Art. 2. Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione p.t.). La delega deve essere conferita utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente, conforme a quello riportato nell'allegato 1 al presente decreto, predisposto dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. I versamenti vanno effettuati secondo le modalita' e nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Con tali modalita' sono riscossi, come previsto dal decreto del Ministero del tesoro del 6 febbraio 1993 anche i contributi versati dai cittadini stranieri residenti in Italia, tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi. Gli uffici postali devono accettare anche i versamenti effettuati tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza di cui al comma 2, salva l'applicazione a carico dei contribuenti della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Gli uffici postali non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 2.000. Sui bollettini di versamento deve essere indicato l'anno per il quale si effettua il pagamento. A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano tenuti al pagamento del contributo sanitario, gli stessi devono effettuare separati pagamenti del contributo, compilando ciascuno separato bollettino. Alla dichiarazione dei redditi modello 740 vanno allegate le ricevute di attestazione degli eseguiti versamenti in conto corrente postale.