(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
                               PARTE I
                              GENERALE
                               Capo I
                         PRINCIPI DIRETTIVI
                     Art. 1 - Principi generali
   1.  L'Universita'  di  Bologna,  in  conformita' ai principi della
Costituzione  della  Repubblica  italiana  e   della   Magna   Charta
sottoscritta  dalle  Universita' europee e di altri Paesi di tutto il
mondo,  afferma  il   proprio   carattere   laico,   pluralistico   e
indipendente  da  ogni orientamento ideologico, religioso, politico o
economico.
   2. L'Universita' di Bologna riconosce ed afferma  che  l'attivita'
didattica   e'   inscindibile  dall'attivita'  di  ricerca  affinche'
l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della  societa'  e
della  conoscenza  scientifica. Riconosce come propri compiti primari
la  promozione  e  l'organizzazione  della  ricerca   scientifica   e
dell'istruzione  superiore  al  fine di perseguire un sapere critico,
aperto al dialogo, allo  scambio  di  informazioni,  alle  necessita'
inderogabili  della  cooperazione  e della interazione delle culture,
nel rispetto delle liberta' della scienza e dell'insegnamento.
   3. L'Universita' di Bologna  opera  per  il  raggiungimento  delle
proprie  finalita',  con il concorso responsabile degli studenti, dei
docenti  e  del  personale  tecnico-amministrativo,  assumendo   come
preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali
della  persona.  Nell'ambito delle proprie possibilita' e competenze,
si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti  con  particolare
riguardo  alle  situazioni  in  cui,  comunque  e dovunque, risultino
violati.
                    Art. 2 - Liberta' di ricerca
   1. L'Universita' garantisce ai singoli docenti  e  ricercatori  ed
alle  strutture  scientifiche  autonomia  nella  organizzazione della
ricerca sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia  per  quanto
attiene  ai  metodi.  All'interno delle strutture in cui operano deve
essere garantito ai singoli, nel rispetto  del  piano  annuale  delle
ricerche  predisposto  dalle  strutture  e delle esigenze degli altri
docenti e ricercatori, l'accesso  ai  finanziamenti,  l'utilizzazione
delle  strutture  e  degli  strumenti,  e  quanto  necessario  per lo
svolgimento   dell'attivita'   di   ricerca   in    relazione    alle
caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
   2.  Ogni  valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente:
riservata ad organismi scientifici competenti.
   3.  L'Universita'  provvede  ad  assicurare  la   conoscenza   dei
risultati  dell'attivita'  scientifica svolta all'interno dell'Ateneo
agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
                  Art. 3 - Liberta' di insegnamento
   1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli
docenti nonche' autonomia alle strutture didattiche.
   2. In  particolare,  la  liberta'  di  insegnamento  garantisce  i
singoli  docenti  da  ogni  forma di condizionamento nella scelta dei
contenuti della propria attivita' didattica salvo i limiti  derivanti
dalla  coerenza  con  i  curricula  didattici  e  da  quanto disposto
dall'art. 11.2 della legge n. 341/90.
   3.  L'organizzazione  della  prestazione  didattica, che comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le altre modalita' atte a  realizzare  il  diritto  all'apprendimento
degli  studenti  e  il  principio  di  buon  andamento dell'attivita'
didattica, e' riservata all'autonomia delle strutture didattiche  che
deliberano sentita la commissione didattica di facolta'.
                    Art. 4 - Diritto allo studio
   1.  L'Universita'  degli  studi  di  Bologna,  in attuazione degli
articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge  in  materia
di  diritto  agli  studi  universitari, organizza i propri servizi in
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
   2. L'Universita' concorre inoltre  alle  complessive  esigenze  di
orientamento  e  di  formazione  culturale  degli  studenti  ed  alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
   3. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo  dei  singoli
studenti,  delle  libere  forme  associative  e  di  volontariato che
concorrano  in  modo  costruttivo   alla   realizzazione   dei   fini
istituzionali  dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti
di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
      Art. 5 - Principi relativi all'attivita' ammministrativa
                            e gestionale
   1. L'Universita' adotta  il  metodo  della  programmazione  e  del
controllo di gestione.
   2.   Il   controllo   di   gestione  si  fonda  sulla  valutazione
dell'economicita', dell'efficienza  e  dell'efficacia  dell'attivita'
svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate,
le  modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonche'
il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
   3. I risultati del controllo di gestione debbono  formare  oggetto
di  apposita  valutazione  nelle  successive determinazioni riservate
agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della  ripartizione
delle risorse.
   4.  L'attivita'  dell'Universita'  si  ispira  inoltre ai principi
della:
    pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni
secondo quanto disposto dal successivo art. 8.2;
    semplicita'  e  snellimento  delle  procedure,   secondo   quanto
disposto dagli articoli 14 e 21 della legge n. 241/1990;
    responsabilita'   individuale  nell'attuazione  delle  decisioni,
controllo della regolarita' degli atti posti in essere e verifica dei
risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente statuto;
    riserva ai dirigenti, e nei  casi  previsti  ai  responsabili  di
struttura,  dei  compiti  di  attuazione  e  gestione,  ivi  compresa
l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi  di
governo dell'Universita' e delle strutture didattiche e scientifiche.
   5.  Con  apposito  regolamento  di  Ateneo  sono  disciplinate  le
funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso  ai  documemti
amministrativi, in conformita' ai principi dettati dagli articoli 4 e
seguenti e 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
            Art. 6 - Principi relativi all'organizzazione
   1.  L'organizzazione  dell'Universita'  ha  come  compito primario
quello di assicurare  piena  funzionalita'  alla  promozione  e  allo
espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca, assicurando piena
utilizzazione  delle  proprie  strutture  e  piena  espressione delle
potenzialita' di offerta dei servizi richiesti.
   2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata
ai principi della:
    collaborazione con altre istituzioni pubbliche e  private,  anche
tramite gli organismi previsti dall'art. 54;
    valutazione  preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte
presentate  agli  organi  di  governo  dell'Ateneo  e  delle  singole
strutture didattiche e di ricerca;
    articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche
e  di  ricerca,  entro  i limiti stabiliti dal presente statuto e dai
regolamenti di Ateneo per l'amministrazione e l'attivita'  didattica,
in  funzione  della  peculiarita'  delle  diverse  situazioni  in cui
operano;
    delegabilita'  delle  funzioni  spettanti  ai   relativi   organi
monocratici  o  collegiali  salvo quanto loro espressamente riservato
dal presente statuto.
   3. Per il  conseguimento  dei  medesimi  fini  l'Universita'  puo'
istituire centri di servizio dotati di particolare autonomia ai sensi
dell'art.  46  e  si  dota  di  un  organismo  di consulenza tecnico-
amministrativa disciplinato al successivo art. 48.
   4.   L'organizzazione   concernente   l'attivita'    assistenziale
convenzionata   con   il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  quanto
necessaria all'assolvimento dei compiti primari  di  didattica  e  di
ricerca,  puo'  essere regolamentata da norme specifiche, compatibili
con i principi del presente statuto, intese ad  assicurare  l'assetto
organizzativo piu' idoneo all'espletamento di tali attivita'.
                   Art. 7 - Fonti di finanziamento
   1.  Le  fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e di privati  e  da
entrate proprie.
   2.  Le  entrate  proprie  sono costituite da tasse e da contributi
universitari, da redditi  conseguenti  a  prestazioni  e  da  redditi
patrimoniali.
   3.  I  criteri  generali per la determinazione delle tariffe e dei
corrispettivi  delle  prestazioni  rese  a  terzi,  sono  determinati
periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare
anche  la  copertura  dei  costi  sostenuti,  ivi  compresi gli oneri
finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
   4. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere,  nei
limiti  e  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione vigente, a
prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le  condizioni  di
equilibrio di bilancio su scala pluriennnale.
                  Art. 8 - Doveri di informazione.
   1.  L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni
essenziali per  assicurare  la  partecipazione  degli  studenti,  dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
   2. L'Universita' provvede alla organizzazione delle informazioni e
dei  dati  a  sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere
informatico, atti a  facilitarne  l'accesso  e  la  fruizione,  anche
presso  le  strutture didattiche e di ricerca con le modalita' di cui
all'apposito regolamento.
   3.  L'Universita'  provvede  alla  pubblicazione  di un bollettino
ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni  e
i  decreti  secondo  quanto  disposto  dal  presente  statuto  e  dal
regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
   4. L'Universita' cura inoltre una pubblicazione periodica mediante
la quale  informa  su  tutto  cio'  che  riguarda  l'attivita'  e  il
funzionamento   dell'Universita',   ivi  comprese  le  sue  relazioni
esterne.
   5. Essa utilizza  altresi',  in  connessione  con  altri  soggetti
pubblici  e  privati, gli strumenti di comunicazione, con particolare
riferimento a quelli radiotelevisivi.
              Art. 9 - Principi comuni di comportamento
   1. Il personale docente e tecnico-amministrativo  e  gli  studenti
dell'Universita'  di  Bologna  riconoscono  come  comuni  i  seguenti
principi e criteri di comportamento:
     a) osservanza  del  presente  statuto  e  impegno  personale  ad
operare per la sua attuazione;
    b)   cooperazione   in  materia  di  attivita'  scientifica,  con
particolare   riguardo   alla   circolazione   delle    informazioni,
all'accesso  ai  dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilita'
delle relazioni instaurate con altre Universita' o centri di  ricerca
nazionali  o  stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti
dai caratteri della ricerca;
     c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione
in materia di organizzazione della  attivita'  didattica,  anche  con
riguardo  alle modalita' stabilite dall'art. 19 del presente statuto,
e disponibilita'  alla  piu'  equilibrata  distribuzione  del  carico
didattico;
    d) concorso alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese
disponibili  dall'Universita'  e  alla  piu'  efficace erogazione dei
servizi forniti dalla medesima;
     e) rispetto reciproco tra docenti, studenti e personale tecnico-
amministrativo,   come   richiesto    dalla    comune    appartenenza
all'istituzione  universitaria  e alla funzione che essa svolge nella
societa';
    f) rispetto dei luoghi, delle strutture  e  dei  beni  in  genere
destinati  dall'Ateneo  all'attivita'  didattica  e  di ricerca ed ai
servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro;
     g) disponibilita' a mantenere all'interno  dell'Ateneo  mediante
gli  organismi  di cui all'art. 46, salvo motivate ragioni contrarie,
le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere
scientifico e didattico che assumano  carattere  di  interesse  e  di
utilita' per l'istituzione universitaria;
    h) esplicito richiamo anche nelle attivita' extra-accademiche del
ruolo  ricoperto  nell'Universita' e, quando se ne dia il caso, della
utilizzazione delle strutture universitarie.
