti dui cui alle sopraindicate lettere a), b), c) e d) - integrati dagli estremi del decreto di omologazione, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto dalla legge - oltre quello di cui alla lettera e), devono essere pubblicati per estratto da compilarsi, a cura degli uffici riceventi di cui al successivo art. 3, con le indicazioni elencate nel precedente comma. L'estratto dell'atto di fusione e dell'atto di scissione deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501- bis del codice civile. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1979, a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993, nel presente bollettino - parte seconda - sara' fatta soltanto menzione dell'avvenuto deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Il bilancio consolidato sara' pubblicato, per la prima volta, a partire dall'esercizio che si chiude in data successiva al 16 aprile 1994, con le stesse formalita' sopra stabilite per il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 127/1991.