ALLEGATO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PARTE I GENERALE Capo I PRINCIPI DIRETTIVI Art. 1 - Principi generali 1. L'Universita' di Bologna, in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico. 2. L'Universita' di Bologna riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell'insegnamento. 3. L'Universita' di Bologna opera per il raggiungimento delle proprie finalita', con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilita' e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati. Art. 2 - Liberta' di ricerca 1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle ricerche predisposto dalle strutture e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. 2. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente: riservata ad organismi scientifici competenti. 3. L'Universita' provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'Ateneo agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse. Art. 3 - Liberta' di insegnamento 1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti nonche' autonomia alle strutture didattiche. 2. In particolare, la liberta' di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attivita' didattica salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici e da quanto disposto dall'art. 11.2 della legge n. 341/90. 3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle strutture didattiche che deliberano sentita la commissione didattica di facolta'. Art. 4 - Diritto allo studio 1. L'Universita' degli studi di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. 3. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche. Art. 5 - Principi relativi all'attivita' ammministrativa e gestionale 1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse. 4. L'attivita' dell'Universita' si ispira inoltre ai principi della: pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni secondo quanto disposto dal successivo art. 8.2; semplicita' e snellimento delle procedure, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 21 della legge n. 241/1990; responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarita' degli atti posti in essere e verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente statuto; riserva ai dirigenti, e nei casi previsti ai responsabili di struttura, dei compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche. 5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documemti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dagli articoli 4 e seguenti e 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Art. 6 - Principi relativi all'organizzazione 1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' alla promozione e allo espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialita' di offerta dei servizi richiesti. 2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art. 54; valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca; articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo per l'amministrazione e l'attivita' didattica, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano; delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente statuto. 3. Per il conseguimento dei medesimi fini l'Universita' puo' istituire centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi dell'art. 46 e si dota di un organismo di consulenza tecnico- amministrativa disciplinato al successivo art. 48. 4. L'organizzazione concernente l'attivita' assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di didattica e di ricerca, puo' essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo piu' idoneo all'espletamento di tali attivita'. Art. 7 - Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e di privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali. 3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione. 4. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennnale. Art. 8 - Doveri di informazione. 1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. 2. L'Universita' provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalita' di cui all'apposito regolamento. 3. L'Universita' provvede alla pubblicazione di un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 4. L'Universita' cura inoltre una pubblicazione periodica mediante la quale informa su tutto cio' che riguarda l'attivita' e il funzionamento dell'Universita', ivi comprese le sue relazioni esterne. 5. Essa utilizza altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi. Art. 9 - Principi comuni di comportamento 1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Universita' di Bologna riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) cooperazione in materia di attivita' scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilita' delle relazioni instaurate con altre Universita' o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attivita' didattica, anche con riguardo alle modalita' stabilite dall'art. 19 del presente statuto, e disponibilita' alla piu' equilibrata distribuzione del carico didattico; d) concorso alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico- amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella societa'; f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro; g) disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo mediante gli organismi di cui all'art. 46, salvo motivate ragioni contrarie, le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria; h) esplicito richiamo anche nelle attivita' extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Universita' e, quando se ne dia il caso, della utilizzazione delle strutture universitarie. 2. Ai principi e ai criteri di cui al comma precedente e' assicurata dall'Universita' una adeguata diffusione. Art. 10 - Attivita' culturali e sportive 1. L'Universita' promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonche' le associazioni, operanti in tali ambiti. Capo II FONTI NORMATIVE Art. 11 - Statuto di autonomia 1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' di Bologna secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto o di regolamenti ivi previsti, ne' siano comunque incompatibili con lo statuto stesso. 3. La revisione dello statuto e' operata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 12 - Regolamenti di Ateneo 1. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta: dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita'; al regolamento di organizzazione; al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge; dal senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico, il regolamento quadro in materia di tutorato, il regolamento studenti e in tutte le altre ipotesi in cui non sia specificato l'organo competente. 