Art. 5. Una copia del bollettino e' inviata gratuitamente a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai tribunali, alle giunte regionali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed inoltre alle prefetture, alle intendenze di finanza e capitanerie di porto interessate alla ricezione del bollettino medesimo. Una copia potra' essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato che ne facciano esplicita richiesta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1993 p. Il Ministro: D'AIMMO