Art. 2.
  1. Il numero, la dislocazione, le aree di intervento, la dipendenza
e  le  altre norme organizzative sono stabilite con provvedimenti del
comandante generale della Guardia di finanza.
  2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'  individuati
i  compiti  e  le  modalita'  di  intervento delle specifiche unita',
nonche' le forme di coordinamento con gli altri reparti del  Corpo  e
di collaborazione con altri organismi similari.