2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6.9 della legge n. 168/1989, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 13 - Regolamenti delle strutture 1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 2. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, previo esame del senato accademico o del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore puo' richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato. 4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della disponibilita' dei mezzi necessari per farvi fronte. PARTE II STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Capo I STRUTTURE Art. 14 - Strutture dell'Universita' 1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche. 2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nella parte quarta del presente statuto. 3. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo. Art. 15 - Strutture didattiche e scientifiche 1. Le strutture didattiche sono le facolta' che a loro volta si articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e, nell'ambito delle facolta', gli istituti. 2. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera' i dipartimenti che, unitamente agli istituti della facolta', dovranno fornire il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio. Art. 16 - Facolta' 1. Le facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di svi'luppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge n. 245/1990. Il regolamento didattico riporta l'elenco delle facolta' con i rispettivi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Le modifiche apportate al regolamento didattico riguardanti l'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo statuto (Allegato 1). 2. Ogni facolta' corrisponde di norma a un definito ambito di settori scientifico-disciplinari, anche con riguardo ai connessi profili professionali. 3. Le facolta' hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facolta'. 4. Le facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facolta'. 5. Le facolta' provvedono a formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i corsi di studio e i dipartimenti interessati, e ad avanzare le relative richieste di posti. 6. Le facolta', sentiti i pareri dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati secondo le modalita' stabilite dal regolamento di Ateneo, provvedono alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti. 7. Le facolta' provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici. 8. Le facolta' svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente statuto. Art. 17 - Preside 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al preside: a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; b) presentare la relazione annuale, di cui all'art.19.2, sull'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio; c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento. 2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facolta' nella composizione di cui all'art. 18.1. 3. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione risultando eletto, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Il preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, presidente di corso di studio, direttore di struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione. 5. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 18 - Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque pari al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. 2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di studio, secondo quanto previsto dal regolamento di facolta'. 3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza il quale, oltre a compiti istruttori e di coordinamento, puo' esercitare a titolo di delega specifiche funzioni del consiglio di facolta', escluse quelle di cui al precedente art. 16 commi 3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al consiglio di facolta' dall'art. 19.2 del presente statuto. Art. 19 - Commissione didattica di facolta' 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare, in base al precedente art. 3, l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di stu- dio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio. 2. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facolta'; redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata al preside entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal consiglio di facolta' entro il 31 ottobre. Art. 20 - Consiglio di corsi di studio 1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti a norma del regolamento di facolta' - che potra' prevedere anche la partecipazione del personale tecnico- amministrativo - al corso di studio, dagli studenti del corso di stu- dio eletti come rappresentanti in consiglio di facolta' e da una rappresentanza di altri studenti del corso di studio, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'. 2. Il presidente del consiglio di corso di studio viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che sono nello stesso tempo incardinati nella facolta', con modalita' definite dal regolamento di facolta'. 3. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal regolamento di facolta' in relazione all'art. 11.2, della legge n. 341. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'. 4. I consigli dei corsi di studio possono inoltre formulare al consiglio di facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore. Art. 21 - Dipartimenti 1. I dipartimenti promuovono e coordinano, di norma tra piu' facolta', le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attivita' didattica con le facolta' e i corsi di stu- dio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. 2. Formulano le richieste di posti di ruolo docente e ricercatore, che vengono trasmesse alle facolta' sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' la facolta' le coordini con le esigenze didattiche. 3. Propongono alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facolta'. 4. Esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facolta' e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni leg- islative e regolamentari. 5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valutera' tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica. Art. 22 - Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento; il direttore; la giunta. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo. 3. Il direttore e' di norma un professore ordinario, eletto dal consiglio. 4. