Art. 5.
  Il versamento delle somme riscosse dall'Amministrazione  p.t.  deve
essere  effettuato  mediante  postagiro a debito dei singoli conti di
servizio citati nel  precedente  art.  3,  ed  a  credito  dei  conti
correnti postali intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei
capoluoghi  delle  singole  regioni  e  province autonome di Trento e
Bolzano.
  Le somme accreditate nel corso di ogni mese sui conti  di  servizio
di cui al comma precedente sono trasferite sui conti correnti postali
intestati alle tesorerie provinciali dello Stato dei capoluoghi delle
singole  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e Bolzano il
primo giorno lavorativo del mese successivo.