(all. 3 - art. 1)
                                                          ALLEGATO II
                                    N O T E
             All'art.  13.2  -  Qualora i regolamenti delle strutture
          contengano parti di  competenza  del  senato  accademico  e
          parti  di  competenza  del  consiglio  di  amministrazione,
          devono essere sottoposti ad ambedue gli organi  nella  loro
          interezza.  In  caso  di  contrasti  tra  regolamenti delle
          strutture  il  consiglio  di  amministrazione   dirime   le
          controversie.
             All'art.16.6  -  Il regolamento di Ateneo deve prevedere
          le modalita' di acquisizione dei pareri.
             All'art. 18.4 - Il riferimento al  comma  3  si  intende
          relativo all'approvazione dei regolamenti.
             All'art.  20.1  - L'ufficio elettorale dovra' verificare
          la congruita' di tutti  i  rinvii  per  quanto  riguarda  i
          meccanismi  elettorali, relativamente, in particolare, alla
          necessita' di piu' turni elettorali.
             All'art. 20.1 - I regolamenti di facolta', nel prevedere
          la partecipazione di rappresentanti del personale  tecnico-
          amministrativo ai consigli di corso di laurea e di diploma,
          devono prevedere le modalita' di afferenza del personale ai
          corsi di studio.
             All'art.  22.2  -  Il  regolamento  di organizzazione di
          Ateneo deve  comunque  contenere  indicazioni  relative  al
          numero    dei   rappresentanti   del   personale   tecnico-
          amministrativo nei consigli di  dipartimento  e  di  unita'
          complesse.
             All'  art.  24.5  -  Il  divieto  non  si riferisce alle
          aggregazioni di cui al secondo comma.
             All'art. 25.1 - Comunque non minore a dieci.
             All'art. 28.1 - Il regolamento didattico di Ateneo  deve
          in ogni caso disciplinare:
               a)  i  rapporti  tra  consiglio  di  facolta',  cui e'
          comunque   riservata,   sentiti   i   corsi   di    studio,
          l'individuazione   degli   insegnamenti   da   considerarsi
          fondamentali per la soddisfazione delle esigenze  culturali
          e professionali di base, e consiglio di corso di studio;
               b)  la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi
          universitari;
               c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine  alle
          attivita'   didattiche   garantendo   comunque   nei  corsi
          sdoppiati lo svolgimento di  programmi  equivalenti,  anche
          sotto  l'aspetto  del  materiale  didattico  indicato, o la
          possibilita' per lo studente di scegliere  tra  i  medesimi
          corsi sdoppiati;
               d)  criteri  unitari atti ad assicurare omogeneita' di
          scelte nelle modalita' di  valutazione  della  preparazione
          degli  studenti  per quanto attiene agli esami di profitto,
          di laurea e di conferimento dei diplomi;
               e)   principi   in   materia   di   organizzazione   e
          funzionamento dei dottorati di ricerca;
               f)   principi   in   materia   di   organizzazione   e
          funzionamento  delle  attivita'  di  specializzazione,   di
          educazione   permanente,   di   tirocinio   e  abilitazione
          professionale;
               g)   criteri  atti  a  facilitare,  con  le  opportune
          garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti
          presso altri atenei da studenti  iscritti  nell'Universita'
          di Bologna.
             All'art.  29.3 - Il numero massimo puo' essere anche per
          anni di corso, ma la materia, che concerne piu' che altro i
          trasferimenti, e' demandata al regolamento didattico.
             Agli articoli 37, 43 e 44 - Le modifiche  conseguenti  a
          leggi   della   disciplina   relativa   ai   contratti  non
          pregiudicano l'autonomia contrattuale dei dipartimenti gia'
          approvata ed operante.
             All'art.   38.3   -   O   dell'organismo   eventualmente
          subentrante all'azienda.
             All'art.  42.3  - Ci si riferisce al sistema museale, ai
          centri di elaborazione dati e  ai  laboratori  di  maggiori
          dimensioni,  alle  aziende  agrarie  e  alle  altre aziende
          speciali.