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento. 5. La giunta e' formata da un numero i membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico- amministrativo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Art. 23 - Istituti 1. Gli istituti, ordinati in conformita' delle prescrizioni dettate dall'art. 24 del presente statuto, svolgono attivita' didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma, della legge n. 382/1980. Art. 24 - Riordino degli istituti 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti esistenti nell'Ateneo che non confluiscano in una struttura dipartimentale conformano il proprio ordinamento, anche per quanto attiene ai requisiti di eleggibilita' del direttore, alle modalita' di elezione e alla durata del relativo mandato, non rinnovabile consecutivamente per piu' di una volta, nonche' alla composizione del consiglio, a quanto disposto in materia per i corrispondenti organi del dipartimento. 2. Gli istituti cui afferiscano docenti di ruolo in numero inferiore a dieci, pur mantenendo la propria individualita' ad ogni altro effetto, sono tenuti ad aggregarsi in unita' complesse, corrispondenti ad aree culturali omogenee o connesse, ai fini di una gestione unitaria della amministrazione e delle risorse pubbliche disponibili nonche' delle relazioni con gli organi di governo dell'Ateneo. Le modalita' di aggregazione, che dovranno raggiungere l'obiettivo di rendere piu' funzionali ed omogenee tutte le strutture di ricerca, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 25 dello statuto. Sono in ogni caso disattivati, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, gli istituti cui afferiscano meno di cinque professori di ruolo. 3. Le relazioni tra istituti all'interno delle unita' complesse, con specifico riguardo alla rappresentanza nei confronti dell'amministrazione, alla formazione e approvazione del bilancio e alle responsabilita' concernenti la gestione della spesa, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo e, per quanto non previsto, da appositi regolamenti. 4. Trascorso il biennio di cui al primo comma del presente articolo il rettore, previo formale invito, dispone entro sei mesi la disattivazione degli istituti il cui ordinamento non risulti interamente conforme alle prescrizioni dello statuto e del regolamento di cui all'art. 25, procedendo a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente alle strutture di ricerca istituite nell'aree disciplinari corrispondenti o connesse. 5. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti. Art. 25 - Requisiti quantitativi per le strutture 1. Il regolamento di Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per l'aggregazione degli istituti in unita' complesse, e per la loro disciplina gestionale, per la costituzione dei dipartimenti, per il mantenimento dei dipartimenti e degli istituti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari. Art. 26 - Sedi decentrate 1. Il regolamento di' organizzazione dell'Ateneo puo' stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate dell'Universita' di Bologna. Capo II ATTIVITA' Art. 27 - Attivita' universitaria 1. L'attivita' universitaria e' costituita anzitutto dalle istituzionali funzioni di insegnamento e di ricerca, nonche', ove necessario per il miglior espletamento delle predette funzioni, da attivita' di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e da attivita' assistenziali in quanto direttamente riferibili - nell'ambito delle strutture definite dal presente statuto - all'attivita' di ricerca e di insegnamento. 2. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento necessario di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari. 3. Il piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, adottati dal senato accademico ai sensi dell'art. 36.3 lettere a) e b), costituiscono necessario riferimento per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Art. 28 - Regolamento didattico di Ateneo 1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della liberta' di insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti piu' facolta'. 2. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attivita' didattiche e' riservata ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformita' a quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 29 - Ammissione ai corsi 1. L'Universita' deve assicurare agli studenti le condizioni necessarie per garantire l'effettivo conseguimento degli obbiettivi di formazione culturale e professionale. A tale fine il senato accademico detta, in conformita' a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di stu- dio. 2. L'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo e' a numero chiuso nei casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione. 3. Negli altri casi il senato accademico, sentite le facolta', i corsi di studio e il consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli corsi di laurea compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture. 4. La delibera di cui al comma precedente deve allegare le relazioni della commissione didattica di facolta' e le sezioni del rapporto annuale di gestione riguardanti le strutture o i servizi direttamene incidenti sul funzionamento del corso di laurea interessato. 5. Il senato accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione. Art. 30 - Esami di profitto 1. La disciplina delle prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni e' riservata al regolamento delle singole strutture didattiche in conformita' alle norme generali stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 31 - Dottorato di ricerca 1. L'Universita' di Bologna istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa nell'Universita' di Bologna. Art. 32 - Scuole di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione e' compito primario ed esclusivo dell'Universita'. 2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta' o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo previsto dall'art. 36.3, lettera a), del presente statuto, su delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto. 3. La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal consiglio di amministrazione con le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita', per i restanti aspetti organizzativi e contabili. 4. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola; e' eletto dal consiglio della scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. 