Art. 5. Il versamento delle somme riscosse dall'Amministrazione p.t. deve essere effettuato mediante postagiro a debito dei singoli conti di servizio citati nel precedente art. 3, ed a credito dei conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Le somme accreditate nel corso di ogni mese sui conti di servizio di cui al comma precedente sono trasferite sui conti correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il primo giorno lavorativo del mese successivo.