IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto gli articoli 1, 3 e 6 della legge n. 189 del 23 aprile 1959; Visto l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ritenuto necessario individuare le unita' della Guardia di finanza cui demandare, in via prioritaria, le attivita' di soccorso e di intervento da svolgere in media ed alta montagna, avuto riguardo anche agli obblighi di collaborazione affidati al Corpo quale struttura operativa nazionale del Servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Rilevato che la Guardia di finanza gia' dispone di idonee unita' tecniche altamente qualificate per l'impiego in montagna, dotate di unita' cinofile per la ricerca in valanga ed in superficie; Decreta: Art. 1. 1. Le attivita' di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati, ripidi, rocciosi o ghiacciati, tali comunque da richiedere al personale adeguate doti fisiche e specifica preparazione tecnica, sono svolte, in via prioritaria, dalle unita' del Soccorso alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.).