6. Ai titolari di insegnamento che svolgono la loro attivita' nell'ambito delle scuole al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente puo' essere corrisposto, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Ateneo, un compenso orario secondo criteri annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione. PARTE III ORGANI DI ATENEO Art. 33 - Organi di Ateneo 1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono altresi' organi dell'Ateneo la giunta di Ateneo, il consiglio studentesco e il difensore civico. Art. 34 - Rettore 1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. Spetta al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta d'Ateneo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilita'; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria; e) stipulare le convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; f) emanare lo statuto e i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti; g) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge; i) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di necessita' ed indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 2. Il rettore delega di norma alla giunta di Ateneo l'esercizio di proprie funzioni nelle seguenti materie: assegnazione spazi e risorse edilizie; diritto allo studio; strutture o sedi decentrate; rapporti con altre Universita' e istituzioni di ricerca. 3. Il rettore designa un prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore vicario e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e della giunta d'Ateneo e puo' partecipare, se richiesto dal rettore, alle sedute del senato accademico senza diritto di voto. 4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta'. 5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. 6. Il rettore nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano, e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della proclamazione. In tal caso il rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio. Art. 35 - Giunta d'Ateneo 1. Il rettore presiede la giunta d'Ateneo composta da sei membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonche' dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. 2. Alle riunioni della giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualita' di osservatore dal consiglio studentesco. 3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 34.2, 36.5, 37.3, possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni. Spettano alla giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a: a) regolamenti di Ateneo; b) piante organiche del personale docente e non docente; c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo; d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori; e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca. 4. La presidenza delle commissioni permanenti, con funzioni istruttorie e di vigilanza nei settori bilancio e programmazione, edilizia e spazi, personale tecnico amministrativo, e' riservata ai componenti della giunta membri del consiglio di amministrazione; la presidenza delle commissioni permanenti, con funzioni istruttorie nei settori ricerca scientifica, studenti e diritto allo studio, rapporti con altre universita' e istituzioni di ricerca, e' riservata ai componenti della giunta membri del senato accademico. Le restanti modalita' relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni permanenti con funzioni istruttorie sono stabilite dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 5. Il presidente della commissione per il personale tecnico- amministrativo, nella quale dovranno comunque essere compresi il direttore amministrativo o un suo delegato, rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche nonche' del personale non docente dei servizi centrali e dei consigli di dipartimento, presiede la commissione per la negoziazione decentrata prevista dall'ordinamento vigente. Alla medesima commissione sono riconosciuti poteri di iniziativa e di consultazione, a titolo facoltativo, per i provvedimenti a contenuto generale in materia di organizzazione e gestione del personale. 6. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo nonche' i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio precedente, rappresentati dal rapporto annuale previsto dall'art. 49.5 del presente statuto. 7. Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento in tutti i casi in cui la proposta della giunta di Ateneo preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti. 8. La convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni della giunta di Ateneo devono essere affissi, con almeno tre giorni di anticipo, in apposito albo situato nella sede centrale dell'Universita'. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un funzionario da lui delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo. Art. 36 - Senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore; b) i presidi delle facolta' presenti nell'Ateneo, anche in rappresentanza degli istituti; c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i direttori di dipartimento. 2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma precedente sono eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari, due rappresentanti dei quali almeno uno scelto tra i direttori di dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree: a) scienze matematiche, fisiche, chimiche; b) scienze biologiche, geologiche, agrarie; c) scienze ingegneristiche; d) scienze mediche e medico-veterinarie; e) scienze umanistiche. f) scienze giuridiche, politologiche, economiche. 3. Spetta in particolare al senato accademico: a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche; b) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore; c) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche; d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione; e) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca; f) approvare il regolamento degli studenti, e i regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca; g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo; h) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo; i) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo; l) elaborare le relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; m) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione. 4. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. 5. Il senato accademico, con le modalita' di cui alla disp. I della parte V del presente statuto, puo' delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere a), c), d), f), g), i) e m) del primo comma del presente articolo, nonche' b) limitatamente all'approvazione. 6. