ALLEGATO II N O T E All'art. 13.2 - Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie. All'art.16.6 - Il regolamento di Ateneo deve prevedere le modalita' di acquisizione dei pareri. All'art. 18.4 - Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti. All'art. 20.1 - L'ufficio elettorale dovra' verificare la congruita' di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessita' di piu' turni elettorali. All'art. 20.1 - I regolamenti di facolta', nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico- amministrativo ai consigli di corso di laurea e di diploma, devono prevedere le modalita' di afferenza del personale ai corsi di studio. All'art. 22.2 - Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico- amministrativo nei consigli di dipartimento e di unita' complesse. All' art. 24.5 - Il divieto non si riferisce alle aggregazioni di cui al secondo comma. All'art. 25.1 - Comunque non minore a dieci. All'art. 28.1 - Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare: a) i rapporti tra consiglio di facolta', cui e' comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio; b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari; c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attivita' didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilita' per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati; d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneita' di scelte nelle modalita' di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi; e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca; f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attivita' di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale; g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Universita' di Bologna. All'art. 29.3 - Il numero massimo puo' essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne piu' che altro i trasferimenti, e' demandata al regolamento didattico. Agli articoli 37, 43 e 44 - Le modifiche conseguenti a leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei dipartimenti gia' approvata ed operante. All'art. 38.3 - O dell'organismo eventualmente subentrante all'azienda. All'art. 42.3 - Ci si riferisce al sistema museale, ai centri di elaborazione dati e ai laboratori di maggiori dimensioni, alle aziende agrarie e alle altre aziende speciali. All'art. 44.1 - La precisazione circa il "titolare di funzioni equiparate" e' rinviata al regolamento di organizzazione; si considerano tali i responsabili delle principali strutture in cui si articola l'amministrazione dell'ateneo e i segretari di dipartimento in ragione delle funzioni equiparabili alle dirigenziali loro assegnate. Come ovvio, la ratio della disposizione e il termine "funzioni" deve intendersi in senso lato. All'art. 44 - Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento: a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, periodici consuntivi sulle attivita' svolte; b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attivita' che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal consiglio di amministrazione anche in conformita' agli indirizzi del programma annuale di attivita' del consiglio di amministrazione o del senato accademico; c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo, alla proposta di dellbere al consiglio di amministrazione, e ad ogni altra attivita' gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal consiglio di amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria; d) i funzionari di la e 2a qualifica speciale tecnica possono essere responsabili di contratti o convenzioni di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca. All' art. 44.7 - La presente disposizione non intende escludere che in altra sede possano essere riconosciute da parte dell'amministrazione universitaria indennita' o corrispettivi al personale tecnico-amministrativo per prestazioni di tipo professionale. All'art. 45.1 - Il programma annuale di attivita' deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di dipartimento. All'art. 46 - Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena: a) la giunta di ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attivita' svolte predisposta dal direttore; b) ogni atto generale riguardante l'attivita' e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, e' riservato al consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca; c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo con le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' dell'Universita' e del regolamento del singolo centro di servizi; d) la vigilanza sui centri di servizi e' esercitata dalla giunta di ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti; e) l'Universita' trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attivita' assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali; f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Universita' o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse; g) secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilita' dell'Universita', i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilita' in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale; h) l' attivita' finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilita' di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attivita' finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio; i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Universita' assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente. All'art. 46 - Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validita' delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato. All'art. 49 - Deve considerarsi controllo di gestione finanziaria il servizio previsto dalla legge n. 168/1989 e controllo di gestione funzionale quello specificato nell'articolo. All'art. 50 - Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri: a) capacita' di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre universita' o autorita' pubbliche; b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare: la copertura organizzativa e finanziaria; le aspettative di sviluppo; l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti; la compatibilita' con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo; la compatibilita' con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente; modalita' procedurali atte a permettere la piu' completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente statuto; c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti: garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata da'll'anagrafe delle relazioni con terzi, relazioni periodiche sull'attivita' svolta e il grado di' raggiungimento degli obbiettivi, pubblicita' (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche; la compatibilita' dell'iniziativa con l'attivita' istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto; necessita' che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarita' della prestazione universitaria; necessita' che le attivita' didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilita' dei docenti e delle relative strutture; d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire: un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalita' di designazione e di nomina, alle facolta' di delega o di supplenza, alla cessazione dello status richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla prorogatio; l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata; e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri: sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione; il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' prevede modalita' perequative di redistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari; la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo. All'art. 50.1 - La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a darne applicazione e' riservata al rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Universita' possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 17.1 della legge n. 241/1990. All'art. 52.5 - Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio: a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della societa' o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonche' specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'organo comunque competente; b) i rappresentanti dell'Universita' sono nominati dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformita' alle direttive del consiglio di amministrazione o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta. Alla disp. I.1, parte V - L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarita'. Alla disp. II.1, lettera b), parte V - Deve intendersi come espressione di' volonta' degli organi a cui e' riferibile. Alla disp. II.1, lettera c), parte V - L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'organo. Alla disp. II.1, lettera g), parte V - Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto. Alla disp. II, parte VI - Il S.A.I., nel sopprimere il quarto comma della disposizione transitoria II, in adeguamento ai rilievi del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto.