Art. 2.
  Le societa' cooperative e loro consorzi sono tenuti a  chiedere  la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative dei
seguenti atti:
    a) atto costitutivo, statuto e loro modificazioni;
    b) deliberazione e atto di fusione;
    c) deliberazione e atto di scissione;
    d)  scioglimento  con o senza nomina dei liquidatori ai sensi del
n.  5  dell'art.  2448  del  codice  civile  nonche'  la  nomina  dei
liquidatori  negli  altri  casi previsti dal primo comma del medesimo
articolo ed ogni  successivo  atto  che  comporti  cambiamento  nelle
persone dei liquidatori;
    e) sentenza dichiarativa di fallimento;
    f) bilancio di esercizio;
    g) bilancio consolidato;
    h) bilancio finale di liquidazione.
  In  detto  bollettino  vanno  inoltre pubblicati, su iniziativa del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le   avvenute
cancellazioni dal registro delle societa'.
  Sono  esclusi  da  tale pubblicazione gli atti relativi ai consorzi
contemplati dagli articoli 27- bis e 27-  ter  del  decreto-legge  n.
1577/1947, contenuti nell'art. 5 della legge n. 127 del 1971.
  Ogni fascicolo del bollettino reca un indice contenente gli atti in
esso   pubblicati  e  raggruppati  in  conformita'  all'elenco  sopra
riportato.
  Gli indici devono contenere le seguenti indicazioni:
   1) denominazione sociale per esteso e l'eventuale sigla;
   2) oggetto dell'atto.
  Gli atti dui cui alle sopraindicate lettere  a),  b),  c)  e  d)  -
integrati  dagli estremi del decreto di omologazione, nei casi in cui
quest'ultimo sia previsto dalla legge -  oltre  quello  di  cui  alla
lettera  e),  devono  essere pubblicati per estratto da compilarsi, a
cura degli uffici riceventi di cui  al  successivo  art.  3,  con  le
indicazioni elencate nel precedente comma.
  L'estratto  dell'atto  di  fusione  e  dell'atto  di scissione deve
contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7)  e
8) dell'art. 2501- bis del codice civile.
  Ferme  restando  le disposizioni contenute nel decreto ministeriale
18  giugno  1979,  a  partire  dal  bilancio  dell'esercizio   chiuso
successivamente  al  16  aprile 1993, nel presente bollettino - parte
seconda - sara' fatta soltanto menzione dell'avvenuto deposito  dello
stesso   presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
  Il bilancio consolidato sara' pubblicato, per  la  prima  volta,  a
partire  dall'esercizio che si chiude in data successiva al 16 aprile
1994, con le stesse formalita' sopra stabilite  per  il  bilancio  di
esercizio,  ai  sensi  dell'art. 42 del citato decreto legislativo n.
127/1991.