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario. Art. 37 - Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) definire e attuare, sentito il senato accademico, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico e amministrativo; b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo e degli indirizzi formulati dal rettore, il programma annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; c) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza d'Ateneo; d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo; e) approvare il conto consuntivo e i regolamenti per il personale tecnico e amministrativo; f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi; g) deliberare su proposta della giunta di Ateneo e sentito il senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca; h) esprimere parere sugli atti del senato accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo; i) approvare, con le modalita' previste dall'art. 35.7, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti; l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art. 44.5; m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali o assimilate di cui agli articoli 44.1 e 45.4. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. 3. Il consiglio di amministrazione, con le modalita' di cui alla disp. I, parte V, del presente statuto, puo' delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente alla approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del primo comma del presente articolo. 4. Con le medesime modalita' il consiglio puo' inoltre delegare ai dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente de- terminate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente. 5. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore; b) il prorettore vicario; c) il direttore amministrativo; d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) due rappresentanti dei ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco con voto limitato; i) un membro designato dalla regione Emilia-Romagna; l) un membro designato dal comune di Bologna; m) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo; n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate; o) puo', altresi', far parte del consiglio di amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del collegio. 7. I membri di cui alle lettere i), l), n) ed o) del comma 6 del presente articolo non possono essere docenti universitari o dipendenti dell'Ateneo. 8. Il consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi. Art. 38 - Consiglio studentesco 1. Il consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, ed e' composto da trenta membri di cui un rappresentante designato fra gli studenti eletti nei consigli di facolta' per ognuna delle medesime, e i restanti rappresentanti eletti con metodo uninominale in collegio unico di Ateneo secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato congiuntamente da senato accademico e consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti, i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministazione, che durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo. 3. Gli studenti eletti nel consiglio dell'azienda per il diritto allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. 4. Il consiglio studentesco e' costituito con decreto del rettore, dura in carica due anni e puo' eleggere al proprio interno una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie: a) piano di sviluppo; b) bilancio di Ateneo; c) regolamento didattico di Ateneo; d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 6. Il consiglio studentesco ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei. 7. I pareri di cui al comma 5 si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio studentesco del testo della proposta. 8. Sulle proposte di cui al comma 5 il consiglio studentesco ha anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti. 9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere c), d) ed e) dei comma 5 puo' essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del consiglio studentesco approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici. 10. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via di urgenza ai sensi dell'art. 34.1, ult. cpv., puo' essere data esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al consiglio studentesco o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto per le deliberazioni assunte dal senato accademico. 11. L'Universita' garantisce al consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. 12. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso. Art. 39 - Difensore civico 1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'attivita' dell'Universita'. 2. Il difensore e' eletto a scrutinio segreto, dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone, anche esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico- amministrativa e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'. 3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non e' immediatamente rieleggibile. Puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo. Art. 40 - Poteri e funzioni 1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Universita'. Il regolamento ne disciplina le modalita' d'intervento. 2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte. 3. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Il difensore civico invia annualmente alla giunta di Ateneo e al consiglio studentesco una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all' ordine del giorno della giunta di Ateneo ed e' discussa in una seduta cui possono assistere i componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico nonche' i membri del consiglio studentesco. 5. Il difensore civico puo', in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunita' di adottare appositi provvedimenti. 6. Il difensore civico, se nel corso della sua attivita' riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilita' dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e' tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. 7. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e' tenuto a darne comunicazione alla competente autorita' giudiziaria nonche' alla giunta di Ateneo. 