Art. 2. Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproducente la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido ed a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato. Ha validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego e di servizio. Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza. Rimane salva, fino all'esaurimento delle scorte, la validita' delle tessere di riconoscimento istituite con decreto del Ministro delle finanze 25 settembre 1986.