Art. 4. Le imposte di cui all'art. 1 devono essere versate al competente concessionario entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state trattenute, se il sostituto di imposta e' datore di lavoro agricolo, ovvero entro il 20 negli altri casi, mentre quelle da versare per i codici 4715 e 3715 devono essere corrisposte unicamente tra il 1 e il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state trattenute.