8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Il regolamento relativo al difensore civico viene approvato dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco riuniti in seduta comune con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. PARTE IV UFFICI E ORGANIZZAZIONE - DISPOSIZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Sezione I UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 41 - Formazione e professionalita' 1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, I'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze. Art. 42 - Autonomia delle strutture 1. Le strutture organizzative centrali e periferiche nonche' centri di servizio di Ateneo di cui al successivo art. 46, sono istituite in conformita' a quanto disposto dall'art. 14.3 del presente statuto e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' riconosce alle strutture di cui al comma precedente autonomia che puo' essere piena o parziale. 3. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' accordata ai dipartimenti, ai centri di servizio di Ateneo, e alle altre strutture, ivi comprese le unita' complesse di istituti di cui all'art. 24.2, che siano assimilabili ai dipartimenti per le loro peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni. 4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta per centri di servizi di dimensioni piu' limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facolta', gli istituti e le scuole di specializzazione. Art. 43 - Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. 2. Spettano inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) la stipulazione dei contratti dell'Universita' di Bologna e la sottoscrizione delle convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 34.1, lettera e), del presente statuto; b) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti di gestione del personale tecnico- amministrativo dell'Universita'. Art. 44 - Funzioni dei dirigenti 1. Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, e con possibilita' di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario. Le posizioni di dirigente o di direttore di centro di servizi di Ateneo nonche' di responsabile del controllo di gestione sono, di norma, ricoperte da personale di idonea qualifica funzionale dipendente dall'amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione in conformita' ai principi stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'Ateneo. 2. In casi particolari, e limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, per le quali se ne pongano vagliate ed oggettive esigenze l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate puo' essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessita', conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. 3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Universita', spettano ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate; limitatamente alle materie di propria competenza: a) l'emanazione di provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, da deliberazioni adottate dagli organi dell'Universita'; b) gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali relazioni, attestazioni, certificazioni; c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, come specificati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita'; d) gli atti anche provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti o delibere; e) ogni altra funzione amministrativa non espressamente riservata dalla legge o dal presente statuto agli organi di Ateneo e al direttore amministrativo di cui agli articoli 33 e 43 dello statuto. 4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art. 45 operano a norma della legge del presente statuto e del regolamento di organizzazione di Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilita' nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria e di analisi e con autonome proposte. 5. I dirigenti e i responsabili delle strutture sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento un programma annuale di attivita' che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dal piano annuale per l'attivita' didattica e scientifica di cui all'art. 36.3, lettera b), per quanto di loro competenza, nonche' del piano di attivita' adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37.1, lettera b). 6. Il programma di attivita' di cui al comma precedente e' approvato dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale. 7. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate e' riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita' annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilita' finanziarie. Art. 45 - Responsabilita' dirigenziale 1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi. 2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati. 3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione puo' revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali o equiparate in caso di gravi irregolarita' nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attivita' o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attivita', che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione. 4. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato. Art. 46 - Servizi e modalita' di gestione 1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo, l'Universita' puo' costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale. 3. La delibera del consiglio di amministrazione che costituisce il centro di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alter- native disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi di cui all'art. 6.2 dello statuto, e ad approvare il relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le relazioni con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti, i requisiti richiesti per la figura del direttore, e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi. 4. Il centro di servizi e' retto, per la durata di tre anni rinnovabili, da un comitato composto di tre membri e da un direttore che sovraintende alla gestione nominato, di norma, tra il personale tecnico-amministrativo di grado adeguato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 5. Il regolamento del centro di servizi puo' prevedere modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati. 6. L'utilizzazione al personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni. Art. 47 - Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita' di Bologna ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' il trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica. 2. Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce un'articolazione del regolamento di organizzazione dell'Ateneo. Art. 48 - Comitato consultivo tecnico-amministrativo 1. E' istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con il compito di garantire una qualificazione tecnica adeguata alle valutazioni in materia di gestione amministrativa e contabile riservate agli organi di Ateneo e agli uffici centrali dell'amministrazione nonche' alle strutture didattiche e di ricerca e alle loro unita' amministrative. 