Art. 4.
  Le imposte di cui all'art. 1 devono essere  versate  al  competente
concessionario entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui
sono state trattenute, se il sostituto di imposta e' datore di lavoro
agricolo,  ovvero  entro  il  20  negli  altri casi, mentre quelle da
versare per i codici 4715 e 3715 devono essere corrisposte unicamente
tra il 1  e il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  sono
state trattenute.