Art. 4.
        Criteri e procedure per la concessione dei contributi
  1. Ai fini del calcolo dei contributi, le spese ammissibili vengono
computate  al  netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. Per i
beni d'importazione il costo e' determinato sulla base del  tasso  di
cambio  della  valuta  di  fatturazione  rilevato dalla dichiarazione
d'importazione.
  2. I macchinari, le attrezzature, i sistemi  e  le  apparecchiature
oggetto del contributo devono essere:
    a)  di  nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del
costruttore scritta in lingua italiana;
    b) installati in unita' locali della ditta beneficiaria.
  3. Alla data della domanda di erogazione del  contributo  la  ditta
non   deve   essere   soggetta  ad  amministrazione  controllata,  ad
amministrazione  straordinaria  senza  continuazione   dell'esercizio
d'impresa, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
  4. Gli investimenti per i quali e' concesso o erogato il contributo
non  possono  essere  diversi  da  quelli  previsti  nella domanda di
concessione.  Eventuali  variazioni  del  costo   complessivo   degli
investimenti sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento,
mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.
  5. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti
nei  tre anni successivi alla concessione dei contributi. Nel caso di
terreni e fabbricati detto termine e' di 10 anni.
  6. Il programma ammesso al contributo non puo' essere presentato ai
fini di altre agevolazioni eventualmente disposte da leggi statali  o
regionali.
  7.  L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina
la revoca del contributo. In caso di  erogazione  gia'  avvenuta,  il
relativo  importo  deve  essere  restituito dalla ditta beneficiaria,
gravato di un interesse pari al tasso  ufficiale  di  sconto  vigente
alla data del decreto che autorizza l'erogazione dei contributi.
  8.  Il  contributo puo' essere altresi' revocato qualora in sede di
accertamenti  e  verifiche  degli  investimenti   agevolati   vengano
riscontrate irregolarita' o mancanza di requisiti.
  9.  La  realizzazione degli investimenti e' accertata dal Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  tramite  i  propri
organi centrali e/o periferici.
  10.   Le   domande  di  contributo  devono  essere  trasmesse,  con
raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta  giorni  dalla
data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
al Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  della produzione industriale, e, per conoscenza,
al competente assessorato della regione interessata.
  11. I contributi sono concessi dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  su  proposta  del Comitato istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
ai  sensi  dell'art.  4, comma 11, del decreto ministeriale 27 giugno
1991 (obiettivo 2).
  12. Le domande sono  esaminate  nell'ambito  di  ciascuna  regione.
Sulla   base  delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  al
precedente  comma,  potranno  essere  considerati  con  priorita'   i
programmi che, oltre a conseguire almeno una delle finalita' previste
dall'art.  3,  primo  comma,  presentino  uno  o  piu'  dei  seguenti
requisiti:
   collegamento logistico e funzionale con  aree  attrezzate  o  siti
recuperati per effetto di interventi pubblici;
   sviluppo dell'occupazione;
   aumento del fatturato superiore al 5% annuo.
  13.  Ai  sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle
imprese, i contributi non possono essere  concessi  per  investimenti
relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:
    a)  produzioni  siderurgiche  di  cui all'allegato 1 del Trattato
CECA (codice NACE 221);
    b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2);
    c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).