   2. Ai principi  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  precedente  e'
assicurata dall'Universita' una adeguata diffusione.
              Art. 10 - Attivita' culturali e sportive
   1. L'Universita' promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle
norme  sul  diritto  allo  studio, le attivita' culturali, sportive e
ricreative degli studenti e del  personale  universitario  attraverso
apposite  forme  organizzative  rappresentative, convenzionandosi con
gli enti pubblici e privati, nonche'  le  associazioni,  operanti  in
tali ambiti.
                               Capo II
                           FONTI NORMATIVE
                   Art. 11 - Statuto di autonomia
   1.  Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16
della legge n. 168/1989 ed e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'Universita' di Bologna secondo i  principi  dell'art.  33  della
Costituzione  cosi'  come  specificati dalle disposizioni legislative
vigenti in tema di ordinamento universitario.
   2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono
applicabili le norme  legislative  in  vigore  disciplinanti  profili
dell'ordinamento  universitario  che  non  formino  specifico oggetto
dello statuto o di  regolamenti  ivi  previsti,  ne'  siano  comunque
incompatibili con lo statuto stesso.
   3.  La  revisione dello statuto e' operata dal senato accademico e
dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, a  maggioranza
assoluta dei componenti.
                   Art. 12 - Regolamenti di Ateneo
   1.  I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta,
su proposta della giunta:
    dal  consiglio  di  amministrazione,  per   quanto   attiene   al
regolamento   per   l'amministrazione,  finanza  e  contabilita';  al
regolamento di organizzazione; al  regolamento  di  attuazione  della
legge  n.  241/1990  e  negli altri casi espressamente previsti dalla
legge;
    dal  senato  accademico,  per  quanto  riguarda  il   regolamento
didattico,   il   regolamento  quadro  in  materia  di  tutorato,  il
regolamento studenti e in tutte le  altre  ipotesi  in  cui  non  sia
specificato l'organo competente.
   2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata
dall'art.  6.9  della legge n. 168/1989, sono emanati con decreto del
rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno  successivo  alla
loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.
                Art. 13 - Regolamenti delle strutture
   1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate
di  autonomia  normativa  in base al presente statuto, sono approvati
dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
   2. I regolamenti sono emanati  con  decreto  del  rettore,  previo
esame  del  senato  accademico  o  del  consiglio di amministrazione,
secondo  le  rispettive  competenze;  essi  entrano  in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non
sia diversamente stabilito.
   3.   Entro   trenta   giorni   dalla  comunicazione,  su  conforme
deliberazione   del   senato   accademico   o   del   consiglio    di
amministrazione,  il  rettore puo' richiedere con atto specificamente
motivato il riesame del regolamento al consiglio della struttura  che
lo ha adottato.
   4.  Il  regolamento,  se  riapprovato  a  maggioranza assoluta dei
componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova  comunicazione,
salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di
legge  o  dello  statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico
del bilancio universitario senza indicazione della disponibilita' dei
mezzi necessari per farvi fronte.
                              PARTE II
            STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
                               Capo I
                              STRUTTURE
                Art. 14 - Strutture dell'Universita'
   1.  L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in
strutture di servizio centrali e periferiche.
   2.  Le  strutture  di  servizio  centrali   e   periferiche   sono
disciplinate nella parte quarta del presente statuto.
   3.  Fatte  salve  le  disposizioni di legge, con apposita delibera
degli organi accademici competenti, altre strutture  potranno  essere
costituite  o  conservate  nei casi in cui si dimostri, con specifica
motivazione e verifiche periodiche,  che  le  attivita'  e  finalita'
previste  non  possono essere attuate dalle strutture di cui al primo
comma del presente articolo.
            Art. 15 - Strutture didattiche e scientifiche
   1. Le strutture didattiche sono le facolta' che a  loro  volta  si
articolano  in corsi di studio, quali i corsi di laurea e di diploma.
Le strutture di ricerca sono  i  dipartimenti  e,  nell'ambito  delle
facolta', gli istituti.
   2.  Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita'
di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera'  i
dipartimenti  che,  unitamente agli istituti della facolta', dovranno
fornire il supporto scientifico e organizzativo  alle  attivita'  dei
singoli corsi di studio.
                         Art. 16 - Facolta'
   1.   Le   facolta'   dell'Ateneo   sono   quelle  stabilite  dalle
disposizioni  vigenti  e  dal  piano  di  svi'luppo  dell'Ateneo   in
conformita'  a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e
dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge n.
245/1990. Il regolamento didattico riporta  l'elenco  delle  facolta'
con  i  rispettivi  regolamenti,  approvati ai sensi dell'art. 13 del
presente statuto. Le modifiche  apportate  al  regolamento  didattico
riguardanti l'istituzione, la modifica o la soppressione dei corsi di
studio  comportano  di  diritto  l'adeguamento della tabella allegata
allo statuto (Allegato 1).
   2. Ogni facolta' corrisponde di norma  a  un  definito  ambito  di
settori  scientifico-disciplinari,  anche  con  riguardo  ai connessi
profili professionali.
   3.  Le  facolta'  hanno  il  compito  primario  di  organizzare  e
coordinare  l'attivita'  didattica  dei corsi di studio e degli altri
corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i  relativi  regolamenti
anche su proposta della commissione didattica della facolta'.
   4.  Le  facolta'  si  articolano in corsi di studio secondo quanto
previsto  dal  regolamento   didattico   di   Ateneo.   Il   medesimo
regolamento,  oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli
dei  corsi  di  studio,  stabilisce  quali  funzioni  debbano  essere
necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
   5.  Le  facolta'  provvedono  a  formulare  i piani pluriennali di
sviluppo, sentiti i corsi di studio e i dipartimenti  interessati,  e
ad avanzare le relative richieste di posti.
   6. Le facolta', sentiti i pareri dei consigli di corso di studio e
dei  dipartimenti  interessati  secondo  le  modalita'  stabilite dal
regolamento di Ateneo, provvedono alla  utilizzazione  dei  posti  di
professore  e  di  ricercatore  di  ruolo loro assegnati. Le relative
deliberazioni  sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei
presenti.
   7. Le facolta' provvedono ad assicurare la copertura di tutti  gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche,
d'intesa  con  i  consigli  dei  corsi di studio e con la commissione
didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa  ripartizione
dei carichi didattici.
   8.  Le facolta' svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati
dalla legge e dal presente statuto.
                          Art. 17 - Preside
   1. Il preside rappresenta  la  facolta',  convoca  e  presiede  il
consiglio  di  facolta'  e  ne  attua  le  deliberazioni.  Spetta  in
particolare al preside:
     a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte  le  attivita'
didattiche  e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando
ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
     b)  presentare  la  relazione  annuale,  di  cui   all'art.19.2,
sull'andamento  delle  attivita'  didattiche  sulla  base  di  quanto
predisposto dai consigli dei corsi di studio;
     c) partecipare alle sedute del senato accademico  ed  esercitare
tutte    le    altre   attribuzioni   demandategli   dall'ordinamento
universitario, dallo statuto e dal regolamento.
   2. Il preside viene eletto tra i professori di  prima  fascia  dal
consiglio di facolta' nella composizione di cui all'art. 18.1.
   3.  Il  preside  e'  eletto  a  scrutinio  segreto,  a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in  caso  di
mancata  elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che
abbiano riportato il maggior numero  di  voti  nell'ultima  votazione
risultando  eletto,  in caso di parita', il piu' anziano in ruolo, e,
in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.  Le  ulteriori
modalita'   riguardanti   l'elezione  sono  fissate  dal  regolamento
didattico di Ateneo.
   4. Il preside  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile  una  sola  volta. La carica di preside e' incompatibile
con quella di rettore, presidente di corso di  studio,  direttore  di
struttura scientifica e membro del consiglio di amministrazione.
   5.  Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un
vice-preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce  in
tutte   le  funzioni  previste  dalla  legge,  dallo  statuto  e  dai
regolamenti.
                   Art. 18 - Consiglio di facolta'
   1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo  e
fuori  ruolo  della  facolta',  da una rappresentanza dei ricercatori
universitari confermati e  assistenti  di  ruolo  della  facolta'  in
numero  pari  a  un  quarto  dei  professori  di ruolo e comunque non
inferiore a tre, da una rappresentanza  degli  studenti  iscritti  in
numero  non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione
al numero degli iscritti, e comunque pari  al  numero  dei  corsi  di
laurea  e  non  superiore  ad  un  quarto  dei professori di ruolo. I
professori fuori ruolo non  concorrono  alla  formazione  del  numero
legale.
   2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con
voto  consultivo i professori incaricati di insegnamento nei corsi di
studio, secondo quanto previsto dal regolamento di facolta'.
   3. Le chiamate e le altre questioni  attinenti  alle  persone  dei
docenti  di  prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate
dal consiglio di facolta' nella  composizione  limitata  alla  fascia
corrispondente e a quelle superiori.
   4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un
consiglio  di  presidenza  il  quale, oltre a compiti istruttori e di
coordinamento, puo' esercitare a titolo di delega specifiche funzioni
del consiglio di facolta', escluse quelle di cui al  precedente  art.
16  commi  3, 5, 6 e 7 e quelle attribuite espressamente al consiglio
di facolta' dall'art. 19.2 del presente statuto.
             Art. 19 - Commissione didattica di facolta'
   1. Presso ogni facolta' e' istituita  una  commissione  didattica,
presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per meta' da
docenti  e  ricercatori  e per meta' da rappresentanti degli studenti
nel consiglio di facolta', con il compito di  valutare,  in  base  al
precedente  art.  3,  l'efficacia dell'organizzazione didattica anche
con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di stu-
dio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e  servizi  di
segreteria,  nonche'  il  funzionamento  dei  servizi di tutorato. La
composizione e il funzionamento della commissione  sono  disciplinati
dal regolamento didattico di facolta' tenendo conto dei vari corsi di
studio.
   2.  La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di
iniziativa  nei  confronti  del   consiglio   di   facolta';   redige
annualmente   una  relazione  sullo  stato  dell'attivita'  didattica
formulando proposte idonee a  superare  eventuali  inconvenienti.  La
predetta   relazione,  comprensiva  anche  delle  eventuali  opinioni
dissenzienti,  va  presentata  al  preside  entro  il  31  luglio   e
obbligatoriamente  discussa  dal  consiglio  di  facolta' entro il 31
ottobre.