             All'art. 44.1 - La precisazione circa  il  "titolare  di
          funzioni   equiparate"   e'   rinviata  al  regolamento  di
          organizzazione; si considerano tali  i  responsabili  delle
          principali  strutture  in cui si articola l'amministrazione
          dell'ateneo e i segretari di dipartimento in ragione  delle
          funzioni  equiparabili  alle  dirigenziali  loro assegnate.
          Come ovvio,  la  ratio  della  disposizione  e  il  termine
          "funzioni" deve intendersi in senso lato.
             All'art. 44 - Le seguenti disposizioni di massima devono
          essere previste dal regolamento:
               a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a
          fornire,  secondo  le  modalita' stabilite dal consiglio di
          amministrazione,  periodici  consuntivi   sulle   attivita'
          svolte;
               b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori
          o  le  strutture  operanti  in  ambiti connessi. In caso di
          particolari  esigenze  di  integrazione,  gli  uffici  e  i
          settori  di  attivita'  che  operano  nel  relativo  ambito
          possono essere coordinati tra  loro  in  apposite  aree  di
          integrazione  funzionale necessaria, definite dal consiglio
          di amministrazione anche in conformita' agli indirizzi  del
          programma   annuale   di   attivita'   del   consiglio   di
          amministrazione o del senato accademico;
               c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione
          funzionale necessaria i dirigenti dei settori  compresi  in
          modo  totale  o  parziale nelle aree medesime provvedono in
          modo  congiunto  all'impiego   dei   fondi   corrispondenti
          all'area  funzionale,  alla adozione degli atti a rilevanza
          esterna,  alla  elaborazione  dei  piani  annuali  e   alle
          relazioni  previste  dai commi 5 e 7 del presente articolo,
          alla proposta di dellbere al consiglio di  amministrazione,
          e   ad   ogni  altra  attivita'  gestionale  necessaria  al
          perseguimento degli obiettivi  indicati  dal  consiglio  di
          amministrazione  nel provvedimento di definizione dell'area
          di integrazione funzionale necessaria;
               d)  i funzionari di la e 2a qualifica speciale tecnica
          possono essere responsabili di contratti o  convenzioni  di
          servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e
          enti di ricerca.
             All'  art.  44.7  - La presente disposizione non intende
          escludere che in altra sede possano essere riconosciute  da
          parte   dell'amministrazione   universitaria  indennita'  o
          corrispettivi  al  personale   tecnico-amministrativo   per
          prestazioni di tipo professionale.
             All'art.  45.1  - Il programma annuale di attivita' deve
          essere predisposto anche dai  segretari  amministrativi  di
          dipartimento.
             All'art.  46 - Il regolamento deve prevedere la seguente
          normativa per i centri ad autonomia piena:
               a) la giunta di ateneo sottopone ad  approvazione  del
          consiglio   di   amministrazione,   sentite   le  strutture
          didattiche  e  di  ricerca  corrispondenti,   il   bilancio
          annuale,  il  conto consuntivo e la relazione annuale sulle
          attivita' svolte predisposta dal direttore;
               b)  ogni  atto  generale  riguardante  l'attivita'   e
          l'organizzazione  del  centro  di  servizi, ivi compresa la
          formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o
          gli standard di erogazione delle prestazioni, e'  riservato
          al  consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio
          della corrispondente struttura didattica e di ricerca;
               c) tutti i restanti atti relativi  alla  gestione  del
          centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato
          di gestione e sono posti in essere secondo con le modalita'
          stabilite  dal regolamento di contabilita' dell'Universita'
          e del regolamento del singolo centro di servizi;
               d) la vigilanza sui centri di  servizi  e'  esercitata
          dalla  giunta  di  ateneo  o  dalle  strutture didattiche e
          scientifiche corrispondenti;
               e) l'Universita' trasferisce ai centri  di  servizi  i
          mezzi  finanziari  necessari  allo  svolgimento dei servizi
          assegnati  e  assicura  l'equilibrio  tra  costi  e  ricavi
          relativamente  alle  attivita'  assegnate  provvedendo alla
          copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali;
               f) i centri di servizi dispongono di  entrate  proprie
