Art. 3.
  Le societa' cooperative  e  loro  consorzi  presentano  all'ufficio
provinciale  del  lavoro e della massima occupazione territorialmente
competente copia degli atti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) e
duplice copia di quelli indicati alle lettere f) - una sola  copia  a
partire  dal  bilancio  dell'esercizio  chiuso  successivamente al 16
aprile 1993 - e h), entro trenta giorni dal loro deposito  presso  il
competente  tribunale,  con  l'indicazione del numero con il quale la
cooperativa e' iscritta nel registro delle societa' e con la data del
deposito degli atti stessi.
  Tale copia e' rilasciata dall'ufficio del registro  delle  imprese,
ai  sensi  dell'art.  101-  bis  delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
  Gli atti relativi alle cooperative  e  loro  consorzi  aventi  sede
legale  nel  territorio  della  regione Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta sono depositati, entro lo stesso termine e  con  le  medesime
formalita', presso il competente ufficio della regione.
  Gli  uffici  anzidetti,  accertato  che  gli atti presentati per la
pubblicazione sono conformi alle disposizioni contenute nel  presente
decreto,  ne  rilasciano  ricevuta  con  l'indicazione  della data di
ricevimento, nonche' del numero e della data del fascicolo Bollettino
ufficiale delle  societa'  cooperative  nel  quale  gli  atti  stessi
verranno pubblicati.