               Art. 20 - Consiglio di corsi di studio
   1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai
professori  di  ruolo,  dagli  altri  professori  ufficiali   e   dai
ricercatori  afferenti  a  norma  del  regolamento  di facolta' - che
potra' prevedere  anche  la  partecipazione  del  personale  tecnico-
amministrativo - al corso di studio, dagli studenti del corso di stu-
dio  eletti  come  rappresentanti  in  consiglio di facolta' e da una
rappresentanza  di  altri  studenti  del  corso  di  studio,  secondo
modalita' definite dal regolamento di facolta'.
   2. Il presidente del consiglio di corso di studio viene eletto dal
consiglio  stesso fra i professori di ruolo che ne fanno parte, e che
sono nello stesso tempo incardinati  nella  facolta',  con  modalita'
definite dal regolamento di facolta'.
   3.  I  consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere
alla organizzazione della didattica, all'approvazione  dei  piani  di
studio e alla costituzione delle commissioni di verifica del profitto
degli  studenti  e dell'esame di laurea o diploma, come stabilito dal
regolamento di facolta' in relazione all'art. 11.2,  della  legge  n.
341.   Essi   inoltre  formulano  proposte  per  la  copertura  degli
insegnamenti vacanti  e  per  l'espletamento  delle  altre  attivita'
didattiche.  Svolgono  gli  altri compiti previsti dal regolamento di
facolta'.
   4.  I  consigli  dei  corsi di studio possono inoltre formulare al
consiglio di  facolta'  proposte  in  ordine  ai  piani  di  sviluppo
dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e
ricercatore.
                       Art. 21 - Dipartimenti
   1.  I  dipartimenti  promuovono  e  coordinano,  di norma tra piu'
facolta', le attivita' di ricerca di uno o piu' settori  disciplinari
omogenei  per  finalita'  o  per  metodi  di  ricerca.  Essi  inoltre
collaborano all'attivita' didattica con le facolta' e i corsi di stu-
dio mettendo a disposizione le proprie risorse umane  e  strumentali,
al  fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti
delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
  2. Formulano le richieste di posti di ruolo docente e  ricercatore,
che  vengono  trasmesse alle facolta' sulla base di un circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' la  facolta'  le  coordini
con le esigenze didattiche.
   3.  Propongono alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai
settori disciplinari e sono tenuti a redigere  un  parere  articolato
sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facolta'.
   4.   Esprimono,   nei   settori   di   loro   competenza,   pareri
sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facolta' e
svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni leg-
islative e regolamentari.
   5. I dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di  personale  e
di  risorse  finanziarie  al  consiglio  di  amministrazione  che  le
valutera'  tenendo  conto  dell'attivita'   di   ricerca   svolta   e
programmata  e  dei  servizi  effettivamente offerti di supporto alla
didattica.
                  Art. 22 - Organi del dipartimento
   1. Sono organi del dipartimento:
    il consiglio di dipartimento;
    il direttore;
    la giunta.
   2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i  docenti  e
ricercatori  afferenti  al  dipartimento,  da  una rappresentanza del
personale  tecnico-amministrativo  e  da   una   rappresentanza   dei
dottorandi  e  degli  studenti  secondo  le  modalita'  stabilite dai
regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne
fa parte di diritto con voto consultivo.
   3. Il direttore e' di norma un professore  ordinario,  eletto  dal
consiglio.
   4.  La  giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a
titolo di delega funzioni deliberative secondo  quanto  disposto  dal
consiglio  di  dipartimento  in  conformita'  alle  norme del proprio
regolamento.
   5. La giunta e' formata  da  un  numero  i  membri  stabilito  dal
regolamento,  ed e' composta per un terzo da professori ordinari, per
un terzo da professori associati, per un terzo dai ricercatori, oltre
che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo,
e   da   un   eventuale   rappresentante   del   personale   tecnico-
amministrativo.  L'elezione  dei  componenti della giunta avviene con
voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
                         Art. 23 - Istituti
   1.  Gli  istituti,  ordinati  in  conformita'  delle  prescrizioni
dettate  dall'art.  24  del  presente  statuto,  svolgono   attivita'
didattica  e  di  ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo
comma, della legge n. 382/1980.
                  Art. 24 - Riordino degli istituti
   1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto  gli
istituti  esistenti nell'Ateneo che non confluiscano in una struttura
dipartimentale conformano il proprio ordinamento,  anche  per  quanto
attiene  ai  requisiti di eleggibilita' del direttore, alle modalita'
di elezione e alla  durata  del  relativo  mandato,  non  rinnovabile
consecutivamente per piu' di una volta, nonche' alla composizione del
consiglio,  a  quanto disposto in materia per i corrispondenti organi
del dipartimento.
   2. Gli  istituti  cui  afferiscano  docenti  di  ruolo  in  numero
inferiore  a  dieci, pur mantenendo la propria individualita' ad ogni
altro  effetto,  sono  tenuti  ad  aggregarsi  in  unita'  complesse,
corrispondenti  ad aree culturali omogenee o connesse, ai fini di una
gestione unitaria della amministrazione  e  delle  risorse  pubbliche
disponibili  nonche'  delle  relazioni  con  gli  organi  di  governo
dell'Ateneo. Le modalita' di aggregazione, che  dovranno  raggiungere
l'obiettivo di rendere piu' funzionali ed omogenee tutte le strutture
di  ricerca,  sono  disciplinate  dal  regolamento di cui all'art. 25
dello statuto. Sono in ogni caso disattivati, entro il termine di cui
al primo comma del presente articolo, gli  istituti  cui  afferiscano
meno di cinque professori di ruolo.
   3.  Le  relazioni tra istituti all'interno delle unita' complesse,
con   specifico   riguardo   alla   rappresentanza   nei    confronti
dell'amministrazione,  alla  formazione e approvazione del bilancio e
alle  responsabilita'  concernenti  la  gestione  della  spesa,  sono
disciplinate  dal  regolamento  di  organizzazione  di  Ateneo e, per
quanto non previsto, da appositi regolamenti.
   4. Trascorso il  biennio  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo il rettore, previo formale invito, dispone entro sei mesi la
disattivazione   degli   istituti  il  cui  ordinamento  non  risulti
interamente  conforme  alle  prescrizioni   dello   statuto   e   del
regolamento  di  cui  all'art. 25, procedendo a destinare le relative
dotazioni di mezzi e di  personale  non  docente  alle  strutture  di
ricerca istituite nell'aree disciplinari corrispondenti o connesse.
   5. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.
          Art. 25 - Requisiti quantitativi per le strutture
   1.  Il  regolamento  di  Ateneo deve prevedere il numero minimo di
docenti per l'aggregazione degli istituti in unita' complesse, e  per
la  loro disciplina gestionale, per la costituzione dei dipartimenti,
per il mantenimento dei dipartimenti  e  degli  istituti  nonche'  le
modalita'  per  la  loro motivata disattivazione nel caso in cui, una
volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.
                      Art. 26 - Sedi decentrate
   1. Il regolamento di' organizzazione  dell'Ateneo  puo'  stabilire
forme  speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi
decentrate dell'Universita' di Bologna.
                               Capo II
                              ATTIVITA'
                  Art. 27 - Attivita' universitaria
   1.   L'attivita'   universitaria  e'  costituita  anzitutto  dalle
istituzionali funzioni di insegnamento e  di  ricerca,  nonche',  ove
necessario  per  il  miglior espletamento delle predette funzioni, da
attivita' di consulenza, di certificazione e pratico-professionali, e
da  attivita'  assistenziali  in  quanto  direttamente  riferibili  -
nell'ambito   delle   strutture   definite  dal  presente  statuto  -
all'attivita' di ricerca e di insegnamento.
   2. L'attivita' universitaria complessivamente  svolta  rappresenta
un  elemento  necessario  di valutazione nella ripartizione di spazi,
attrezzature, personale e mezzi finanziari.
   3. Il piano pluriennale di sviluppo e  il  programma  annuale  per
l'attivita'  didattica  e scientifica, adottati dal senato accademico
ai sensi dell'art. 36.3 lettere a)  e  b),  costituiscono  necessario
riferimento  per  l'attivazione  dei  corsi  di  perfezionamento,  di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
              Art. 28 - Regolamento didattico di Ateneo
   1. Il regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto  dei  principi
generali   dei  vigenti  ordinamenti  didattici  universitari,  della
liberta' di insegnamento e delle norme che regolano  il  conferimento
del  valore  legale ai titoli di studio, detta i criteri generali per
le normative delle  singole  strutture  didattiche  e  disciplina  le
questioni riguardanti piu' facolta'.
   2.  La  disciplina  di  dettaglio  e quella di ogni altro elemento
riguardante le attivita' didattiche e' riservata ai regolamenti delle
singole strutture didattiche, che  vi  provvedono  in  conformita'  a
quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo.
                    Art. 29 - Ammissione ai corsi
   1.  L'Universita'  deve  assicurare  agli  studenti  le condizioni
necessarie per garantire l'effettivo conseguimento  degli  obbiettivi
di  formazione  culturale  e  professionale.  A  tale  fine il senato
accademico detta, in conformita' a quanto  previsto  dal  regolamento
didattico  di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di stu-
dio.
   2. L'ammissione ai corsi  universitari  dell'Ateneo  e'  a  numero
chiuso  nei  casi espressamente previsti dalla legge e, limitatamente
alla fase di avviamento, nei corsi di nuova attivazione.
   3. Negli altri casi il senato accademico, sentite le  facolta',  i
corsi  di  studio e il consiglio studentesco puo' stabilire, entro il
mese di marzo  di  ogni  anno,  con  delibera  motivata  approvata  a
maggioranza  assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni
per singoli corsi di laurea  compatibili  con  la  disponibilita'  di
personale docente e di strutture.
   4.  La  delibera  di  cui  al  comma  precedente  deve allegare le
relazioni della commissione didattica di facolta' e  le  sezioni  del
rapporto  annuale  di  gestione  riguardanti le strutture o i servizi
direttamene  incidenti  sul  funzionamento  del   corso   di   laurea
interessato.
   5.  Il  senato  accademico,  qualora  il  numero  delle domande di
iscrizione  presentate  superi  il  numero  massimo   di   iscrizioni
stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato
regionale  interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile
all'informazione  degli  interessati  e   a   sollecitare   un   piu'
equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.
