Art. 3.
                  Investimenti ammissibili e misure
                         delle agevolazioni
  1.  Alle  imprese  di  cui  all'art.  2  possono essere concesse le
agevolazioni di cui al successivo comma 2  per  la  realizzazione  di
investimenti che favoriscano almeno una delle seguenti finalita':
   nascita   di   nuove  imprese  o  realizzazione  di  nuove  unita'
produttive;
   riconversione industriale;
   miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi;
   introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi.
  2. Per la realizzazione degli investimenti  di  cui  al  precedente
comma,  possono  essere  concessi  contributi in conto capitale nella
misura del:
    a) 20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le
imprese aventi fino  a  50  dipendenti  ed  un  fatturato  medio  non
superiore  a  7,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di
presentazione della domanda;
    b) 10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le
imprese aventi da 51 a 200 dipendenti ed un fatturato medio superiore
a 7,5 miliardi di lire e non superiore a 22,5 miliardi  di  lire  nel
triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda.
  3.  Il contributo non puo' superare la somma di 675 milioni di lire
per ciascun soggetto interessato.
  4. Sono ammesse al contributo le spese riguardanti:
    a) il terreno, nel limite del 10% degli investimenti agevolabili,
i fabbricati, gli impianti, le opere murarie e di allacciamento;
    b) i macchinari e le attrezzature;
    c) i pacchetti di programmi nel limite del 20% degli investimenti
di cui alla lettera b);
    d) le scorte di materie prime e di semilavorati, nel  limite  del
20% degli investimenti agevolabili.
  Le  agevolazioni  non  possono essere concesse per gli investimenti
riguardanti esclusivamente il terreno, i pacchetti di programmi e  le
scorte.
  5.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo, gli investimenti
devono essere stati effettuati dopo il 6 giugno 1990 e devono  essere
completamente realizzati entro il 31 dicembre 1994.
  6.  I  contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese sono
state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di
riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice  civile  e  della
legge  28  novembre  1965,  n.  1329,  e  successive modificazioni ed
integrazioni, sempre che in  relazione  a  quest'ultima  non  vi  sia
richiesta di contributo in conto interessi.