2. Il comitato, composto, oltre che dal direttore amministrativo o da un suo delegato, da quattro componenti di provata qualificazione professionale, di cui almeno due scelti tra il personale tecnico- amministrativo, e' nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione che provvede a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, precisando altresi' i termini entro i quali i pareri vanno resi e le conseguenze di eventuali ritardi. 3. Il parere del comitato va comunque richiesto nei procedimenti relativi ad atti normativi, a schemi di atti o ad atti-tipo, a decisioni su reclami nonche' su determinate categorie di contratti indicate dall'apposito regolamento. 4. Il comitato consultivo invia al servizio per il controllo di gestione una relazione annuale riguardante le attivita' svolte, gli inconvenienti riscontrati, le indicazioni o proposte utili per il miglioramento della gestione amministrativa. Art. 49 - Controllo di gestione 1. L'Universita', tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente statuto. 2. L'Universita' garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti. 3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni. 4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dal difensore civico (art. 40.4), dalle commissioni didattiche di facolta' (art. 19.2), dai centri di servizi (art. 46), dai dirigenti o responsabili dei servizi (art. 44) e dal comitato consultivo tecnico-amministrativo (art. 48.4). 5. Il rapporto annuale dell'ufficio controllo di gestione, che costituisce riferimento per la relazione pubblica del rettore sullo stato dell'Ateneo (art. 34.1, punto g) e per la ripartizione di eventuali incentivi legati alla produttivita' ed economicita' della gestione, deve indicare tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio, le ragioni della loro mancata o parziale realizzazione, le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate e i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti. 6. Il rapporto annuale e' inviato ai componenti degli organi dell'Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio. Sezione II RAPPORTI CON L'ESTERNO Art. 50 - Criteri generali 1. L'Universita', in conformita' ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze. 2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di una apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarita' della prestazione universitaria, garantisca, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, la massima trasparenza e conoscibilita'. Art. 51 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche 1. L' Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca. 2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art. 15, della legge n. 241/1990, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze. 3. Nel caso in cui la regione stabilisca di affidare mediante convenzione all'Universita' di Bologna la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto dall'art. 25.1 legge n. 390/1991, l'Universita' provvedera' a: a) svolgere le attivita' richieste affidandole ad un apposito centro di servizi, la cui direzione e' riservata a personale individuato secondo quanto previsto dall'art. 44, ai sensi del precedente art. 46; b) istituire un apposito organismo a cui sono riservati i compiti di indirizzo, programmazione e controllo e composto da un rappresentante della regione e da un pari numero di rappresentanti degli studenti e di rappresentanti dell'Universita' designati a norma di regolamento; c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in seduta congiunta dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico, sentito il consiglio studentesco, i criteri generali relativi all'erogazione delle prestazioni e alle attribuzioni degli organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di controllo di gestione. Art. 52 - Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme asso- ciative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui all'art. 50, e' deliberata dal consiglio di amministrazione. 3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi: attestazione del livello universitario della attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato; disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative richieste; destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; espressa previsione patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 4. La collaborazione dell'Universita', puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente statuto e con oneri a carico del comodatario. 5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione e' in ogni caso pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale dell'Universita'. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse. Art. 53 - Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno: CRE-fondazione 1. La gestione delle quote universitarie di partecipazione agli organismi privati di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 e' di norma affidata al CRE di Ateneo. 2. La costituzione del CRE di Ateneo, che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo statuto sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su parere conforme del senato accademico. 3. Il CRE di Ateneo puo' assumere partecipazioni dirette con le modalita' e in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 52, per iniziative riguardanti la generalita' dell'Ateneo nell'ambito delle attivita' strumentali ai compiti didattici e di ricerca. 4. Il bilancio del CRE e' allegato al bilancio dell'Universita'. Art. 54 - Centri per i rapporti con l'esterno 1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari, puo' essere costituito in forma di societa' di capitali e con le modalita' di cui al precedente articolo, un "centro per i rapporti con l'esterno" (CRE) con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati. 2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attivita', nelle seguenti forme: progettazione e coordinamento dei programmi di formazione; ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche; prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e del presente statuto. 3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi. Art. 55 - Rapporti tra Universita' e Servizio sanitario nazionale 1. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Universita', ove non costituisca un apposito policlinico, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le facolta' di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre facolta' interessate. 