                     Art. 30 - Esami di profitto
   1.  La  disciplina  delle  prove di valutazione della preparazione
degli studenti  e  la  composizione  delle  relative  commissioni  e'
riservata  al  regolamento  delle  singole  strutture  didattiche  in
conformita' alle norme generali stabilite dal  regolamento  didattico
di Ateneo.
                   Art. 31 - Dottorato di ricerca
   1.  L'Universita'  di  Bologna  istituisce ed organizza i corsi di
dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento  con
un   regolamento   che   prevede,  in  ogni  caso,  un  organismo  di
coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede  amministrativa
nell'Universita' di Bologna.
                Art. 32 - Scuole di specializzazione
   1.   L'attivita'   di  specializzazione  e'  compito  primario  ed
esclusivo dell'Universita'.
   2. Le scuole di specializzazione sono  istituite,  in  conformita'
alle  disposizioni  legislative  e  comunitarie  vigenti, su proposta
delle  facolta'  o  dei  dipartimenti  interessati  con  decreto  del
rettore,  in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo
previsto dall'art. 36.3,
lettera a), del  presente  statuto,  su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione  sentito  il  senato  accademico  e  svolgono la loro
attivita' con autonomia  didattica,  organizzativa  e  contabile  nei
limiti  della  legislazione  vigente  e  delle disposizioni di cui al
presente statuto.
   3. La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico
per  quanto  concerne  gli  aspetti  didattici  e  dal  consiglio  di
amministrazione  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione, finanza e contabilita',  per  i  restanti  aspetti
organizzativi e contabili.
   4.  Sono  organi  della  scuola  il direttore e il consiglio della
scuola. Il direttore ha la responsabilita'  del  funzionamento  della
scuola;  e'  eletto  dal  consiglio  della scuola fra i professori di
prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed
e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   5. Il consiglio della scuola e' composto da tutti  i  titolari  di
insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una
rappresentanza  degli  specializzandi,  uno  per  ogni anno di corso,
eletti  secondo  quanto  disposto  dall'art.  99  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 382/1980.
   6.  Ai  titolari  di  insegnamento  che svolgono la loro attivita'
nell'ambito delle scuole al di fuori del  monte  ore  previsto  dalla
normativa  vigente  puo'  essere  corrisposto, compatibilmente con le
disponibilita' di bilancio dell'Ateneo, un  compenso  orario  secondo
criteri annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.
                              PARTE III
                          ORGANI DI ATENEO
                     Art. 33 - Organi di Ateneo
   1.  Gli  organi  di  governo  dell'Universita' sono il rettore, il
senato accademico, il consiglio  di  amministrazione.  Sono  altresi'
organi dell'Ateneo la giunta di Ateneo, il consiglio studentesco e il
difensore civico.
                          Art. 34 - Rettore
   1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge.
   Spetta al rettore:
     a)  convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di
amministrazione e la  giunta  d'Ateneo,  curando  l'esecuzione  delle
rispettive deliberazioni;
     b)  vigilare  su  tutte  le  strutture  e i servizi dell'Ateneo,
impartendo  le  opportune  direttive  per  il  buon  andamento  delle
attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento
universitario,  e  adottando  criteri  organizzativi atti a garantire
l'individuazione delle responsabilita';
     c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
     d)  esercitare  l'autorita'  disciplinare  nei   confronti   del
personale di ogni categoria;
     e)  stipulare  le  convenzioni tra Universita' e amministrazioni
pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
     f) emanare lo statuto e i regolamenti  e  curarne  l'inserimento
nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
     g)  presentare  all'inizio di ogni anno accademico una relazione
pubblica sullo stato dell'Ateneo;
     h) presentare  al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;
     i)  esercitare  ogni  altra  attribuzione  che gli sia demandata
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
   In caso di necessita' ed indifferibile  urgenza  puo'  assumere  i
necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di
amministrazione e del senato accademico riferendone, per la ratifica,
nella seduta immediatamente successiva.
   2. Il rettore delega di norma alla giunta di Ateneo l'esercizio di
proprie funzioni nelle seguenti materie:
    assegnazione spazi e risorse edilizie;
    diritto allo studio;
    strutture o sedi decentrate;
    rapporti con altre Universita' e istituzioni di ricerca.
   3.  Il  rettore  designa  un  prorettore  vicario,  scelto  fra  i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia.   Il   prorettore   vicario
sostituisce  il  rettore  in  ogni  sua funzione in caso di assenza o
impedimento. Il prorettore vicario e' membro di diritto del consiglio
di amministrazione e della giunta d'Ateneo  e  puo'  partecipare,  se
richiesto  dal  rettore,  alle  sedute  del  senato  accademico senza
diritto di voto.
   4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia,
a tempo pieno, dura in carica quattro  anni  accademici  e  non  puo'
essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
   L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
     a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
     b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta'.
   5.  La  convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o, in caso di sua assenza o  impedimento,  dal  professore  di  prima
fascia  che  lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni
prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta
giorni prima della scadenza del mandato del rettore  in  carica.  Nel
caso  di  anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra
il trentesimo e il novantesimo  giorno  successivo  alla  data  della
cessazione.
   6.  Il  rettore  nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza
assoluta dei votanti che costituiscano almeno la meta' piu' uno degli
aventi diritto. In caso di mancata  elezione  si  procedera'  con  il
sistema   del  ballottaggio  fra  i  due  candidati  che  nell'ultima
votazione abbiano riportato il maggior numero di  voti.  In  caso  di
parita',  risulta  eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' nel
ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore  parita',
quello con maggiore anzianita' anagrafica.
   7.  Il  candidato  che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato   eletto   dal   decano,   e'   nominato   dal    Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ed entra
in carica all'inizio dell'anno accademico.  Nel  caso  di  anticipata
cessazione,  assume  la  carica  all'atto della proclamazione. In tal
caso il rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno  accademico
successivo al compimento del quadriennio.
                      Art. 35 - Giunta d'Ateneo
   1.  Il  rettore presiede la giunta d'Ateneo composta da sei membri
designati su  proposta  del  rettore  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  tra  i propri componenti, nonche' dal
prorettore vicario e dal direttore amministrativo.
   2. Alle riunioni della giunta di Ateneo partecipa,  senza  diritto
di  voto,  uno  studente  designato  in  qualita'  di osservatore dal
consiglio studentesco.
   3.  Il  rettore,  il  senato  accademico   e   il   consiglio   di
amministrazione,  ai sensi rispettivamente degli articoli 34.2, 36.5,
37.3,  possono  delegare   alla   giunta   l'esercizio   di   proprie
attribuzioni.
   Spettano alla giunta d'Ateneo poteri di proposta in merito a:
     a) regolamenti di Ateneo;
     b) piante organiche del personale docente e non docente;
     c) piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
     d) ripartizione dei contributi per biblioteche e laboratori;
     e) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca.
   4.  La  presidenza  delle  commissioni  permanenti,  con  funzioni
istruttorie e di vigilanza nei  settori  bilancio  e  programmazione,
edilizia  e  spazi, personale tecnico amministrativo, e' riservata ai
componenti della giunta membri del consiglio di  amministrazione;  la
presidenza delle commissioni permanenti, con funzioni istruttorie nei
settori ricerca scientifica, studenti e diritto allo studio, rapporti
con  altre  universita'  e  istituzioni  di  ricerca, e' riservata ai
componenti della giunta membri del  senato  accademico.  Le  restanti
modalita'   relative  alla  composizione  e  al  funzionamento  delle
commissioni  permanenti  con  funzioni  istruttorie  sono   stabilite
dall'apposito  regolamento,  approvato  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
   5. Il presidente  della  commissione  per  il  personale  tecnico-
amministrativo,  nella  quale  dovranno  comunque  essere compresi il
direttore amministrativo o  un  suo  delegato,  rappresentanti  delle
strutture didattiche e scientifiche nonche' del personale non docente
dei  servizi  centrali  e  dei  consigli di dipartimento, presiede la
commissione per la negoziazione decentrata prevista  dall'ordinamento
vigente.  Alla  medesima  commissione  sono  riconosciuti  poteri  di
iniziativa  e  di  consultazione,  a  titolo   facoltativo,   per   i
provvedimenti  a  contenuto  generale  in materia di organizzazione e
gestione del personale.
   6.  La  giunta  di  Ateneo  presenta  al  senato  accademico  e al
consiglio di amministrazione  in  seduta  congiunta  la  proposta  di
bilancio  preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi
generali e le  scelte  di  bilancio  con  particolare  riguardo  alla
relazione  intercorrente  tra  la  proposta  e  il  piano di sviluppo
dell'Ateneo nonche' i risultati di gestione conseguiti nell'esercizio
precedente, rappresentati dal  rapporto  annuale  previsto  dall'art.
49.5 del presente statuto.
   7.  Della relazione tra progetto di bilancio preventivo e rapporto
annuale di gestione va effettuato espresso e motivato riferimento  in
tutti  i  casi  in  cui  la  proposta  della giunta di Ateneo preveda
l'aumento dei contributi a carico degli studenti.
   8. La convocazione e l'ordine  del  giorno  delle  riunioni  della
giunta  di  Ateneo  devono  essere  affissi, con almeno tre giorni di
anticipo,   in   apposito   albo   situato   nella   sede    centrale
dell'Universita'.  I  verbali  delle  riunioni,  redatti  a  cura del
direttore amministrativo o di un funzionario da  lui  delegato,  sono
pubblici  e  devono  essere  sollecitamente  trasmessi agli organi di
governo dell'Ateneo.
                     Art. 36 - Senato accademico
   1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione e al coordinamento delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
strutture didattiche e scientifiche.
   Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore  ed  e'
composto da:
     a) il rettore;
     b)  i  presidi  delle  facolta'  presenti  nell'Ateneo, anche in
rappresentanza degli istituti;
     c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio,  delle  grandi
aggregazioni    scientifico    disciplinari   presenti   nell'Ateneo.
L'elettorato attivo e passivo spetta ai  professori  di  ruolo  e  ai
ricercatori  confermati.  La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i
direttori di dipartimento.