          costituite   dai   trasferimenti   a  carico  del  bilancio
          dell'Universita'  o  da  altre  amministrazioni  pubbliche,
          dalle  eventuali  tariffe  dei servizi, che sono deliberate
          dal  consiglio  di   amministrazione,   e   dalle   risorse
          eventualmente   messe   a  disposizione  da  terzi  per  lo
          svolgimento  del  servizio.  Tali  entrate  sono   iscritte
          direttamente  nei  bilanci  dei centri di servizi e sono da
          questi accertate e riscosse;
               g) secondo la disciplina stabilita dal regolamento  di
          contabilita'   dell'Universita',   i   centri   di  servizi
          dispongono di autonomia di bilancio ed articolano  la  loro
          contabilita'  in un sistema di previsioni, scritturazioni e
          rendicontazioni   di   tipo   finanziario,   economico    e
          patrimoniale;
               h)  l' attivita' finanziaria del centro di servizio si
          svolge in base ad una contabilita' di sola cassa. Tuttavia,
          al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello
          dell'Ateneo,  la  relazione  previsionale  e  programmatica
          contiene   una   previsione   di  massima  delle  attivita'
          finanziarie espresse in termini di competenza  per  ciascun
          anno del triennio;
               i)   i   bilanci   e   le   relazioni  previsionali  e
          programmatiche dei  centri  di  servizi  sono  allegati  al
          bilancio   dell'Universita'   assieme   ad   un   documento
          riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.
             All'art. 46 - Il regolamento deve prevedere la  verifica
          della  permanente  validita'  delle  scelte  operate  e  la
          delegazione di servizi all'esterno per un periodo di  tempo
          determinato.
             All'art.  49  -  Deve considerarsi controllo di gestione
          finanziaria il servizio previsto dalla legge n. 168/1989  e
          controllo   di   gestione   funzionale  quello  specificato
          nell'articolo.
             All'art. 50 - Il regolamento deve informarsi ai seguenti
          criteri:
               a)   capacita'   di   instaurare   relazioni   esterne
          riconosciuta    a   tutte   le   strutture   didattiche   e
          scientifiche, salvo  la  riserva  agli  organi  di  governo
          dell'Ateneo  delle  relazioni  di  natura istituzionale con
          altre universita' o autorita' pubbliche;
               b) la decisione di attivare  il  nuovo  rapporto  deve
          essere  preceduta  da verifiche operate a livello di Ateneo
          volte ad accertare:
               la copertura organizzativa e finanziaria;
               le aspettative di sviluppo;
               l'osservanza da parte della struttura  degli  obblighi
          d'informazione relativi a precedenti rapporti;
               la  compatibilita'  con  i  criteri  e le prescrizioni
          dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo;
               la compatibilita' con le risultanze del  controllo  di
          gestione, per la parte relativa alla struttura proponente;
               modalita'   procedurali  atte  a  permettere  la  piu'
          completa  valutazione  sull'attivazione   di   ricerche   o
          l'offerta  di  prestazioni che sollevino peculiari problemi
          di coerenza con i principi a  cui  si  ispira  il  presente
          statuto;
               c)  tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i
          seguenti requisiti:
               garanzie  generali  di  trasparenza,  quali   adeguata
          informazione  a  livello  di  Ateneo  dei  rapporti in atto
          assicurata  da'll'anagrafe  delle  relazioni   con   terzi,
          relazioni  periodiche  sull'attivita' svolta e il grado di'
          raggiungimento   degli   obbiettivi,   pubblicita'   (anche
          temporalmente differita) dei risultati delle ricerche;
               la   compatibilita'  dell'iniziativa  con  l'attivita'
          istituzionale   della   struttura   e   con   le   garanzie
          riconosciute   ai   singoli  ricercatori  non  aderenti  al
          programma proposto;
               necessita' che nelle relazioni con istituzioni esterne
          alla   ricerca   sia  sottolineata  la  peculiarita'  della
          prestazione universitaria;
               necessita' che  le  attivita'  didattiche,  specie  se
          idonee  al  rilascio  di  titoli,  restino  riservate  alle
          esclusive e distinte responsabilita' dei  docenti  e  delle
          relative strutture;
               d)   i   rapporti   tra   rappresentanti  e  strutture
          universitarie  rappresentate  sono  disciplinati  in   modo
          unitario al fine di garantire:
               un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo
          alle  modalita'  di designazione e di nomina, alle facolta'
          di delega o di  supplenza,  alla  cessazione  dello  status
          richiesto  come  presupposto  nel  corso  del mandato, alla
          prorogatio;
               l'effettivo     coinvolgimento     delle     strutture
          rappresentate,  anche  attraverso  relazioni  periodiche  o
          l'inserimento obbligatorio all'ordine  del  giorno  di  una
          seduta del collegio della struttura interessata;
               e)  la  regolamentazione del profilo finanziario delle
          relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri:
               sono esclusi dalla definizione della quota di oneri  a
          carico  delle  prestazioni a terzi di una struttura i costi
          derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione  di
          altra struttura accertate in sede di controllo di gestione;
               il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
          prevede  modalita'  perequative di redistribuzione di parte
          dei proventi derivanti da prestazioni a terzi  a  vantaggio
          delle altre strutture o delle aree disciplinari;
               la    disciplina,    articolata   per   tipologia   di
          prestazione, della ripartizione dei proventi da  contratti,
          convenzioni,   accordi  e  da  prestazioni  rese  a  terzi,
          mediante la utilizzazione  delle  strutture,  definisce  le
          quote   da  riservare  all'amministrazione  dell'Ateneo,  a
          titolo di spese generali, alle strutture  responsabili,  al
          personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo.
             All'art. 50.1 - La vigilanza sull'attuazione dei criteri
          generali  enunciati  dal  presente  articolo  e delle norme
          destinate a darne applicazione e' riservata  al  rettore  e
          alla commissione permanente competente per materia prevista
          dal    presente    statuto.   Le   strutture   scientifiche
          dell'Universita' possono  essere  utilizzate,  osservati  i
          criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione
          di  valutazioni  tecniche  richieste  dalle amministrazioni
          pubbliche secondo  quanto  previsto  dall'art.  17.1  della
          legge n. 241/1990.
             All'art.   52.5  -  Il  regolamento  deve  prevedere  la
          seguente normativa di dettaglio:
               a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti
          possono prevedere la riserva  di  ulteriori  rappresentanti
          dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della societa'
          o  dell'organismo  privato  indipendentemente  dalla  quota
          sottoscritta, nonche' specifiche  cautele  in  ordine  alla
          cessione   a   terzi  delle  quote  sociali.  La  esplicita
          valutazione  di  questi  elementi  deve   risultare   nella
          deliberazione  iniziale  del  consiglio  di amministrazione
          dell'Universita' o dell'organo comunque competente;
               b) i  rappresentanti  dell'Universita'  sono  nominati
          dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i
          poteri  loro  spettanti negli organi sociali in conformita'
          alle direttive del consiglio  di  amministrazione  o  degli
          altri  organi  competenti, riferendo ai medesimi almeno una
          volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico
          successivo  con  apposito  punto  iscritto  all'ordine  del
          giorno della relativa seduta.
             Alla  disp.  I.1,  parte V - L'apposito regolamento deve
          disciplinare  i  rapporti  informativi  tra   delegante   e
          delegato   assicurando   in   modo  adeguato  la  reciproca
          circolarita'.
             Alla disp. II.1, lettera b), parte V -  Deve  intendersi
          come  espressione  di'  volonta'  degli  organi  a  cui  e'
          riferibile.
             Alla disp.  II.1,  lettera  c),  parte  V  -  L'apposito
          regolamento,  deve  disciplinare  il  caso di iterazione di
          elezioni senza esito, e il  caso  di  mancata  costituzione
          dell'organo.
             Alla  disp.  II.1, lettera g), parte V - Nel regolamento
          deve essere prevista  una  norma  relativa  allo  scrutinio
          segreto.
             Alla  disp.  II, parte VI - Il S.A.I., nel sopprimere il
          quarto  comma  della  disposizione   transitoria   II,   in
          adeguamento   ai   rilievi   del   decreto   del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di
          rielezione  dopo  due  mandati  si  applicano  a  decorrere
          dall'entrata in vigore dello statuto.