2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilita' puo' prevedere il decentramento di attivita' amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma. 3. Per le medesime finalita' il regolamento di cui al comma precedente puo' inoltre prevedere, indicandone le modalita' e stabilendone i limiti anche quantitativi, la costituzione di un apposito comitato cui riconoscere peculiari forme di autonomia di gestione contabile e di bilancio, in conformita' alle norme stabilite dall'art. 42 del presente statuto per i centri di servizio in quanto applicabili. Art. 56 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. 2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Universita' salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 3. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto). PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Disp. I - Disposizioni sulle deleghe 1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie, anche corrispondenti a settori organici, determinate e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se piu' limitata, dell'organo destinatario della delega. 2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non puo' compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalita' del conferimento. 3. Le delibere di conferimento nonche' gli atti rettorali di delega alla giunta o a singoli componenti della medesima di cui al precedente art. 34.2 hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Universita'. Disp. II - Disposizioni generali sugli organi amministrativi 1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente statuto devono conformarsi ai seguenti principi: a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti, al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti; b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibi'li, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono; c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo; d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio e' presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di presidente il componente con maggiore anzianita' accademica; e) l'o.d.g. e' stabilito dal presidente ed e' allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'o.d.g.; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'o.d.g. deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio; f) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente; g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese; h) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto: le sedute, esclusi i punti all'o.d.g. riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti; i) la segreteria degli organi di Ateneo e' affidata al funzionario designato dalla direzione amministrativa: la segreteria dei restanti organi e' affidata a uno dei componenti del collegio designato dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio cui accede il collegio medesimo; l) l'ufficio di componente di organo collegiale non puo' costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorche' limitate a singole sedute o a specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarieta' espressamente previste dalla legge o dal presente statuto. 2. Eccezionalmente, le norme che disciplinano i singoli organi collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e le modalita', la possibilita' di sostituzione dei titolari del collegio nello svolgimento di attivita' istruttorie o comunque preliminari alle sedute dell'organo. Disp. III - Pari opportunita' 1. L'Universita' di Bologna istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attuare nell'Universita' i principi legislativi vigenti in materia. Disp. IV - Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto 1. Ai fini del presente statuto nella dizione "ricercatori" si intendono compresi anche gli "assistenti del ruolo ad esaurimento" e nella dizione "Facolta'" si intende compresa anche la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forli. 2. Ai fini dell'elezione in senato accademico e in consiglio di facolta' dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo e' riconosciuto a tutti i ricercatori. PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Disp. I - Riordino dei centri e delle strutture esistenti 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, la congruita' ed il funzionamento delle strutture didattiche o scientifiche non rientranti nella previsione dell'art. 15, nonche' dei centri, sono sottoposti all'accertamento del requisito di cui all'art. 14.3 del presente statuto e della conformita' al regime dettato dall'art. 46 in ordine ai centri di servizi. 2. La mancata emanazione entro il biennio del decreto rettorale attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, decreto che potra' comunque disporre anche l'accorpamento tra centri o modificazioni del relativo regime, comporta la disattivazione di diritto del centro o della struttura atipica nei termini, con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 24.4 del presente statuto. 3. Il decreto di cui al secondo comma del presente articolo e' emanato dal rettore su richiesta del centro interessato, sentito il parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro o la struttura interessata opera prevalente riferimento, su conforme e motivata proposta di una commissione presieduta dal rettore o da un suo delegato e composta di quattro componenti designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nel proprio seno. Disp. II - Entrata in vigore dello statuto 1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6.10 della legge n. 168/1989, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui alla disp. II, parte V, del presente statuto. Disp. III - Elezione del consiglio studentesco 1. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni delle componenti studentesche, da tenersi comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio studentesco e' composto da due studenti per ogni facolta' eletti dai rappresentanti nei consigli di facolta' e dai sei rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione. Disp. IV - Attuazione dello statuto 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il rettore e' tenuto a convocare in un'apposita seduta gli organi dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione dello statuto e predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonche' le eventuali modifiche o integrazioni. Disp. V - Strutture attivate 1. Le strutture didattiche e di ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore del presente statuto sono elencate nelle apposite tabelle (Allegato I).