Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese industriali produttrici di beni ubicate nelle zone di cui all'allegato 1, aventi non piu' di 200 dipendenti e un fatturato medio non superiore a 22,5 miliardi. 2. Le agevolazioni non possono essere concesse a societa' che si configurino appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che superi complessivamente i limiti dimensionali di cui al precedente comma. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ivi comprese le societa' il cui capitale sociale sia posseduto per piu' di un terzo da altra impresa.