Art. 5.
                     Norme finanziarie e finali
  1.  I  contributi  di  cui  agli articoli precedenti possono essere
concessi nei limiti di  spesa  indicati,  per  ciascuna  zona,  nelle
decisioni della Commissione delle Comunita' europee.
  2. Le modalita' per la presentazione delle domande di contributo al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e per
l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari da parte del Fondo  di
rotazione saranno previste con apposita circolare ministeriale.
  3.  Il  contributo  comunitario,  nonche'  la  corrispondente quota
nazionale  determinata  in  lire  28.410  milioni  a   valere   sulle
disponibilita'  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge n. 317/91,
affluiscono  al  Fondo  di  rotazione,  che  provvede   ai   relativi
trasferimenti  ai beneficiari finali, in attuazione dei provvedimenti
di concessione adottati dal Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  assicura il cofinanziamento nazionale
degli interventi di cui al presente decreto per la quota eccedente le
disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 317/91.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                BODRATO
Il Ministro del tesoro
       CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1993
Registro n. 4 Industria, foglio n. 178