Art. 2.
  Ciascun documento consta di due sezioni:  la  prima  (frontespizio)
riproducente  la  fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e
somatici di riconoscimento con timbro ad umido ed a secco; la seconda
(retro) recante la firma dell'interessato.
  Ha validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e deve
essere nuovamente emesso in caso di promozione,  smarrimento,  furto,
precoce  logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego e
di servizio.
  Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento  sono
stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.
  Rimane salva, fino all'esaurimento delle scorte, la validita' delle
tessere  di  riconoscimento  istituite con decreto del Ministro delle
finanze 25 settembre 1986.