Art. 2.
  Ai  fini  dei  versamenti  di  cui  al   precedente   articolo,   i
contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  (Amministrazione p.t.). La delega
deve essere conferita  utilizzando  l'apposito  bollettino  di  conto
corrente,  conforme  a  quello  riportato nell'allegato 1 al presente
decreto, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la  ricezione  dei
versamenti presso un qualsiasi ufficio postale.
  I  versamenti  vanno  effettuati secondo le modalita' e nei termini
previsti per il pagamento  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche.  Con tali modalita' sono riscossi, come previsto dal decreto
del Ministero del tesoro del  6  febbraio  1993  anche  i  contributi
versati  dai  cittadini  stranieri  residenti  in  Italia,  tenuti  a
presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.
   Gli uffici postali devono accettare anche i versamenti  effettuati
tardivamente,  ma  non  oltre il termine di un mese dalla scadenza di
cui al comma 2, salva l'applicazione a carico dei contribuenti  della
sopratassa  e  dei  relativi  interessi  per il tardivo versamento da
parte dell'Amministrazione finanziaria.
  Gli uffici postali  non  devono  accettare  versamenti  di  importo
inferiore a L. 2.000.
  Sui  bollettini  di  versamento  deve essere indicato l'anno per il
quale si effettua il pagamento.
  A fronte di una  dichiarazione  dei  redditi  presentata  in  forma
congiunta,  ove  entrambi  i  coniugi  siano  tenuti al pagamento del
contributo sanitario, gli stessi devono effettuare separati pagamenti
del contributo, compilando ciascuno separato bollettino.
  Alla dichiarazione  dei  redditi  modello  740  vanno  allegate  le
ricevute  di attestazione degli eseguiti versamenti in conto corrente
postale.