Art. 2. 1. Il numero, la dislocazione, le aree di intervento, la dipendenza e le altre norme organizzative sono stabilite con provvedimenti del comandante generale della Guardia di finanza. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati i compiti e le modalita' di intervento delle specifiche unita', nonche' le forme di coordinamento con gli altri reparti del Corpo e di collaborazione con altri organismi similari.