Art. 5. Norme finanziarie e finali 1. I contributi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi nei limiti di spesa indicati, per ciascuna zona, nelle decisioni della Commissione delle Comunita' europee. 2. Le modalita' per la presentazione delle domande di contributo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari da parte del Fondo di rotazione saranno previste con apposita circolare ministeriale. 3. Il contributo comunitario, nonche' la corrispondente quota nazionale determinata in lire 28.410 milioni a valere sulle disponibilita' del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 317/91, affluiscono al Fondo di rotazione, che provvede ai relativi trasferimenti ai beneficiari finali, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Fondo di rotazione assicura il cofinanziamento nazionale degli interventi di cui al presente decreto per la quota eccedente le disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 317/91. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1993 Registro n. 4 Industria, foglio n. 178