Art. 5.
  Una  copia  del  bollettino  e'  inviata   gratuitamente   a   cura
dell'Istituto   Poligrafico  dello  Stato  agli  uffici  regionali  e
provinciali del lavoro e della  massima  occupazione,  ai  tribunali,
alle   giunte   regionali,   alle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ed inoltre alle prefetture, alle intendenze
di finanza e capitanerie di  porto  interessate  alla  ricezione  del
bollettino medesimo.
  Una copia potra' essere inviata gratuitamente ad organi dello Stato
che ne facciano esplicita richiesta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1993
                                              p. Il Ministro: D'AIMMO