Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto
le imprese industriali produttrici di beni ubicate nelle zone di  cui
all'allegato  1,  aventi  non  piu'  di 200 dipendenti e un fatturato
medio non superiore a 22,5 miliardi.
  2. Le agevolazioni non possono essere concesse a  societa'  che  si
configurino  appartenenti  ad  un  gruppo  imprenditoriale che superi
complessivamente i limiti dimensionali di cui al precedente comma. Si
considerano appartenenti ad un  gruppo  imprenditoriale  le  societa'
controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ivi
comprese  le  societa' il cui capitale sociale sia posseduto per piu'
di un terzo da altra impresa.