Art. 3. Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni 1. Alle imprese di cui all'art. 2 possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo comma 2 per la realizzazione di investimenti che favoriscano almeno una delle seguenti finalita': nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unita' produttive; riconversione industriale; miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi; introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi. 2. Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del: a) 20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi fino a 50 dipendenti ed un fatturato medio non superiore a 7,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda; b) 10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi da 51 a 200 dipendenti ed un fatturato medio superiore a 7,5 miliardi di lire e non superiore a 22,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda. 3. Il contributo non puo' superare la somma di 675 milioni di lire per ciascun soggetto interessato. 4. Sono ammesse al contributo le spese riguardanti: a) il terreno, nel limite del 10% degli investimenti agevolabili, i fabbricati, gli impianti, le opere murarie e di allacciamento; b) i macchinari e le attrezzature; c) i pacchetti di programmi nel limite del 20% degli investimenti di cui alla lettera b); d) le scorte di materie prime e di semilavorati, nel limite del 20% degli investimenti agevolabili. Le agevolazioni non possono essere concesse per gli investimenti riguardanti esclusivamente il terreno, i pacchetti di programmi e le scorte. 5. Ai fini della concessione del contributo, gli investimenti devono essere stati effettuati dopo il 6 giugno 1990 e devono essere completamente realizzati entro il 31 dicembre 1994. 6. I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese sono state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.