Art. 6. L'Amministrazione p.t. e' tenuta a trasmettere al centro informativo del Servizio centrale della riscossione i dati relativi alle deleghe ricevute tramite bollettino di versamento in conto corrente ed ai versamenti effettuati. I dati relativi ai versamenti in conto corrente postale accettati entro il 30 giugno, corredati dei dati delle rispettive quietanze, devono essere registrati su supporti distinti da quelli riguardanti versamenti in conto corrente accettati oltre tale termine, ma comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo del Servizio centrale della riscossione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del 30 giugno ed entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza del 31 dicembre. I dati di cui al comma precedente sono descritti nell'allegato 2 al presente decreto. Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. L'Amministrazione p.t. e' tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di accettazione. Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.