   2. Ai fini di cui  alla  lettera  c)  del  comma  precedente  sono
eletti, per ciascuna delle sei aggregazioni scientifico-disciplinari,
due  rappresentanti  dei  quali  almeno uno scelto tra i direttori di
dipartimento. Le sei aggregazioni corrispondono alle seguenti aree:
     a) scienze matematiche, fisiche, chimiche;
     b) scienze biologiche, geologiche, agrarie;
     c) scienze ingegneristiche;
     d) scienze mediche e medico-veterinarie;
     e) scienze umanistiche.
     f) scienze giuridiche, politologiche, economiche.
   3. Spetta in particolare al senato accademico:
     a)   elaborare   e   approvare,   sentito   il   consiglio    di
amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo
conto   delle  indicazioni  avanzate  dalle  strutture  didattiche  e
scientifiche;
     b) predisporre e  approvare,  prima  dell'inizio  di  ogni  anno
accademico,   il   programma  annuale  per  l'attivita'  didattica  e
scientifica sulla base del piano  pluriennale  di  sviluppo  e  degli
indirizzi formulati dal rettore;
     c)  determinare  i  criteri  per  la distribuzione del personale
docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
     d)  promuovere  specifiche  iniziative  atte  a   stabilire   un
equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione;
     e)   avanzare  proposte  al  consiglio  di  amministrazione  per
l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo  alle  strutture
didattiche e di ricerca;
     f)  approvare  il  regolamento  degli  studenti, e i regolamenti
interni approvati dalle strutture didattiche e di ricerca;
     g) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla
giunta di Ateneo;
     h) avanzare al consiglio  di  amministrazione  proposte  per  la
ripartizione dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;
     i)  esprimere  parere  sul regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
     l) elaborare le relazioni sull'attivita' didattica e scientifica
dell'Ateneo;
     m)  determinare  i  criteri  per  l'attuazione   dei   programmi
nazionali e internazionali di cooperazione.
   4.  Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno una volta ogni due mesi e, in  via  straordinaria,  quando  ne
faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.
   5.  Il  senato  accademico,  con  le modalita' di cui alla disp. I
della parte  V  del  presente  statuto,  puo'  delegare  alla  giunta
d'Ateneo  l'esercizio  di  proprie attribuzioni salvo quanto previsto
dalle lettere a), c), d), f),  g),  i)  e  m)  del  primo  comma  del
presente articolo, nonche' b) limitatamente all'approvazione.
   6.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa,  con  voto
consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita  anche  le
funzioni di segretario.
               Art. 37 - Consiglio di amministrazione
   1.    Il   consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
amministrativa, finanziaria e  patrimoniale  dell'Ateneo.  Spetta  in
particolare al consiglio di amministrazione:
     a)  definire  e attuare, sentito il senato accademico, i criteri
per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale  tecnico
e amministrativo;
     b)  approvare  prima  dell'inizio di ogni anno accademico, sulla
base del piano pluriennale di sviluppo e  degli  indirizzi  formulati
dal rettore, il programma annuale di attivita' dell'Ateneo per quanto
riguarda  l'acquisizione  delle  risorse  e la migliore utilizzazione
delle strutture esistenti;
     c) approvare, sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione  e il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e
la finanza d'Ateneo;
     d) approvare il regolamento di organizzazione d'Ateneo;
     e)  approvare  il  conto  consuntivo  e  i  regolamenti  per  il
personale tecnico e amministrativo;
     f)  predisporre,  in  conformita' ai criteri formulati dal piano
pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo  e
approvare i relativi interventi attuativi;
     g)  deliberare  su  proposta della giunta di Ateneo e sentito il
senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
     h) esprimere parere sugli atti del senato accademico concernenti
la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;
     i)  approvare,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  35.7, i
provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
     l) approvare i  programmi  di  attivita'  dei  dirigenti  e  dei
responsabili delle strutture di cui all'art. 44.5;
     m)  attribuire  e revocare le funzioni dirigenziali o assimilate
di cui agli articoli 44.1 e 45.4.
   2. Il consiglio di amministrazione e' convocato  dal  rettore,  in
via   ordinaria,   almeno   una   volta  ogni  due  mesi  e,  in  via
straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto  dei  suoi
membri.
   3.  Il  consiglio di amministrazione, con le modalita' di cui alla
disp. I, parte V, del presente statuto,  puo'  delegare  alla  giunta
d'Ateneo  l'esercizio  di  proprie attribuzioni salvo quanto previsto
alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente alla  approvazione  del
piano  di sviluppo edilizio, g), i) e m) del primo comma del presente
articolo.
   4. Con le medesime modalita' il consiglio puo' inoltre delegare ai
dirigenti e ai responsabili di settore, in materie specificamente de-
terminate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo
svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze  loro
attribuite dalla normativa vigente.
   5.  Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione
sono  stabilite  da  apposito  regolamento  approvato  a  maggioranza
assoluta dei componenti.
   6.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
     a) il rettore;
     b) il prorettore vicario;
     c) il direttore amministrativo;
     d) quattro rappresentanti  dei  professori  di  ruolo  di  prima
fascia;
     e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
     f) due rappresentanti dei ricercatori e gli assistenti del ruolo
ad esaurimento;
     g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
     h)  sei  rappresentanti  degli  studenti designati dal consiglio
studentesco con voto limitato;
     i) un membro designato dalla regione Emilia-Romagna;
     l) un membro designato dal comune di Bologna;
     m) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo;
     n) un rappresentante degli enti convenzionati con  l'Ateneo  per
il funzionamento delle sedi decentrate;
     o) puo', altresi', far parte del consiglio di amministrazione un
rappresentante  dei  soggetti privati che si impegnino a contribuire,
per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati
dal senato accademico al bilancio dell'Universita'  con  l'erogazione
di fondi non finalizzati.
   La  mancata  designazione di membri non inficia l'insediamento del
collegio.
   7. I membri di cui alle lettere i), l), n) ed o) del comma  6  del
presente   articolo   non   possono  essere  docenti  universitari  o
dipendenti dell'Ateneo.
   8.  Il  consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I
membri elettivi del  consiglio  non  possono  svolgere  piu'  di  due
mandati consecutivi.
                   Art. 38 - Consiglio studentesco
   1.  Il  consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo, ed e' composto da trenta membri di  cui
un  rappresentante  designato fra gli studenti eletti nei consigli di
facolta' per ognuna  delle  medesime,  e  i  restanti  rappresentanti
eletti  con  metodo  uninominale  in collegio unico di Ateneo secondo
modalita' definite da apposito regolamento  approvato  congiuntamente
da senato accademico e consiglio di amministrazione.
   2.  Il  consiglio  studentesco  designa,  all'interno  dei  propri
componenti,  i  rappresentanti  degli  studenti  nel   consiglio   di
amministazione,  che durano in carica quanto il consiglio studentesco
medesimo.
   3. Gli studenti eletti nel consiglio dell'azienda per  il  diritto
allo studio possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.
   4. Il consiglio studentesco e' costituito con decreto del rettore,
dura in carica due anni e puo' eleggere al proprio interno una giunta
con funzioni istruttorie e di coordinamento.
   5.  Il  consiglio  studentesco  esprime  pareri  obbligatori sulle
proposte concernenti le seguenti materie:
     a) piano di sviluppo;
     b) bilancio di Ateneo;
     c) regolamento didattico di Ateneo;
     d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
     e) interventi di attuazione del diritto allo studio.
   Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta
riguardante  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti.
   6.  Il  consiglio  studentesco  ha  il  compito di promuovere e di
gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le  rappresentanze
studentesche di altri atenei.
   7.  I  pareri  di  cui  al comma 5 si considerano acquisiti se non
adottati  entro  venti  giorni  dalla   trasmissione   al   consiglio
studentesco del testo della proposta.
   8.  Sulle  proposte  di cui al comma 5 il consiglio studentesco ha
anche poteri di iniziativa nei confronti degli organi competenti.
   9. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di  cui
alle  lettere  c),  d) ed e) dei comma 5 puo' essere sospesa una sola
volta,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici   giorni   dalla
comunicazione,   su  richiesta  motivata  del  consiglio  studentesco
approvata con il  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
presenti e comunicata senza indugio agli organi accademici.
   10.  Alle  predette  deliberazioni, salvo quelle assunte in via di
urgenza  ai  sensi  dell'art.  34.1,  ult.  cpv.,  puo'  essere  data
esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al consiglio
studentesco  o,  in  caso  di  rinvio da parte di quest'ultimo, se le
medesime deliberazioni sono riapprovate  dall'organo  competente  con
adeguata  motivazione,  e  con  la  maggioranza assoluta degli aventi
diritto per le deliberazioni assunte dal senato accademico.
   11. L'Universita' garantisce al consiglio studentesco le risorse e
le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
   12.  Non  possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.
                     Art. 39 - Difensore civico
   1. E' istituito l'ufficio  del  difensore  civico,  quale  garante
dell'imparzialita',   della   tempestivita'   e   della   correttezza
dell'attivita' dell'Universita'.
   2. Il difensore e' eletto a scrutinio segreto,  dal  consiglio  di
amministrazione, dal senato accademico e dal consiglio studentesco in
seduta   congiunta,  con  il  voto  favorevole  dei  tre  quinti  dei
componenti. La designazione deve avvenire tra persone, anche  esterne
all'Universita',   che   diano   garanzie  di  competenza  giuridico-
amministrativa e di imparzialita' ed  indipendenza  di  giudizio.  Il
regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'.
   3.  Il  difensore  civico  dura  in  carica  quattro anni e non e'
immediatamente rieleggibile. Puo'  essere  revocato,  con  le  stesse
modalita'  previste  per  la  sua elezione, per gravi motivi connessi
all'esercizio delle sue funzioni.
   4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari  allo
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  del difensore civico. Le
spese relative al funzionamento del suo ufficio  sono  a  carico  del
bilancio dell'Ateneo.
                     Art. 40 - Poteri e funzioni
   1.  Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela
di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da  abusi,
disfunzioni,  carenze  o  ritardi  imputabili  a provvedimenti, atti,
comportamenti  anche  omissivi  di  organi  e   uffici   o   singoli,
appartengano  questi  al  personale  docente o tecnico-amministrativo
dell'Universita'.  Il  regolamento   ne   disciplina   le   modalita'
d'intervento.
   2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su
istanza  dei  soggetti, singoli o associati, presentata nelle forme e
nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico  deve  sempre
fornire  una  motivata  risposta  a coloro che gli si rivolgono nelle
forme prescritte.
   3.  Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'amministrazione
universitaria  collaborano  con  il  difensore civico, fornendogli le
informazioni e la copia di tutti i provvedimenti,  atti  o  documenti
che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti, senza che
gli possa essere opposto il segreto d'ufficio.
