Art. 4. Criteri e procedure per la concessione dei contributi 1. Ai fini del calcolo dei contributi, le spese ammissibili vengono computate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. Per i beni d'importazione il costo e' determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione rilevato dalla dichiarazione d'importazione. 2. I macchinari, le attrezzature, i sistemi e le apparecchiature oggetto del contributo devono essere: a) di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore scritta in lingua italiana; b) installati in unita' locali della ditta beneficiaria. 3. Alla data della domanda di erogazione del contributo la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio d'impresa, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 4. Gli investimenti per i quali e' concesso o erogato il contributo non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di concessione. Eventuali variazioni del costo complessivo degli investimenti sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione. 5. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione dei contributi. Nel caso di terreni e fabbricati detto termine e' di 10 anni. 6. Il programma ammesso al contributo non puo' essere presentato ai fini di altre agevolazioni eventualmente disposte da leggi statali o regionali. 7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina la revoca del contributo. In caso di erogazione gia' avvenuta, il relativo importo deve essere restituito dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto che autorizza l'erogazione dei contributi. 8. Il contributo puo' essere altresi' revocato qualora in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati vengano riscontrate irregolarita' o mancanza di requisiti. 9. La realizzazione degli investimenti e' accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite i propri organi centrali e/o periferici. 10. Le domande di contributo devono essere trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata. 11. I contributi sono concessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto ministeriale 27 giugno 1991 (obiettivo 2). 12. Le domande sono esaminate nell'ambito di ciascuna regione. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al precedente comma, potranno essere considerati con priorita' i programmi che, oltre a conseguire almeno una delle finalita' previste dall'art. 3, primo comma, presentino uno o piu' dei seguenti requisiti: collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici; sviluppo dell'occupazione; aumento del fatturato superiore al 5% annuo. 13. Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi: a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del Trattato CECA (codice NACE 221); b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2); c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).