(all. 4 - art. 1)
                                                          ALLEGATO 3C
Elenco  allegati  da inviare a seguito della comunicazione del parere
favorevole  del  Comitato  di  cui  al  punto  2.3  della   circolare
ministeriale
   1)  Certificato  di  iscrizione nel registro ditte della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, della  provincia  in
cui  e'  ubicata  la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non
anteriore a 30 giorni dalla data della domanda di concessione.
   Detto  certificato  dovra'  riportare  i  seguenti  dati  relativi
all'impresa  richiedente:  denominazione,  natura  giuridica, oggetto
sociale, attivita' esercitata, sede legale, unita' locale interessata
all'investimento (se diversa  dalla  sede  legale),  tutte  le  altre
unita'  locali  utilizzate,  numero di iscrizione nel registro ditte,
numero di codice fiscale e (se diverso)  numero  di  partita  IVA  ed
elenco  dei  rappresentanti  dell'impresa  (cognome,  nome,  data  di
nascita e carica sociale detenuta).
   2) Certificato di iscrizione  all'INPS,  rilasciato  in  data  non
antecedente   di   oltre   90  giorni  alla  data  della  domanda  di
concessione.
   Detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione  ed  il
numero  complessivo  di  dipendenti in costanza di rapporto di lavoro
occupati dall'impresa  richiedente  nel  trimestre  antecedente  alla
domanda   di  concessione.  Dovra'  essere  prodotto  un  certificato
dell'INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato
di cui al precedente punto 1), l'impresa risulti disporre  di  unita'
locali.  Qualora  vi  sia  accentramento contributivo presso una sola
sede provinciale INPS, potra' essere prodotto  un  unico  certificato
purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.
   Le  imprese  che  non  siano iscritte all'INPS, in quanto prive di
dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva  di  atto
notorio,  resa  ai  sensi  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti:
    che l'impresa non ha dipendenti;
    che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono
stati regolarmente effettuati.
   3) Copie autenticate  e  assoggettate  ad  imposta  di  bollo  dei
bilanci  depositati  in  Tribunale  relativi agli ultimi tre esercizi
precedenti a quello nel quale viene  presentata  la  domanda,  ovvero
copie autenticate delle situazioni patrimoniali e dei conti economici
tratte  dal  libro inventari e/o dal libro verbali assemblee relative
ai tre esercizi medesimi.
   Le imprese di nuova costituzione che, alla data  dell'invio  della
documentazione,   non  abbiano  ancora  chiuso  il  primo  esercizio,
dovranno  produrre  copia  dell'atto   costitutivo,   nonche'   copia
autenticata  della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari
in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di
concessione.
   Le imprese che, ai sensi dell'art. 18 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1978, n. 600, siano esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e dalla redazione  del  bilancio,
potranno  produrre  un  apposito  "prospetto  delle attivita' e delle
passivita'", redatto con i criteri di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 689/1974.
   4)  Copia  autenticata ed assoggetta ad imposta di bollo dell'atto
costitutivo dell'impresa richiedente (solo per le  imprese  di  nuova
costituzione).
   5) Certificazione "antimafia".
   La  suddetta  certificazione  va  richiesta, in carta libera, alla
Prefettura competente per il luogo ove l'impresa  interessata  ha  la
propria  sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato
di famiglia dei richiedenti e specificando che essa e' necessaria per
l'ottenimento delle agevolazioni di cui al  decreto  ministeriale  27
giugno 1992. Tale certificazione dovra' riguardare:
    per le ditte individuali, il titolare;
    per   le   societa'  in  accomandita  semplice,  il,  o  i,  soci
accomandatari nonche' le societa' medesime;
    per le societa' in nome collettivo,  tutti  i  soci,  nonche'  le
societa' medesime;
    per  le  societa'  di  capitali e per le cooperative, le societa'
medesime,  il  legale  rappresentante,  nonche'   tutti   gli   altri
componenti l'organo di amministrazione.
   Si   sottolinea   che   la  suddetta  certificazione  deve  essere
rilasciata in data non anteriore di oltre novanta  giorni  alla  data
della dichiarazione o domanda.
   Qualora  l'importo  del  contributo richiesto e/o concesso non sia
superiore a L. 50.000.000, in  luogo  della  predetta  certificazione
puo'  essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva,  autenticata
secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio  1968,  n.
15.  Tale  dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: "non
e' stato sottoposto a misura di prevenzione e  non  e'  a  conoscenza
dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti
in  corso  per  l'applicazione  della misura di prevenzione, o di una
delle cause ostative  all'iscrizione  negli  albi  di  appaltatori  o
fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori".
   La  suddetta  certificazione  puo'  temporaneamente  sostituire la
certificazione  rilasciata  dalla  Prefettura  anche  nel   caso   di
contributi  di  importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da
copia  autenticata  della  ricevuta   attestante   la   presentazione
dell'istanza  di  certificazione  alla  prefettura  medesima  in data
anteriore a trenta giorni  rispetto  alla  data  della  dichiarazione
sostitutiva.  La  suddetta certificazione prefettizia dovra' comunque
essere inviata appena rilasciata.
   6) Elenco dettagliato degli investimenti  per  voci  omogenee  con
indicazione  dei  costruttori  o  fornitori  e  relativi  costi,  con
riferimento  alla  distinta  sintetica  riportata  nella  domanda  di
concessione.