   4.  Il  difensore civico invia annualmente alla giunta di Ateneo e
al consiglio studentesco  una  dettagliata  relazione  sull'attivita'
svolta,  corredata,  se  del  caso,  da segnalazioni e proposte. Tale
relazione viene iscritta all'  ordine  del  giorno  della  giunta  di
Ateneo  ed  e'  discussa  in  una  seduta  cui  possono  assistere  i
componenti del consiglio di amministrazione e del  senato  accademico
nonche' i membri del consiglio studentesco.
   5.  Il difensore civico puo', in ogni caso, inviare ai soggetti di
cui al comma 4, relazioni su  questioni  specifiche,  di  particolare
importanza  o  meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando
l'opportunita' di adottare appositi provvedimenti.
   6. Il difensore civico, se nel corso della sua attivita' riscontra
disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali
possa configurarsi una responsabilita' dei dipendenti,  o  se  questi
non  gli  prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue
funzioni, e' tenuto ad investire della  questione  il  rettore  e  il
direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.
   7.  Il  difensore  civico,  quando nell'esercizio dei suoi compiti
venga a conoscenza di atti o  di  fatti  che  possano  integrare  gli
estremi  dei  reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale,
come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e' tenuto a  darne
comunicazione  alla  competente  autorita'  giudiziaria  nonche' alla
giunta di Ateneo.
   8.  Il   regolamento   detta   le   ulteriori   disposizioni   per
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'ufficio  del  difensore
civico. Il regolamento relativo al difensore civico  viene  approvato
dal  consiglio  di  amministrazione,  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio studentesco riuniti in seduta  comune  con  la  maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
                              PARTE IV
               UFFICI E ORGANIZZAZIONE - DISPOSIZIONI
              SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
                              Sezione I
               UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
               Art. 41 - Formazione e professionalita'
   1.  L'Universita' promuove la crescita professionale del personale
tecnico-amministrativo. A tal  fine  definisce  piani  pluriennali  e
programmi annuali per la formazione, I'aggiornamento professionale di
tutto  il  personale  tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali
organizza  anche  direttamente  incontri,  corsi  di  preparazione  e
perfezionamento, conferenze.
                 Art. 42 - Autonomia delle strutture
   1.  Le  strutture  organizzative  centrali  e  periferiche nonche'
centri di servizio di Ateneo di  cui  al  successivo  art.  46,  sono
istituite  in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  14.3  del
presente   statuto   e   sono   disciplinate   dal   regolamento   di
organizzazione dell'Ateneo.
   2.  Il  regolamento  per l'amministrazione, finanza e contabilita'
riconosce alle strutture di cui al  comma  precedente  autonomia  che
puo' essere piena o parziale.
   3.  La  piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
accordata ai dipartimenti, ai centri di servizio di  Ateneo,  e  alle
altre  strutture, ivi comprese le unita' complesse di istituti di cui
all'art. 24.2, che siano assimilabili ai  dipartimenti  per  le  loro
peculiari caratteristiche e rilevanti dimensioni.
   4. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti
o importi determinati di spesa, e' riconosciuta per centri di servizi
di  dimensioni  piu'  limitate o a centri di spesa di diversa natura,
quali, fra l'altro, le presidenze delle facolta', gli istituti  e  le
scuole di specializzazione.
                 Art. 43 - Direttore amministrativo
   1.  Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi
centrali di Ateneo e esplica,  anche  in  relazione  agli  esiti  del
controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione
e  controllo  nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli
altri dirigenti  collaborano  con  il  direttore  amministrativo  con
compiti  di  integrazione  funzionale  per  le  strutture operanti su
ambiti connessi.
   2.  Spettano  inoltre  al direttore amministrativo, ai sensi degli
articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
     a) la stipulazione dei contratti dell'Universita' di  Bologna  e
la   sottoscrizione   delle   convenzioni  non  comprese  tra  quelle
attribuite al rettore ai sensi del precedente art. 34.1, lettera  e),
del presente statuto;
     b)  la  determinazione  dei  criteri  generali di organizzazione
degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione, nonche' gli atti di gestione del personale  tecnico-
amministrativo dell'Universita'.
                  Art. 44 - Funzioni dei dirigenti
   1.  Le  funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate
sono attribuite a tempo determinato, e con possibilita'  di  rinnovo,
dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di
adeguata  qualifica  funzionale  secondo  le  norme  vigenti  per  il
personale  tecnico-amministrativo  universitario.  Le  posizioni   di
dirigente  o  di  direttore di centro di servizi di Ateneo nonche' di
responsabile del controllo di gestione sono, di norma,  ricoperte  da
personale     di     idonea     qualifica    funzionale    dipendente
dall'amministrazione. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri
e responsabilita' dirigenziali o  equiparate  a  quelle  dirigenziali
sono   individuati   con  apposito  provvedimento  del  consiglio  di
amministrazione in conformita' ai principi stabiliti dal  regolamento
di organizzazione dell'Ateneo.
   2.  In  casi  particolari,  e  limitatamente  ai  servizi  o  alle
strutture centrali, per le quali se ne pongano vagliate ed  oggettive
esigenze  l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate
puo'  essere  ricoperto,  mediante  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato  e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per
la posizione  medesima,  con  personale  che  abbia  svolto  mansioni
dirigenziali  nella  pubblica amministrazione o in settori privati di
analoga  complessita',  conseguendo  riconosciuti   ed   apprezzabili
risultati.
   3.  Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge
e dal presente statuto ad altri organi dell'Universita', spettano  ai
dirigenti  e  ai  titolari di funzioni equiparate; limitatamente alle
materie di propria competenza:
     a)   l'emanazione    di    provvedimenti    amministrativi    di
autorizzazione,  concessione  o  analoghi il cui rilascio presupponga
accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati
dalla legge,  dallo  statuto  o  dai  regolamenti,  da  deliberazioni
adottate dagli organi dell'Universita';
     b)  gli  atti  costituenti  manifestazione  di  conoscenza  o di
giudizio quali relazioni, attestazioni, certificazioni;
     c) gli atti di gestione finanziaria, ivi  compresa  l'assunzione
di  impegni  di spesa, come specificati dal regolamento di Ateneo per
l'amministrazione e la contabilita';
     d)  gli  atti  anche  provvedimentali  meramente  esecutivi   di
precedenti provvedimenti o delibere;
     e)   ogni   altra   funzione  amministrativa  non  espressamente
riservata dalla legge o dal presente statuto agli organi di Ateneo  e
al  direttore  amministrativo  di  cui  agli  articoli  33 e 43 dello
statuto.
   4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati
e  secondo  quanto  stabilito  dal successivo art. 45 operano a norma
della legge del presente statuto e del regolamento di  organizzazione
di    Ateneo   in   condizioni   di   autonomia   e   responsabilita'
nell'organizzazione degli uffici e del lavoro  della  struttura  loro
affidata.  Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini
di  efficienza  e  di  correttezza  amministrativa  degli   obiettivi
individuati   dagli   organi   di   governo   dell'Ateneo,  alla  cui
formulazione partecipano con attivita' istruttoria e di analisi e con
autonome proposte.
   5. I dirigenti e i responsabili  delle  strutture  sono  tenuti  a
presentare  al  consiglio  di  amministrazione nei modi stabiliti dal
regolamento un programma annuale di attivita' che  deve  tradurre  in
termini  operativi  gli  obiettivi  stabiliti  dal  piano annuale per
l'attivita' didattica e scientifica di cui all'art. 36.3, lettera b),
per quanto  di  loro  competenza,  nonche'  del  piano  di  attivita'
adottato  dal  consiglio  di amministrazione ai sensi dell'art. 37.1,
lettera b).
   6. Il programma  di  attivita'  di  cui  al  comma  precedente  e'
approvato  dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il
controllo di gestione e il dirigente interessato,  e  costituisce  il
riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale.
   7.   Ai   dirigenti  e  ai  titolari  di  funzioni  equiparate  e'
riconosciuta  una  indennita'  di  funzione  a  carico  del  bilancio
dell'Universita'    annualmente    determinata   dal   consiglio   di
amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione  delle
disponibilita' finanziarie.
               Art. 45 - Responsabilita' dirigenziale
   1.   I   dirigenti  e  i  titolari  di  funzioni  equiparate  sono
responsabili dell'efficiente svolgimento  delle  attivita'  cui  sono
preposti,  con  riguardo alla generale organizzazione del personale e
dei mezzi, all'attuazione del programma annuale  di  attivita',  alla
continuita'   nello   svolgimento   delle  funzioni  ordinarie  e  al
raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
   2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad  emanare  atti
con   rilevanza  esterna  sono  responsabili  della  tempestivita'  e
regolarita' degli atti da essi emanati.
   3. Indipendentemente da eventuali  specifiche  azioni  e  sanzioni
disciplinari,   il   consiglio   di   amministrazione  puo'  revocare
anticipatamente le funzioni dirigenziali  o  equiparate  in  caso  di
gravi  irregolarita'  nell'emanazione  degli  atti  o  persistente  e
rilevante  inefficienza  nello  svolgimento  delle  attivita'  o  nel
perseguimento  degli  obiettivi  di  azione  assegnati  al settore di
attivita',  che  non  siano   riconducibili   a   ragioni   oggettive
tempestivamente  segnalate  dal dirigente, insieme ad indicazioni sul
loro superamento, in modo  da  consentire  la  predisposizione  delle
correzioni  opportune  nei  programmi  e negli strumenti previsionali
dell'amministrazione.
   4. La revoca delle funzioni  dirigenziali  e'  disposta  con  atto
motivato, previa contestazione all'interessato.
              Art. 46 - Servizi e modalita' di gestione
   1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati
all'esterno  a  imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni
gestionali ed economiche comparative.
   2.  Per  la  produzione  o  erogazione  diretta  di beni e servizi
finalizzati al supporto  dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca  o
richiesti    dalle    esigenze   dell'organizzazione   amministrativa
dell'Ateneo,  l'Universita'  puo'  costituire  appositi   centri   di
servizi, dotati di autonomia gestionale.
   3. La delibera del consiglio di amministrazione che costituisce il
centro  di servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alter-
native  disponibili,   la   valutazione   preventiva   dei   riflessi
organizzativi  di  cui  all'art. 6.2 dello statuto, e ad approvare il
relativo regolamento, specifica l'ambito di attivita' e le  relazioni
con gli organi dell'Ateneo o con le singole strutture corrispondenti,
i  requisiti  richiesti  per  la  figura del direttore, e individua i
mezzi finanziari e il personale da assegnare al centro di servizi.
