Art. 6.
  L'Amministrazione  p.t.  e'  tenuta   a   trasmettere   al   centro
informativo  del  Servizio centrale della riscossione i dati relativi
alle deleghe ricevute  tramite  bollettino  di  versamento  in  conto
corrente ed ai versamenti effettuati.
  I  dati  relativi ai versamenti in conto corrente postale accettati
entro il 30 giugno, corredati dei dati  delle  rispettive  quietanze,
devono  essere  registrati su supporti distinti da quelli riguardanti
versamenti  in  conto  corrente  accettati  oltre  tale  termine,  ma
comunque  entro  il  31  dicembre  di ciascun anno. I supporti devono
pervenire  al  centro  informativo  del   Servizio   centrale   della
riscossione entro la fine del terzo mese successivo alla scadenza del
30  giugno ed entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza
del 31 dicembre.
  I dati di cui al comma precedente sono descritti nell'allegato 2 al
presente decreto.
  Un duplicato di ogni supporto deve  essere  tenuto  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  per  un  periodo di sei mesi dalla
data di consegna dell'originale.
  L'Amministrazione p.t. e' tenuta alla conservazione  dei  documenti
relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni
a decorrere dalla data di accettazione.
  Con successivo decreto ministeriale saranno emanate le disposizioni
relative all'esecuzione dei controlli.