Art. 3. Le societa' cooperative e loro consorzi presentano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente copia degli atti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) e duplice copia di quelli indicati alle lettere f) - una sola copia a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993 - e h), entro trenta giorni dal loro deposito presso il competente tribunale, con l'indicazione del numero con il quale la cooperativa e' iscritta nel registro delle societa' e con la data del deposito degli atti stessi. Tale copia e' rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101- bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli atti relativi alle cooperative e loro consorzi aventi sede legale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono depositati, entro lo stesso termine e con le medesime formalita', presso il competente ufficio della regione. Gli uffici anzidetti, accertato che gli atti presentati per la pubblicazione sono conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto, ne rilasciano ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, nonche' del numero e della data del fascicolo Bollettino ufficiale delle societa' cooperative nel quale gli atti stessi verranno pubblicati.