Art. 6.
  La ripartizione della somma ricavata dalla  vendita  dei  biglietti
sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.
17  del  regolamento,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 20 novembre 1948, n.  1677,  e  successive  modificazioni,
ferme restando le disposizioni del presente decreto.