   4. Il centro di servizi e'  retto,  per  la  durata  di  tre  anni
rinnovabili,  da un comitato composto di tre membri e da un direttore
che sovraintende alla gestione nominato, di norma, tra  il  personale
tecnico-amministrativo   di   grado   adeguato   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Ateneo.
   5. Il regolamento del centro di servizi puo' prevedere modalita' e
forme di utilizzazione di prestazioni anche  a  tempo  parziale  rese
disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni
sociali o da altri soggetti pubblici o privati.
   6.  L'utilizzazione  al  personale  volontario  o di prestazioni o
risorse rese disponibili per iniziativa degli  studenti  o  di  altre
organizzazioni  o  formazioni  sociali  e'  disciplinata  da apposite
convenzioni.
              Art. 47 - Sistema bibliotecario di Ateneo
   1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  cui  afferiscono   le
biblioteche  e i centri di documentazione dell'Universita' di Bologna
ha lo scopo di sviluppare  ed  organizzare  in  forme  coordinate  le
funzioni  di  acquisizione,  conservazione e fruizione del patrimonio
bibliotecario e documentale,  nonche'  il  trattamento  e  diffusione
dell'informazione bibliografica.
   2.  Il  regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce
anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce
un'articolazione del regolamento di organizzazione dell'Ateneo.
        Art. 48 - Comitato consultivo tecnico-amministrativo
   1. E' istituito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, con
il compito di garantire  una  qualificazione  tecnica  adeguata  alle
valutazioni   in  materia  di  gestione  amministrativa  e  contabile
riservate  agli   organi   di   Ateneo   e   agli   uffici   centrali
dell'amministrazione nonche' alle strutture didattiche e di ricerca e
alle loro unita' amministrative.
   2. Il comitato, composto, oltre che dal direttore amministrativo o
da  un  suo delegato, da quattro componenti di provata qualificazione
professionale, di cui almeno due scelti  tra  il  personale  tecnico-
amministrativo, e' nominato a maggioranza assoluta dei componenti dal
consiglio   di   amministrazione   che   provvede   a   disciplinarne
l'organizzazione e il funzionamento, precisando  altresi'  i  termini
entro  i  quali  i  pareri  vanno  resi e le conseguenze di eventuali
ritardi.
   3. Il parere del comitato va comunque richiesto  nei  procedimenti
relativi  ad  atti  normativi,  a  schemi  di  atti o ad atti-tipo, a
decisioni su reclami nonche' su determinate  categorie  di  contratti
indicate dall'apposito regolamento.
   4.  Il  comitato  consultivo invia al servizio per il controllo di
gestione una relazione annuale riguardante le attivita'  svolte,  gli
inconvenienti  riscontrati,  le  indicazioni  o proposte utili per il
miglioramento della gestione amministrativa.
                   Art. 49 - Controllo di gestione
   1. L'Universita', tramite la costituzione di un apposito  ufficio,
provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del
personale    tecnico-amministrativo   e   delle   risorse   edilizie,
finanziarie e di beni in attuazione a quanto  disposto  dall'art.  5,
commi 2 e 3, del presente statuto.
   2.  L'Universita'  garantisce  all'ufficio  per  il  controllo  di
gestione i mezzi e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  dei
propri compiti.
   3.  L'ufficio  per il controllo di gestione, nello svolgimento dei
propri compiti,  promuove  la  collaborazione  dei  dirigenti  e  dei
titolari  di funzioni equiparate per realizzare il piu' ampio scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
   4. All'ufficio per il controllo di  gestione  sono  in  ogni  caso
inviate,  per  le  valutazioni  di  competenza,  le relazioni annuali
predisposte dal  difensore  civico  (art.  40.4),  dalle  commissioni
didattiche  di facolta' (art. 19.2), dai centri di servizi (art. 46),
dai dirigenti o responsabili dei servizi (art.  44)  e  dal  comitato
consultivo tecnico-amministrativo (art. 48.4).
   5.  Il  rapporto  annuale  dell'ufficio controllo di gestione, che
costituisce riferimento per la relazione pubblica del  rettore  sullo
stato  dell'Ateneo  (art.  34.1,  punto  g)  e per la ripartizione di
eventuali incentivi legati alla produttivita' ed  economicita'  della
gestione,  deve  indicare  tra  l'altro,  sulla  base  di  criteri di
valutazione esplicitamente dichiarati,  il  grado  di  raggiungimento
degli  obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di
servizio, le ragioni della loro mancata o parziale realizzazione,  le
proposte  per  ovviare  alle difficolta' riscontrate e i suggerimenti
per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.
   6. Il rapporto annuale  e'  inviato  ai  componenti  degli  organi
dell'Ateneo  e  a  tutte  le  strutture didattiche, scientifiche e di
servizio.
                             Sezione II
                       RAPPORTI CON L'ESTERNO
                     Art. 50 - Criteri generali
   1. L'Universita', in  conformita'  ai  principi  dell'art.  1  del
presente  statuto,  considera  come proprio compito irrinunciabile lo
sviluppo delle relazioni con le altre universita'  e  istituzioni  di
cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti
con  le  istituzioni  pubbliche e private, con le formazioni sociali,
con le imprese e le altre forze produttive, in  quanto  strumenti  di
diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e
occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
   2.  I  rapporti  esterni  dell'Ateneo sono disciplinati e posti in
essere sulla base di  una  apposita  regolamentazione  generale  che,
tenendo  conto  della  necessita' che ogni iniziativa sia compatibile
con le attivita' istituzionali  delle  strutture  coinvolte  e  della
peculiarita'  della  prestazione  universitaria, garantisca, ai sensi
dell'art.  8  del  presente  statuto,  la   massima   trasparenza   e
conoscibilita'.
       Art. 51 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche
   1.    L'   Universita'   puo'   concludere   accordi   con   altre
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione  delle
attivita'  istituzionali  di  interesse comune, fermo restando quanto
specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
   2. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai  criteri
generali  richiamati dal precedente articolo e disciplinati dall'art.
15, della  legge  n.  241/1990,  sono  deliberati  dal  consiglio  di
amministrazione   o,   previa   autorizzazione  del  medesimo,  dalle
strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.
   3. Nel caso in cui la  regione  stabilisca  di  affidare  mediante
convenzione  all'Universita'  di Bologna la gestione degli interventi
in materia di diritto allo studio, secondo quanto disposto  dall'art.
25.1 legge n. 390/1991, l'Universita' provvedera' a:
     a)  svolgere  le  attivita' richieste affidandole ad un apposito
centro  di  servizi,  la  cui  direzione  e'  riservata  a  personale
individuato  secondo  quanto  previsto  dall'art.  44,  ai  sensi del
precedente art. 46;
     b) istituire un  apposito  organismo  a  cui  sono  riservati  i
compiti  di  indirizzo,  programmazione  e controllo e composto da un
rappresentante della regione e da un pari  numero  di  rappresentanti
degli studenti e di rappresentanti dell'Universita' designati a norma
di regolamento;
     c) disciplinare con apposito regolamento di Ateneo, approvato in
seduta  congiunta  dal  consiglio  di  amministrazione  e  dal senato
accademico, sentito il  consiglio  studentesco,  i  criteri  generali
relativi  all'erogazione  delle prestazioni e alle attribuzioni degli
organi. Restano comunque ferme le disposizioni dettate  dal  presente
statuto in materia di controllo di gestione.
            Art. 52 - Partecipazione ad organismi privati
   1.  L'Universita'  puo' partecipare a societa' o altre forme asso-
ciative  di  diritto  privato  per  lo   svolgimento   di   attivita'
strumentali  alle  attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
   2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi
generali  di  cui  all'art.  50,  e'  deliberata  dal  consiglio   di
amministrazione.
   3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai
seguenti principi:
    attestazione  del livello universitario della attivita' svolta ad
opera di un comitato scientifico composto in maggioranza  da  docenti
universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero,
la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente
riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;
    disponibilita'   delle   risorse   finanziarie   o  organizzative
richieste;
    destinazione  a  finalita'  istituzionali   dell'Universita'   di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
    espressa    previsione    patti    parasociali   a   salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali
perdite, alla quota di partecipazione.
   4.  La collaborazione dell'Universita', puo' essere costituita dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati  all'art.  2  del presente statuto e con oneri a carico del
comodatario.
   5. La  licenza  onerosa  o  gratuita  del  marchio,  a  titolo  di
locazione  o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in
ogni caso la salvaguardia  del  prestigio  dell'Ateneo,  deve  essere
oggetto   di  apposita  autorizzazione  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,   sentito   il   parere   del   senato   accademico.
L'autorizzazione  e'  in  ogni  caso  pubblicata,  per  estratto, nel
Bollettino ufficiale dell'Universita'.
   6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura del direttore amministrativo. L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.
                     Art. 53 - Centro di Ateneo
            per i rapporti con l'esterno: CRE-fondazione
   1. La gestione delle quote universitarie  di  partecipazione  agli
organismi  privati  di cui all'art. 52 e ai CRE di cui all'art. 54 e'
di norma affidata al CRE di Ateneo.
   2. La  costituzione  del  CRE  di  Ateneo,  che  assume  la  veste
giuridica  di  Fondazione,  e il relativo statuto sono deliberati dal
consiglio di amministrazione dell'Universita' su parere conforme  del
senato accademico.
   3.  Il  CRE  di Ateneo puo' assumere partecipazioni dirette con le
modalita' e in conformita' ai principi stabiliti  dall'art.  52,  per
iniziative  riguardanti  la generalita' dell'Ateneo nell'ambito delle
attivita' strumentali ai compiti didattici e di ricerca.
   4. Il bilancio del CRE e' allegato al bilancio dell'Universita'.
            Art. 54 - Centri per i rapporti con l'esterno
   1. Su proposta di una o piu' strutture didattiche  o  scientifiche
con  interessi  culturali  complementari,  puo'  essere costituito in
forma di societa' di capitali e con le modalita' di cui al precedente
articolo, un "centro per i  rapporti  con  l'esterno"  (CRE)  con  il
compito  di  promuovere  l'utilizzazione  delle  conoscenze  generate
dall'attivita' scientifica al fine di migliorare le informazioni e le
tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.
   2. Il CRE assicura la collaborazione tra strutture  universitarie,
amministrazioni  pubbliche,  imprese  e  soggetti privati che operano
nella medesima area di attivita', nelle seguenti forme:
    progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
    ricerca  applicata  e  diffusione  di  tecnologie  e  scambio  di
conoscenze tecniche;
    prestazioni  professionali  agli  enti  associati  e  a terzi nel
rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e del presente
statuto.
   3. Il bilancio del CRE deve assicurare l'equilibrio  tra  costi  e
ricavi.
  Art. 55 - Rapporti tra Universita' e Servizio sanitario nazionale
   1.  Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti
didattici,  di  ricerca  e  di  assistenza  e   per   assicurare   la
preparazione,  la  specializzazione  e l'aggiornamento permanente dei
medici, l'Universita', ove non costituisca un  apposito  policlinico,
predispone  appositi  strumenti  convenzionali  per la disciplina dei
rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia e le amministrazioni
nazionali,   regionali   e  locali  preposte  al  Servizio  sanitario
nazionale. Convenzioni per gli stessi fini  possono  essere  attivate
per le facolta' di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre
facolta' interessate.
   2.  Il  regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione, finanza e
contabilita'   puo'   prevedere   il   decentramento   di   attivita'
amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.
   3.  Per  le  medesime  finalita'  il  regolamento  di cui al comma
precedente  puo'  inoltre  prevedere,  indicandone  le  modalita'   e
stabilendone  i  limiti  anche  quantitativi,  la  costituzione di un
apposito comitato cui riconoscere peculiari  forme  di  autonomia  di
gestione contabile e di bilancio, in conformita' alle norme stabilite
dall'art.  42 del presente statuto per i centri di servizio in quanto
applicabili.
    Art. 56 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
   1. L'attribuzione del diritto di conseguire  il  brevetto  per  le
invenzioni  industriali  realizzate a seguito di attivita' di ricerca
scientifica  svolte  utilizzando,   comunque,   strutture   e   mezzi
finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle
norme di legge vigenti.
   2.  In  particolare,  il  diritto  a conseguire il brevetto spetta
all'Universita' salvo riconoscimento all'autore (o agli  autori)  del
diritto  morale  di  inventore.  All'autore e' in ogni caso dovuta la
corresponsione  di  un  equo  compenso   commisurato   all'importanza
economica dell'invenzione.
   3. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o
di  consulenza  svolte  in  esecuzione di contratti o convenzioni con
enti  pubblici  o  privati,  l'Universita'  potra'  riconoscere   nel
contratto   o  nella  convenzione  ai  terzi  contraenti  diritti  di
contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero  di  sfruttamento
dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto).
                               PARTE V
                         DISPOSIZIONI FINALI
                Disp. I - Disposizioni sulle deleghe
   1.  Nei  casi  previsti  dal  presente  statuto,  le  deleghe sono
conferite  con  delibera  approvata  a   maggioranza   assoluta   dei
componenti,  per  oggetti  definiti o materie, anche corrispondenti a
settori organici, determinate  e  per  un  tempo  che  di  norma,  in
mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica
dell'organo  delegante  o, se piu' limitata, dell'organo destinatario
della delega.
   2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento
non  puo'  compiere  atti  o  adottare  provvedimenti  inerenti  alle
funzioni  delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza,
che non siano preceduti da una apposita delibera di  revoca  adottata
con le medesime formalita' del conferimento.
   3.  Le  delibere  di  conferimento  nonche'  gli atti rettorali di
delega alla giunta o a singoli componenti della medesima  di  cui  al
precedente  art.  34.2  hanno  efficacia  con  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale dell'Universita'.
    Disp. II - Disposizioni generali sugli organi amministrativi
   1. In mancanza di espresse disposizioni legislative  o  statutarie
che  dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e
i  relativi  regolamenti  previsti  dal   presente   statuto   devono
conformarsi ai seguenti principi:
     a) la mancata designazione od elezione di componenti dell'organo
collegiale   non  impedisce  la  costituzione  del  collegio  la  cui
composizione, fino al  verificarsi  della  designazione  od  elezione
mancante,  corrisponde  a  tutti  gli  effetti,  al  numero di membri
effettivamente  designati  o  eletti  all'atto   della   costituzione
dell'organo.  La presente disposizione si applica a condizione che il
numero  di  membri  non  designati  non  sia  superiore  a  1/3   dei
componenti;
     b)  il  procedimento  di  rinnovo  deve essere completato almeno
trenta giorni prima della scadenza dell'organo.  Scaduto  il  periodo
del  mandato,  l'organo  amministrativo  gia'  in  carica esercita le
proprie attribuzioni in regime di proroga,  limitatamente  agli  atti
urgenti  e  indifferibi'li,  per un periodo di quarantacinque giorni.
Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli  organi  amministrativi
decadono;
     c)  le  dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto
del competente organo;
     d) in caso  di  assenza  o  di  impedimento  di  chi  ne  ha  la
presidenza il collegio e' presieduto dal vicepresidente, nominato dal
presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le
funzioni   di   presidente  il  componente  con  maggiore  anzianita'
accademica;
     e) l'o.d.g. e' stabilito dal  presidente  ed  e'  allegato  alla
convocazione;   la   presenza   di   deliberazioni  da  assumere  con
maggioranze  qualificate  deve  essere  espressamente   indicata   da
apposito punto dell'o.d.g.; la richiesta di inserire uno o piu' punti
all'o.d.g.   deve   essere  sottoscritta  da  almeno  un  quinto  dei
componenti del collegio;
     f) le sedute sono valide con la presenza della  meta'  piu'  uno
dei  componenti  dedotti  gli assenti giustificati e le deliberazioni
sono validamente assunte con il voto favorevole di  almeno  la  meta'
piu'  uno dei partecipanti alla votazione: in caso di parita' di voti
prevale il voto del presidente;
     g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
     h) alle sedute degli  organi  collegiali  partecipano  solo  gli
aventi  diritto:  le  sedute,  esclusi i punti all'o.d.g. riguardanti
persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza
o della maggioranza dei presenti;
     i)  la  segreteria  degli  organi  di  Ateneo  e'  affidata   al
funzionario  designato  dalla direzione amministrativa: la segreteria
dei restanti organi e' affidata a uno  dei  componenti  del  collegio
designato  dal  responsabile della struttura didattica, scientifica o
di servizio cui accede il collegio medesimo;
     l)  l'ufficio  di  componente  di  organo  collegiale  non  puo'
costituire  oggetto  di  delega  o sostituzione, ancorche' limitate a
singole sedute o a specifici atti. La predetta  disposizione  non  si
applica alle ipotesi di vicarieta' espressamente previste dalla legge
o dal presente statuto.
    2.  Eccezionalmente,  le  norme che disciplinano i singoli organi
collegiali possono ammettere, precisandone i limiti e  le  modalita',
la  possibilita'  di  sostituzione  dei  titolari  del collegio nello
svolgimento di attivita'  istruttorie  o  comunque  preliminari  alle
sedute dell'organo.
                    Disp. III - Pari opportunita'
   1.  L'Universita'  di  Bologna  istituisce un comitato per le pari
opportunita'  che  opera  per  attuare  nell'Universita'  i  principi
legislativi vigenti in materia.
     Disp. IV - Equiparazioni e precisazioni sul diritto di voto
   1.  Ai  fini  del  presente statuto nella dizione "ricercatori" si
intendono compresi anche gli "assistenti del ruolo ad esaurimento"  e
nella   dizione  "Facolta'"  si  intende  compresa  anche  la  Scuola
superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forli.
   2. Ai fini dell'elezione in senato accademico e  in  consiglio  di
facolta'  dei  rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo e'
riconosciuto a tutti i ricercatori.
                              PARTE VI
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
      Disp. I - Riordino dei centri e delle strutture esistenti
   1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto,  la
congruita'   ed   il   funzionamento  delle  strutture  didattiche  o
scientifiche non rientranti nella previsione  dell'art.  15,  nonche'
dei  centri,  sono  sottoposti  all'accertamento del requisito di cui
all'art. 14.3 del presente statuto  e  della  conformita'  al  regime
dettato dall'art. 46 in ordine ai centri di servizi.
   2.  La  mancata  emanazione entro il biennio del decreto rettorale
attestante la sussistenza dei requisiti di cui al  comma  precedente,
decreto  che potra' comunque disporre anche l'accorpamento tra centri
o modificazioni del relativo regime, comporta  la  disattivazione  di
diritto  del  centro  o  della  struttura atipica nei termini, con le
modalita' e gli effetti di cui all'art. 24.4 del presente statuto.
   3. Il decreto di cui al secondo comma  del  presente  articolo  e'
emanato  dal  rettore su richiesta del centro interessato, sentito il
parere delle strutture didattiche e scientifiche cui il centro  o  la
struttura  interessata  opera  prevalente  riferimento, su conforme e
motivata proposta di una commissione presieduta dal rettore o  da  un
suo   delegato   e   composta   di   quattro   componenti   designati
rispettivamente  dal   senato   accademico   e   dal   consiglio   di
amministrazione nel proprio seno.
             Disp. II - Entrata in vigore dello statuto
   1.  Il  presente  statuto  entra  in  vigore  il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art.  6.10  della  legge  n.
168/1989,   si   avvalga   della   facolta'   di  ricorrere  in  sede
giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di cui  al
comma precedente, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto
le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   3.   L'entrata   in  vigore  dello  statuto  comporta  l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
   Sono in particolare immediatamente efficaci le disposizioni di cui
alla disp. II, parte V, del presente statuto.
           Disp. III - Elezione del consiglio studentesco
   1. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano
espletate le  elezioni  delle  componenti  studentesche,  da  tenersi
comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio
studentesco  e' composto da due studenti per ogni facolta' eletti dai
rappresentanti  nei  consigli  di  facolta'  e dai sei rappresentanti
degli studenti in consiglio di amministrazione.
                 Disp. IV - Attuazione dello statuto
   1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto,  il
rettore  e'  tenuto  a  convocare  in  un'apposita  seduta gli organi
dell'Ateneo per valutare il processo di attuazione  dello  statuto  e
predisporne l'eventuale aggiornamento normativo, nonche' le eventuali
modifiche o integrazioni.
                    Disp. V - Strutture attivate
   1.  Le  strutture  didattiche  e  di  ricerca  attivate al momento
dell'entrata in vigore  del  presente  statuto  sono  elencate  nelle
apposite tabelle (Allegato I).